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PDL 2718

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2718



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUTA

Disposizioni in materia di versamento delle somme non corrisposte agli enti previdenziali dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, nonché dai lavoratori da essi dipendenti, delle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Umbria

Presentata il 31 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, all'articolo 6, comma 1-bis, ha stabilito che «la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile».
      Al di là dei dubbi di costituzionalità (il tribunale amministrativo regionale del Molise ha sollevato la questione dinanzi alla Corte Suprema), tale disposizione pone dei problemi in quanto va a incidere su effetti prodotti da ordinanze di protezione civile già adottate. Infatti le ordinanze emanate prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 290 del 2006, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 263 del 2006, prevedevano il beneficio della sospensione dei versamenti contributivi anche per i lavoratori pubblici e per le pubbliche amministrazioni e, inoltre, stabilivano dettagliatamente le modalità e i tempi della restituzione delle somme non corrisposte in virtù della sospensione.
      In tale modo si concretizza un'ingiustificabile disparità di trattamento tra lavoratori dovuta solo alla natura pubblica o meno del proprio datore di lavoro, oltre all'inammissibile difficoltà finanziaria che si viene a creare in capo ai lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono restituire le predette somme non corrisposte in
 

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un'unica soluzione pur avendo richiesto e in alcuni casi essendosi visti applicare automaticamente dal datore di lavoro (pubblico) il beneficio della sospensione in forza di legge e, quindi, nella piena previsione normativa.
      Pertanto, in via esemplificativa, un lavoratore dipendente pubblico residente in un territorio colpito da una calamità naturale che abbia ottenuto per espressa previsione normativa la sospensione dei contributi da versare, oltre al danno derivante dall'evento calamitoso subisce la beffa di vedersi negare gli effetti dei benefìci concessi con un esborso impossibile per una qualsiasi famiglia.
      Altrettanto dicasi per i comuni e per gli altri enti territoriali o locali che, dovendo inaspettatamente restituire tutte le somme, rischiano il dissesto finanziario.
      Il tutto in forza di una norma di legge che non dispone, come sempre avviene, per il futuro ma che esplica efficacia retroattiva essendo una norma di interpretazione autentica di un'altra norma.
      I lavoratori e gli enti che hanno agito secondo la previsione normativa e che hanno ottenuto i benefìci nell'arco di tempo tra l'originaria disposizione di legge e la successiva interpretazione della medesima disposizione ricevono un inaccettabile danno al quale si intende porre rimedio con la presente proposta di legge.
      La disciplina proposta prevede, infatti, che le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i lavoratori da essi dipendenti, delle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Umbria, esclusi, per effetto del disposto normativo di cui al citato articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2006, dai benefìci previsti da disposizioni normative o da provvedimenti della protezione civile emanati a seguito di eventi calamitosi, possono provvedere alla restituzione delle somme non corrisposte agli enti previdenziali con pagamento dilazionato fino a 288 rate mensili.
      Le modalità di tali pagamenti sono stabilite con apposite norme dai medesimi enti previdenziali adottate entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i lavoratori da essi dipendenti, delle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Umbria, esclusi, per effetto del disposto normativo di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dai benefìci previsti da disposizioni normative o da provvedimenti della protezione civile emanati a seguito di eventi calamitosi, possono provvedere al versamento delle somme non corrisposte agli enti previdenziali con pagamento dilazionato fino a 288 rate mensili.
      2. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con apposite norme degli enti previdenziali competenti, adottate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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