Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2682

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2682


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BALDUCCI, BELTRANDI, BOATO, ASTORE, BURGIO, FUNDARÒ, GRASSI, LION, MORRONE, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, PICANO, PORETTI, RAZZI, TREPICCIONE

Modifica dell'articolo 156-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di disposizioni processuali civili per la tutela del diritto d'autore

Presentata il 18 maggio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a rendere più razionale ed efficace l'articolo 156-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, in cui il termine «evidence», contenuto nella direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosiddetta «direttiva IPRED1», recepita con il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, è stato impropriamente tradotto dal legislatore con il termine «indizi» anziché «prove».
      Il citato articolo 156-bis ha comportato primi provvedimenti giurisprudenziali molto controversi, definiti con ordinanze rispetto alle quali non è previsto neppure il rimedio dell'opposizione di terzo. Si profilano peraltro taluni profili di incostituzionalità della disciplina processuale, alla luce del chiarissimo orientamento della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 404 del codice di procedura civile nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo
 

Pag. 2

avverso l'ordinanza di convalida di sfratto (Corte costituzionale, sentenza n. 167 del 1984). Inoltre la presente proposta di legge, che sostituisce il menzionato articolo 156-bis, prevede disposizioni più incivive per la garanzia della privacy degli interessati, precludendo così ad agenzie private di investigazione di acquisire arbitrariamente indirizzi internet protocol (IP) di utenti internet, nel quadro di vere e proprie attività di intercettazione informatica e telematica. Tali pratiche si pongono in evidente contrasto con le esigenze di garanzia dell'utente e con la normativa vigente a tutela dei dati personali.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 156-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

          «Art. 156-bis. - 1. Qualora una parte abbia fornito prove documentali dalle quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza della proprie domande e abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere, altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e nella distribuzione commerciale dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge. Avverso l'ordinanza cautelare è esperibile l'opposizione di terzo ai sensi degli articoli 404 e 405 del codice di procedura civile.
      2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, sentiti i soggetti interessati, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.
      3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte, in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 122 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su