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PDL 2797

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2797



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMISANO

Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente i ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti in materia di invalidità civile

Presentata il 18 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, ha introdotto una causa di decadenza dalla domanda giudiziale qualora essa non sia proposta «avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa».

      La disposizione, chiaramente finalizzata a deflazionare il contenzioso in materia assistenziale e previdenziale e ad evitare che le procedure restino in uno stato di stallo per il più lungo periodo di prescrizione ordinaria del diritto, appare particolarmente penalizzante per i suoi destinatari.
      Infatti, pur nel ritenere la scelta del legislatore meritevole di giudizio positivo nel principio, se si tiene conto che coloro che formulano richiesta di prestazioni di tale natura si trovano in uno stato di debolezza psico-fisica, morale e sociale, prevedere un termine così poco dilatorio appare eccessivamente pregiudizievole per i potenziali beneficiari delle prestazioni in questione.
      Il fatto è che i tempi di impugnativa giudiziale devono essere proporzionati al grado di capacità di questi soggetti di far valere i propri diritti, anche per il fatto che spesso devono rivolgersi all'ausilio di terzi (parenti, amici, tutori o enti di patronato).
 

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      Una volta incorsa nella decadenza, la persona debole è onerata dell'incombenza di attivare una nuova procedura amministrativa, con l'aggravio di doversi sottoporre a un nuovo accertamento medico-legale e con il danno di aver perso la possibilità di far valere il proprio diritto alle provvidenze dalla data di presentazione dell'originaria istanza.

      Siccome è compito dell'ordinamento, secondo i princìpi costituzionali (articoli 2, 3 e 38 della Costituzione), garantire a ciascun individuo condizioni dignitose di vita, soprattutto quando si tratta di emendare uno stato di bisogno attraverso misure di sicurezza sociale, la norma in esame sembra collidere con questo principio, ponendosi più a presidio delle esigenze di equilibrio finanziario degli enti tenuti a erogare le prestazioni che non dell'esigenza di emendare lo stato di bisogno.
      Nell'ordinamento previdenziale, in verità, sono previste limitazioni più stringenti rispetto al regime ordinario, mediante l'introduzione di speciali termini di prescrizione del diritto all'impugnativa giudiziale dei provvedimenti amministrativi di diniego (come avviene nel regime dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro stabilito dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in cui la prescrizione dell'azione è fissata in tre anni).

      Tuttavia in questi regimi derogatori, in primo luogo, il lasso di tempo concesso appare congruo per consentire di bilanciare le esigenze di certezza dei rapporti giuridici con quelle di far valere i propri diritti e, in secondo luogo, la qualificazione della fattispecie quale prescrizione e non decadenza consente di fornire rilievo a eventuali stati soggettivi di impedimento rapportabili a cause di giustificazione della sospensione del decorso del termine.

      In conseguenza, si ritiene che l'attuale assetto normativo in materia debba essere parzialmente corretto, apportando alla previsione di cui al citato articolo 42, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, tre correttivi:

          1) la modificazione della «causa di decadenza» in «termine di prescrizione»;

          2) la previsione di un termine più ampio, omologato a quello previsto dal menzionato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;

          3) il bilanciamento di tale modifica mediante il divieto di interrompere i termini di prescrizione con atti diversi dalla proposizione della domanda giudiziale.

      La presente proposta di legge non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti: «\uIl diritto a proporre la domanda giudiziale si prescrive nel termine di tre anni dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Il termine di prescrizione può essere interrotto solo dal deposito presso l'ufficio giudiziario competente dell'atto introduttivo del procedimento giudiziale».


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