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PDL 2790

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2790


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GERMONTANI, LEDDI MAIOLA

Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici

Presentata il 14 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'insoddisfacente livello di occupazione femminile costituisce, com'è noto, uno degli elementi di criticità del mercato del lavoro italiano, che lo pone, anche sotto questo aspetto, notevolmente al di sotto della media raggiunta dai Paesi dell'Unione europea.
      Tale circostanza non costituisce, del resto, esclusivamente un fattore di arretratezza del sistema economico nazionale e, dunque, un freno al raggiungimento di più elevati livelli di sviluppo, ma anche un elemento di arretratezza culturale della società italiana, rappresentando, infatti, la testimonianza di una condizione femminile che è ancora lontana dall'aver raggiunto un'effettiva uguaglianza, sia sul piano delle opportunità economiche, sia su quello della possibilità di realizzazione umana e professionale. In questo quadro occorre evidenziare come una delle ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro legale sia costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa. In molti casi, infatti, le donne rinunciano a intraprendere un'attività lavorativa, oppure sono forzate ad accontentarsi di posizioni di livello meno qualificato, se non addirittura a diventare preda del lavoro nero o irregolare, per la necessità di attendere contemporaneamente a essenziali attività di cura familiare.
      Si realizza in questo modo un vero e proprio paradosso, in base al quale la fondamentale funzione sociale svolta dalle
 

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donne all'interno della società finisce per costituire un ostacolo alla loro effettiva promozione sociale.
      Tale condizione, che risulta particolarmente grave nelle aree meridionali del Paese e nelle fasce di popolazione a reddito più basso, contribuisce a instaurare un circolo vizioso, in forza del quale proprio le donne che non dispongono di risorse economiche sufficienti per poter delegare ad altri almeno una parte dei compiti svolti all'interno della famiglia si vedono precludere la possibilità di migliorare la propria condizione socio-economica attraverso il lavoro.
      Si tratta evidentemente di un tema assai complesso, legato sia agli sviluppi della struttura economica italiana, sia alla mutazione intervenuta nelle strutture familiari, e, più segnatamente, all'evoluzione del ruolo femminile in quest'ambito. È quindi necessario affrontare tale problematica in una prospettiva integrata, che preveda una molteplicità di interventi, al centro dei quali deve probabilmente essere posta la questione della qualità e dell'efficacia dei servizi pubblici erogati nei confronti della famiglia. Tuttavia, anche lo strumento fiscale può fornire in questo campo un contributo interessante, come testimoniato dal vivace dibattito insorto a seguito della proposta, recentemente lanciata su Il Sole-24 ore da due autorevoli economisti quali Alberto Alesina e Andrea Ichino, e successivamente da Marco Leonardi, di ipotizzare un regime fiscale differenziato in favore delle donne, basato essenzialmente sull'applicazione di aliquote, ai fini delle imposte sui redditi, più basse di quelle applicate ai contribuenti di sesso maschile.
      Al di là degli aspetti problematici che tale innovativa soluzione può certamente presentare, consideriamo importante non lasciar cadere un'occasione di riflessione su questi temi, ed è appunto per questi motivi che abbiamo ritenuto di presentare la presente proposta di legge che, sia pure in termini molto meno ambiziosi, intende delineare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro.
      La presente proposta di legge prevede una semplice modifica al regime delle detrazioni per carichi di famiglia attualmente previsto dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo l'introduzione di detrazioni aggiuntive, fruibili dalle donne che svolgono un'attività lavorativa.
      La misura agevolativa si contraddistingue innanzitutto per la sua estrema semplicità, inserendosi nell'ambito di un meccanismo di detrazioni già conosciuto dall'ordinamento tributario, senza pertanto comportare stravolgimenti del sistema e senza richiedere complessi adattamenti. La novità introdotta dall'intervento legislativo è invece costituita dalla previsione di uno strumento di sostegno fiscale, che può assumere i caratteri dell'«imposta negativa», specificamente destinata alle donne contribuenti.
      Analogamente a quanto già previsto nell'attuale sistema di detrazioni per carichi di famiglia, anche le nuove detrazioni sono articolate in due diverse tipologie, rispettivamente di 2.000 e di 1.000 euro, cumulabili tra loro, destinate rispettivamente alle donne lavoratrici con figli a carico e alle donne lavoratrici nel cui nucleo familiare risultano anche parenti o affini conviventi nei cui confronti la contribuente è tenuta agli obblighi alimentari previsti dall'articolo 433 del codice civile.
      Tale seconda tipologia è finalizzata specificatamente ad alleviare i sempre più gravosi oneri di cui devono nella maggior parte dei casi farsi carico le famiglie, e al loro interno soprattutto le donne, per fare fronte alle esigenze di cura e di assistenza nei confronti di soggetti anziani non autosufficienti, determinate dal progressivo invecchiamento della popolazione italiana.
      I requisiti reddituali per la fruizione delle agevolazioni sono i medesimi già stabilite dal citato articolo 12 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; in aggiunta si prevede che il diritto alle nuove detrazioni spetti
 

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a condizione che le donne svolgano qualunque forma di attività lavorativa o imprenditoriale, anche non continuativa, nel rispetto della vigente normativa previdenziale e pensionistica.
      La previsione di tale ultima condizione intende rendere maggiormente conveniente la regolarizzazione di attività lavorative sommerse o in nero, introducendo un elemento di incentivazione tale da favorire la fuoriuscita delle donne dalla «trappola» del lavoro irregolare, che offre loro solo un modesto, per quanto spesso indispensabile, supporto economico, privandole tuttavia di fondamentali diritti e lasciandole in un limbo di precarietà, incertezza, discriminazione e sopruso.
      La presente proposta di legge tiene inoltre conto della situazione delle contribuenti «incapienti» che, per la scarsezza del proprio reddito imponibile, non possono fruire appieno delle detrazioni in loro favore, qualora queste eccedano la relativa imposta lorda. A tale fine la presente proposta di legge prevede, come accennato in precedenza, un vero e proprio meccanismo di «imposta negativa», in base al quale, se la detrazione eccede, in tutto o in parte, l'imposta lorda della beneficiaria, essa può essere fruita, fino a concorrenza dell'ammontare previsto, mediante l'erogazione di un assegno di corrispondente importo nei confronti della donna avente diritto, ovvero attraverso la compensazione con altre imposte, ovvero, ancora, attribuendo alla contribuente interessata un credito d'imposta da fruire entro il quinto periodo d'imposta successivo.
      In conclusione, la presente proposta di legge intende costituire un primo contributo per apportare al sistema tributario italiano quelle modifiche indispensabili per adeguarlo alle mutate esigenze e condizioni della società italiana e per consentirle di rimanere al passo delle società occidentali più evolute.
      In questa prospettiva, i semplici strumenti previsti dall'intervento legislativo non devono essere letti come espressione di una politica «di genere», frutto di un femminismo ideologico e rivendicazionista, ma si fondano su una visione molto più ampia, che considera la pluralità e la complessità dei ruoli che ormai la modernità assegna alla donna, e che tenta di affrontare le inevitabili contraddizioni che da tale processo di evoluzione sono inevitabilmente scaturite.
      Riteniamo, inoltre, che tale contributo si inserisca a pieno titolo nella vasta discussione in corso sulla funzione, sulle strutture e sulle prospettive della famiglia nel nostro Paese, nel tentativo di introdurre in questo dibattito alcuni elementi di maggiore concretezza, cui la classe politica italiana non dovrebbe a nostro giudizio sottrarsi.
      È con tale auspicio, sottolineato dal fatto che la presente proposta di legge ha carattere «intergruppo», essendo stata sottoscritta da deputate appartenenti a diversi schieramenti, che sottoponiamo il provvedimento all'attenzione della Camera dei deputati, augurandoci che essa possa trasformarsi in tempi brevi in norme concretamente operanti nell'ordinamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Detrazione forfetaria per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 2.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento di detrazione di cui al primo periodo spetta nel caso in cui:

          a) la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

          b) la contribuente sia coniugata e l'altro coniuge svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

          c) le attività lavorative di cui alle lettere a) e b) siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

          d) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 95.000 euro annui, incrementati di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

 

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      1-ter. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-bis non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.
      1-quater. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera d), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 1.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento della detrazione di cui al primo periodo del presente comma spetta entro i limiti di reddito indicati dalla medesima lettera d), nonché in presenza delle condizioni previste dal comma 1-bis, lettere a), b) e c)».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


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