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PDL 2584

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2584


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'ULIZIA, ASTORE, BELISARIO, OSSORIO, RAITI, RAZZI

Modifica all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di impiegare lavoratori disabili

Presentata il 3 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», nel dettare una nuova disciplina organica del collocamento obbligatorio ha rappresentato un importante traguardo legislativo, introducendo una normativa ispirata al concetto di «collocamento mirato» e affiancando agli strumenti obbligatori (quote di riserva sulle assunzioni) la previsione di misure di incentivazione per le imprese. In quest'ottica, la citata legge ha ridotto dal 15 per cento al 7 per cento del totale dei posti di lavoro, per le imprese con più di 50 dipendenti, la quota di riserva da assegnare ai disabili e nel contempo ha esteso la platea delle imprese destinatarie degli obblighi di assunzione, ricomprendendo anche quelle aventi un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, in precedenza escluse. Tale legge rappresenta senza alcun dubbio uno strumento innovativo per regolare le modalità di integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, contemplando tutta una serie di strumenti tecnici e di supporto che consentono di valutare adeguatamente i soggetti disabili nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, forme di tutoraggio e di accompagnamento nonché agevolazioni fiscali di vario genere. Uno degli aspetti maggiormente innovativi della legge n. 68 del 1999 consiste nell'istituto della convenzione tra i datori di lavoro privati e le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, ovvero quelle che svolgono servizi finalizzati all'inserimento
 

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lavorativo di persone svantaggiate (dette «di tipo B»). L'articolo 12 della menzionata legge n. 68 del 1999, infatti, configura la possibilità che il lavoratore disabile assunto presso un datore di lavoro privato sia, contestualmente alla stipula di una convenzione, virtualmente distaccato e assegnato ad attività presso la cooperativa sociale cui il datore di lavoro medesimo affida commesse di lavoro. Questo meccanismo offre all'azienda un duplice vantaggio: da un lato quello di sgravarsi per due anni - tale è il limite massimo di durata della convenzione per ciascun lavoratore disabile - dall'obbligo di assunzione secondo le quote di riserva, dall'altro quello di avere, al termine del periodo formativo svolto presso la cooperativa, un lavoratore in grado di essere immediatamente produttivo e pronto a entrare pienamente nel ciclo produttivo dell'azienda.
      Un ulteriore strumento per rafforzare l'inserimento lavorativo delle persone disabili è contenuto nell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», meglio nota come «legge Biagi». Il citato articolo 14, difatti, prevede, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e di quelli disabili, in via sperimentale, la possibilità che gli uffici regionali competenti stipulino apposite convenzioni quadro su base territoriale con i partners del mercato del lavoro, associazioni imprenditoriali e sindacali, e con le cooperative sociali. Tali convenzioni quadro devono essere «validate» dalla commissione provinciale del lavoro, hanno per oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese aderenti o associate alle associazioni datoriali firmatarie e devono disciplinare taluni aspetti espressamente individuati dal comma 2 del citato articolo 14, tra cui le modalità di adesione da parte delle imprese interessate, l'individuazione dei lavoratori da inserire al lavoro, la promozione e lo sviluppo delle commesse a favore delle cooperative sociali e i limiti di percentuali massime ai fini della copertura della quota d'obbligo che le imprese devono osservare in merito all'assunzione di soggetti disabili.
      La modifica intervenuta con la legge Biagi rispetto al disposto dell'articolo 12 della menzionata legge n. 68 del 1999 consiste, dunque, nel fatto che mentre ai sensi di quest'ultima disposizione le convenzioni stipulate dai datori di lavoro per l'inserimento lavorativo dei disabili all'interno delle cooperative sociali non erano ripetibili per lo stesso soggetto e avevano limiti prefissati (un lavoratore disabile per imprese fino a 50 dipendenti, fino al 30 per cento dei disabili in quota per imprese con più di 50 dipendenti), la norma dell'articolo 14 del decreto legislativo attuativo della legge Biagi consente di definire direttamente all'interno delle convenzioni quadro il numero dei disabili da inserire, in rapporto alle commesse conferite alla cooperativa. Ciò a conferma che le cooperative sociali svolgono un ruolo fondamentale nell'applicazione dei princìpi di solidarietà sociale, sanciti nella Costituzione, nonché una rilevante funzione sociale verso la collettività, non solo permettendo a intere fasce di popolazione «dimenticata» di poter usufruire di servizi dignitosi, ma offrendo loro opportunità occupazionali e di riqualificazione professionale. Esse, infatti, posseggono a partire dalla propria mission gli strumenti idonei per consentire un inserimento lavorativo effettivo e pienamente rispettoso delle esigenze occupazionali dei disabili.
      Purtroppo la verifica degli effetti prodotti dalle citate norme è tutt'altro che soddisfacente. Secondo i dati che emergono da una ricerca effettuata da Italia Lavoro Spa, incaricata dal precedente Ministro del lavoro e delle politiche sociali di monitorare la sperimentazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 - dati citati dall'attuale Ministro della solidarietà sociale, Paolo Ferrero, lo scorso 7 febbraio, in risposta a un'interrogazione a risposta immediata del presentatore di questa proposta di legge - risultano essere state sottoscritte solo 20 convenzioni quadro provinciali, concentrate al nord, soprattutto in Lombardia e
 

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in Veneto, mentre risultano essere circa 130 i disabili inseriti all'interno di queste convenzioni al nord. Dalla medesima analisi emerge come, invece, l'articolo 12 della legge n. 68 del 1999 generi circa 30.000 avviamenti annuali di persone disabili o svantaggiate.
      È evidente, dunque, che la mancata attuazione delle convenzioni quadro ha frenato l'oggettiva possibilità di impiegare soggetti disabili e svantaggiati e che una maggiore implementazione di questo importante strumento normativo, che coinvolge direttamente il ruolo delle cooperative sociali, condurrebbe a un maggiore rafforzamento dell'inserimento delle persone svantaggiate e rappresenterebbe una risposta efficace alle loro esigenze occupazionali e al loro desiderio di offrire il proprio contributo alla società. Secondo il Ministro Ferrero una delle cause «(...) è che la procedura concertativa territoriale [ha] reso determinante il giudizio politico degli attori sul dispositivo stesso e, quindi, ne abbia [ha] reso difficile l'estensione (...)» (Resoconto stenografico della seduta n. 105, del 7 febbraio 2007, dell'Assemblea della Camera). Si ritiene anche che un elemento di ostacolo sia la irrisorietà della cifra prevista quale sanzione per la violazione degli obblighi di assunzione.
      Per questo motivo si presenta questa proposta di legge, che consta di un solo articolo, con la quale si intende, da un lato, inasprire la sanzione per ogni giorno e per ogni posto di lavoro riservato a soggetti disabili o svantaggiati e non coperto, elevando l'attuale somma di 57,17 euro al giorno a 200 euro al giorno e, dall'altro, destinare tale incremento alle cooperative sociali che si occupano dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole da: «di una somma pari a» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a euro 200 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata».
      2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione del comma 4 dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono destinate alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, per finanziare percorsi di inserimento lavorativo di disabili.


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