Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2626

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2626


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, AMORUSO, BARBIERI, BENEDETTI VALENTINI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BRUSCO, BUONTEMPO, CIRIELLI, COLUCCI, GIULIO CONTI, D'AGRÒ, DELFINO, DI CAGNO ABBRESCIA, HOLZMANN, JANNONE, LAMORTE, LUCCHESE, MANCUSO, MAZZOCCHI, MISURACA, MURGIA, NESPOLI, RAISI, ROMAGNOLI, ROSSO, SAGLIA, SALERNO, TONDO, ZACCHERA, ZANETTA

Disposizioni in materia di indennizzo in favore degli esercenti attività economiche danneggiati dall'esecuzione di lavori di pubblica utilità

Presentata il 9 maggio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Le opere di pubblica utilità, in particolare nei centri urbani, comportano frequentemente la chiusura alla circolazione veicolare di strade o di vie d'accesso, causando ingenti danni a commercianti, artigiani e fornitori di servizi la cui sede si trova situata nelle aree interessate dai lavori stessi. In alcuni casi tali soggetti si trovano addirittura costretti, per mesi, alla chiusura della propria attività.

      Le pesanti conseguenze economiche che ne derivano restano attualmente a totale carico del titolare dell'attività mentre è evidente che, proprio per la pubblica utilità degli interventi che provocano i disagi, sarebbe più corretto consentire il ristoro dei danni subiti attingendo a fondi pubblici.

      Un'iniziativa in questo senso è stata presa dalla regione Sicilia la quale, con la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ha consentito, agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani e la cui attività abbia subìto un danno per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese dei centri medesimi, di accedere a un contributo straordinario, a titolo di indennizzo parziale del danno effettivamente subìto dall'impresa. Tale iniziativa appare corretta, ed è quindi opportuno estendere all'intero
 

Pag. 2

territorio nazionale una procedura che deve considerarsi meramente risarcitoria. L'obiettivo della presente proposta di legge è dunque quello di fare sì che lo Stato contribuisca in modo concreto, attraverso un indennizzo, anche se parziale, a ridurre i danni economici causati, a soggetti titolari di attività a carattere commerciale, artigianale o rivolta all'erogazione di servizi, dall'apertura di cantieri per la realizzazione di opere di pubblica utilità, con la conseguente chiusura prolungata alla circolazione delle vie d'accesso. Gli oneri complessivi, stimati in 7,5 milioni di euro, saranno reperiti attraverso la corrispondente riduzione del «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di erogazione del contributo saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Ai soggetti titolari di attività commerciali o artigianali ovvero rivolte alla fornitura di servizi che risultano danneggiati dall'esecuzione di lavori di pubblica utilità è assegnato un contributo a fondo perduto a titolo di indennizzo.

Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Hanno diritto al contributo di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 4, i soggetti di cui al medesimo articolo 1 la cui attività ha subìto danni per effetto della chiusura al traffico, per almeno un mese, della strada in cui ha sede l'esercizio.

Art. 3.
(Norme attuative).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i limiti di erogazione del contributo di cui all'articolo 1.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,

 

Pag. 4

nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su