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PDL 2722

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2722



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VILLARI

Interpretazione autentica e disposizioni per l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in materia di personale docente non universitario degli ex istituti superiori di educazione fisica

Presentata il 1o giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - È noto che la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), e la contestuale istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, ha determinato l'insorgere di un nutrito contenzioso in relazione alla corretta applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998.
      In particolare, dietro il «paravento» dell'autonomia universitaria, taluni atenei non applicano la citata disposizione, procedendo all'affidamento degli incarichi di insegnamento con le ordinarie procedure, senza tenere conto della specificità delle norme dettate per la trasformazione degli ISEF. Invece, il decreto legislativo n. 178 del 1998 ha inteso garantire, tra l'altro, il mantenimento in servizio presso le nuove istituzioni, sia del personale tecnico-ammininistrativo (articolo 6), sia del personale docente non universitario (articolo 5).
      Il legislatore del 1998 ha voluto garantire un minimo di continuità didattica tra il vecchio e il nuovo ordinamento degli studi, evitando di disperdere un patrimonio di esperienze acquisito in circa mezzo secolo di storia degli ISEF. Nel contempo, ha inteso garantire agli studenti che vivono la riforma la possibilità di accedere al nuovo ordinamento di studi proseguendo un percorso formativo omogeneo rispetto alle scelte fatte con l'iscrizione ai «vecchi» ISEF, e ai docenti, che hanno avuto il merito di «traghettare» il corso di studi dal
 

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semplice grado universitario alla piena dignità accademica, la possibilità di completare l'esperienza didattica, evitando ingiustificate forme di «licenziamento in tronco» o di «retrocessione professionale».
      Occorre mettere riparo al più presto a questa situazione di incertezza che rischia di compromettere il regolare svolgimento dei corsi accademici, sulla pelle dei nostri studenti.
      Tra l'altro, l'utilizzazione di docenti universitari in luogo degli ex docenti ISEF comporta un illegittimo aggravio di spesa per il bilancio dello Stato. Infatti, mentre gli ex docenti ISEF che sono chiamati a insegnare nei nuovi corsi di laurea devono accontentarsi degli emolumenti che già percepivano (si tratta in genere di qualche migliaio di euro all'anno), stante il preciso disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, il quale stabilisce che il mantenimento delle funzioni didattiche non deve comportare «oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato», ben altro è il costo di un docente universitario.
      La proposta di legge si compone di due articoli. Il primo tende a dare chiarezza al dettato legislativo. Il secondo contiene disposizioni intese a evitare una reiterazione degli errori commessi e a offrire soluzioni alternative al problema della sistemazione dei docenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178).

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, nella parte in cui dispone che il personale docente non universitario in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, si interpreta nel senso che hanno comunque diritto al mantenimento delle funzioni didattiche anche coloro che abbiano maturato il triennio di insegnamento sulla base dei contratti in essere presso gli ISEF alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 178 del 1998.
      2. Ai fini di cui al comma 1, per mantenimento delle funzioni didattiche deve intendersi l'affidamento di funzioni didattiche corrispondenti, per competenze disciplinari e per livello di prestazioni, a quelle esercitate presso gli ISEF.

Art. 2.
(Disposizioni per agevolare la definizione del contenzioso insorto per l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178).

      1. L'obbligo di garantire il mantenimento delle funzioni didattiche, di cui all'articolo 1, può essere soddisfatto, da parte delle università che hanno istituito

 

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facoltà o corsi di laurea o di diploma in scienze motorie, utilizzando la procedura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, anche mediante l'affidamento di tali funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 178 del 1998, presso altre facoltà o corsi di laurea o di diploma, previo consenso del docente interessato.
      2. I docenti non universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora utilizzati dall'università subentrata all'ISEF di appartenenza, possono fare richiesta di mantenere le funzioni didattiche anche presso altre università che abbiano istituito facoltà o corsi di laurea o di diploma in scienze motorie. Queste ultime università, dopo avere soddisfatto gli eventuali diritti dei docenti dell'ISEF incorporato, possono affidare le funzioni didattiche ancora disponibili a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, come interpretato dall'articolo 1 della presente legge, e che ne facciano richiesta. In caso di più aspiranti, ciascun ateneo procederà all'affidamento dell'incarico sulla base della valutazione dei titoli didattici, scientifici e professionali degli aspiranti.


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