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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2804 |
a) funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nei settori della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti;
b) studio, progettazione, direzione, sorveglianza e conduzione degli impianti e dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati;
c) responsabilità di indagine e di valutazione delle analisi chimico-fisico-microbiologiche sui prodotti alimentari per il
d) attività di ricerca e di sviluppo di processi e di prodotti nel campo alimentare;
e) partecipazione alle attività di pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori nonché ad altre attività di pianificazione della produzione alimentare in ambito nazionale;
f) collaborazione con altri professionisti per le attività che concernono la ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche e mense ospedaliere;
g) collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie ai programmi di sviluppo agro-alimentare;
h) funzioni peritali e arbitrali presso i tribunali.
Una preparazione e una competenza di così ampio spettro permettono a questa figura professionale di affrontare tutti gli aspetti relativi alla filiera produttiva dell'alimento, da quando viene raccolto, o comunque generato, a quando viene consumato.
Nel corso degli studi sostenuti dal laureato in scienze e tecnologie alimentari o in scienze delle preparazioni alimentari, vengono, tra l'altro, approfondite le tematiche riguardanti le seguenti aree disciplinari: matematica e fisica, chimica e biochimica degli alimenti, bromatologia, microbiologia e igiene applicata agli alimenti e alle produzioni industriali, tecnologia dei processi produttivi e di trasformazione, economia e marketing, zootecnica e anatomia animale, biologia vegetale e produzioni vegetali.
Tale base culturale conferisce al tecnologo alimentare, nell'ambito della sua attività professionale, importanti competenze, tutte elencate nel citato articolo 2 della legge n. 59 del 1994 e precedentemente riportate.
Il laureato in scienze e tecnologie alimentari, o in scienze delle preparazioni alimentari, grazie a questa molteplicità di conoscenze, diventa un punto di riferimento estremamente importante nella gestione e nello sviluppo del settore agro-alimentare ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento della qualità e della sicurezza degli alimenti e delle produzioni alimentari.
I laureati in queste discipline, nonostante l'alta specializzazione riferita al settore agro-alimentare, a causa di un vuoto legislativo si vedono privati del diritto di essere ammessi a tutti i concorsi statali, regionali e comunali per i quali è richiesta la laurea in biologia o in chimica o in medicina veterinaria. Unica eccezione è costituita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha inserito nel bando di assunzione per direttore chimico la figura del tecnologo alimentare.
Nonostante ciò, non sono pochi i bandi di concorso nei quali è richiesta una adeguata preparazione scientifica e tecnologica nel settore agro-alimentare, preparazione che il tecnologo alimentare possiede pienamente, se solo si considera l'organizzazione stessa dei corsi e gli esami previsti; eppure in tali bandi di concorso non è prevista la partecipazione di laureati in scienze delle preparazioni alimentari o in scienze e tecnologie alimentari.
Per i motivi esposti, con la presente proposta di legge si stabilisce l'equiparazione delle lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari alle lauree in biologia e in chimica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi e della partecipazione ai concorsi ordinari a cattedre in alcune classi di insegnamento. Si propone, inoltre, l'equipollenza di tali lauree alla laurea in medicina veterinaria ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi solo per quanto riguarda l'igiene e il controllo degli alimenti.
1. Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari, rilasciate dalle facoltà di agraria, sono, agli effetti di legge, equipollenti alle lauree in biologia e in chimica, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.
2. Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari costituiscono, altresì, titolo per la partecipazione ai concorsi ordinari a cattedre, nelle scuole e negli istituti statali, nelle seguenti classi di insegnamento, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni:
a) classe 13/A - chimica e tecnologie chimiche;
b) classe 40/A - igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio;
c) classe 59/A - scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;
d) classe 60/A - scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia;
e) classe 74/A - zootecnica e scienza della produzione animale;
f) classe 5/C - esercitazioni agrarie;
g) classe 11/C - esercitazioni di economia domestica;
h) classe 24/C - laboratorio di chimica e chimica industriale;
i) classe 29/C - laboratorio di fisica e fisica applicata;
l) classe 35/C - laboratorio di tecnica microbiologica.
3. Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari sono, inoltre, equipollenti alla laurea in medicina veterinaria per quanto concerne i pubblici concorsi relativi all'igiene e al controllo degli alimenti.
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