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PDL 2673

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2673



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORMISANO, GALLETTI, CIOCCHETTI, PERETTI, TABACCI, TUCCI, VIETTI

Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di decorrenza del carattere di edificabilità delle aree urbane ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili

Presentata il 17 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, stabilisce le condizioni e la decorrenza del carattere di edificabilità delle aree urbane ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
      La norma prevede, in particolare, che, ai fini del pagamento di tali imposte, un'area sia da considerare edificabile «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'avvenuta approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» piano regolatore.
      Questa disposizione obbliga, quindi, i contribuenti a rilevanti oneri tributari senza ancora poter utilizzare le aree a fini edilizi, determinando anche il rischio dell'apertura di contenziosi nei confronti dello Stato e degli enti locali da parte degli stessi contribuenti, che chiederebbero la restituzione delle somme versate nel caso in cui la regione intervenisse negativamente sulle decisioni assunte dai comuni
 

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in merito all'edificabilità di determinate aree in base al piano urbanistico generale. Si tratta di una norma che il Governo ha voluto introdurre per scopi antielusivi e antievasivi, per assecondare l'esigenza sempre più pressante di aiutare l'attività impositiva dei comuni e di diminuire il contenzioso in materia, ma che risulta altamente penalizzante per i proprietari dei terreni. La presente proposta di legge è, pertanto, tesa a modificare la disposizione recata dal citato comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, nel senso di prevedere che il carattere di edificabilità delle aree, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dell'imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell'ICI, decorra dopo la delibera regionale di approvazione dei piani regolatori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla sua approvazione definitiva da parte della regione».


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