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PDL 2349

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2349


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, BERNARDO, BRUSCO, CARLUCCI, CASTIELLO, CATANOSO, CIRIELLI, GIULIO CONTI, LAMORTE, LENNA, MANCUSO, RAISI

Modifica alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di servizi di sicurezza e controllo all'interno degli impianti sportivi in occasione di manifestazioni sportive

Presentata il 12 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In occasione di manifestazioni sportive, specificamente correlate al gioco del calcio, si verifica un rilevantissimo impegno di uomini e di mezzi delle Forze dell'ordine che va a scapito delle normali attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità e della criminalità organizzata sul territorio e, quindi, della tutela di tutti i cittadini e dei loro beni.
      Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, ha mostrato risultati incoraggianti. La base normativa che ha permesso tali risultati è contenuta nel decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005) che, modificando il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996), recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, ha disciplinato le modalità di installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi, nonché le modalità per l'emissione, la distribuzione e la vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio.
      Molte, quindi, sono le novità introdotte dal cosiddetto «pacchetto Pisanu» che
 

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hanno consentito una maggior attività di contrasto alla violenza negli stadi.
      Tuttavia, i recenti fatti di inaudita violenza perpetrati all'interno degli stadi nel corso delle competizioni sportive richiedono un ulteriore intervento normativo per fare fronte alla richiesta di maggiore sicurezza all'interno degli impianti.
      In particolare, a parere dei proponenti, va rilevato che i soli costi diretti per assicurare la sicurezza negli stadi durante le singole giornate dei campionati di calcio hanno raggiunto cifre inaudite.
      Si tratta di un dispendio di energie e di risorse che non è più possibile tollerare.
      Da tempo, in altri Stati europei, raccogliendo anche gli indirizzi dell'Unione europea (risoluzione 2002/C 22/01 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, e decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002), gli organizzatori di partite di calcio sono tenuti ad assicurare, seguendo le direttive delle Forze di polizia, le necessarie e adeguate misure per la sicurezza interna e per il controllo degli accessi (così la legge portoghese 11 maggio 2004, n. 16; la legge spagnola 15 ottobre 1990, n. 10, sullo sport; la legge belga 24 ottobre 2002, n. 38).
      In Gran Bretagna la legislazione sugli interventi riguardanti le manifestazioni calcistiche pone a carico delle società sportive gli oneri per la sicurezza interna e prevede il rimborso all'erario, da parte degli organizzatori, dei costi per l'intervento delle Forze dell'ordine.
      È venuto, quindi, il momento che, anche in Italia, i titolari degli impianti e le società sportive che organizzano manifestazioni sportive assumano a loro carico, sotto il controllo e la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli oneri per le attività necessarie a tutelare, all'interno degli stadi, la correttezza dello svolgimento delle manifestazioni. La privatizzazione dei servizi di sicurezza non è una novità ed è già largamente praticata nel nostro Paese per assicurare servizi essenziali come, ad esempio, il controllo degli accessi agli uffici giudiziari e la sicurezza negli aeroporti.
      La presente proposta di legge affida l'onere di garantire la sicurezza interna degli impianti o complessi sportivi in occasione di manifestazioni sportive ai titolari dell'impianto o complesso, con facoltà di porre i relativi costi a carico delle società sportive.
      I titolari dell'impianto o complesso sportivo sono tenuti a predisporre un piano della sicurezza prevedendo il filtro degli accessi, nonché il presidio e la vigilanza all'interno, avvalendosi di un adeguato numero di addetti qualificati abilitati ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e del relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940.
      Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), è adottato il regolamento recante le norme per la predisposizione e la realizzazione del citato piano.
      In conclusione, la finalità della presente proposta di legge è quella di consentire, attraverso la privatizzazione dei servizi di sicurezza all'interno degli impianti sportivi, alle Forze dell'ordine di liberare risorse per presidiare in modo più adeguato il territorio, assicurando la tutela dei cittadini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Obbligo per i titolari di impianti o complessi sportivi di assicurare i servizi di sicurezza all'interno e agli ingressi). - 1. I titolari di impianti o complessi sportivi, in occasione di manifestazioni sportive organizzate anche da terzi, sono tenuti ad assicurare i servizi di sicurezza prevedendo il presidio e la vigilanza interni all'impianto e il controllo degli accessi, mediante la predisposizione di un adeguato piano finalizzato a tutelare la correttezza dello svolgimento delle manifestazioni.
      2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto e realizzato dal titolare dell'impianto o complesso sportivo, sotto il controllo e la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, in conformità a quanto disposto con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
      3. Il servizio di sicurezza interno all'impianto o complesso sportivo può essere assolto dal titolare del medesimo tramite guardie particolari e istituti privati di vigilanza nel rispetto delle norme degli articoli da 133 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e degli articoli da 249 a 260 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

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      4. I titolari dell'impianto o complesso sportivo pongono gli oneri sostenuti per la realizzazione del servizio di sicurezza a carico delle società sportive che, a qualunque titolo, hanno la disponibilità dell'impianto o complesso per la relativa manifestazione sportiva».

Art. 2.

      1. Il regolamento di cui all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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