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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2723 |
1) seggi ripartiti per metà in collegi uninominali e per metà secondo il metodo proporzionale di lista circoscrizionale (circa 309 collegi uninominali da istituire, a seconda dell'arrotondamento); candidature nelle circoscrizioni, senza nessuna considerazione di coalizioni o raggruppamenti di liste né per il maggioritario, né per il proporzionale: dunque, ciascun partito deve presentarsi da solo o sotto un contrassegno di più partiti che formano una lista unitaria, e tutti competono con tutti nei collegi uninominali e nella quota proporzionale;
2) il collegamento fra candidatura uninominale e lista proporzionale nella circoscrizione stabilisce la regola del successivo «scorporo» dei seggi assegnati nei collegi uninominali da quelli spettanti a ciascuna lista in base alla ripartizione proporzionale nel collegio unico nazionale; dunque se si riesce a eludere il collegamento non è assegnato il seggio uninominale conquistato;
3) per questo la disciplina delle candidature e dei collegamenti è particolarmente stringente: ciascun partito o gruppo politico organizzato può presentare una sola coppia di contrassegni, o un contrassegno unico per entrambe le candidature; per presentarne più di uno deve costituire davanti a un notaio un apposito partito o raggruppamento politico, nominando presidenti e amministratori; con questa regola, unita alla valutazione della «confondibilità» dei contrassegni, si dovrebbe evitare
4) una seconda regola «ferrea» stabilisce che i candidati uninominali che scelgono un contrassegno devono obbligatoriamente collegarsi alla lista circoscrizionale che ha come contrassegno quello presentato dal medesimo partito o gruppo politico che ha presentato il contrassegno che lui sceglie; per converso in ciascuna circoscrizione una lista proporzionale può collegarsi e deve collegarsi a tutti i candidati uninominali che scelgono il contrassegno che essa ha presentato;
5) infine, non possono esservi candidature uninominali non collegate a una lista proporzionale; sia alle candidature uninominali, sia alle candidature proporzionali è posto il vincolo di candidature maschili e femminili al 50 per cento: la norma prevede l'alternanza di genere (un maschio, una femmina) nelle liste proporzionali, pena la loro inammissibilità;
6) l'elettore vota su un'unica scheda ma può dare due voti distinti o un solo voto; il voto uninominale serve solo ad assegnare i collegi; per le liste si computa il voto alle liste; la soglia di esclusione è al 4 per cento del totale delle liste e quelle escluse sono escluse anche da tutti gli altri conteggi;
7) tutti i candidati proclamati nei collegi uninominali conservano il seggio conquistato;
8) quelli ottenuti da candidati collegati a liste che non superano la soglia sono conservati a ciascuno e detratti dal totale dei seggi spettanti nelle circoscrizioni nazionali (618); i seggi da ripartire proporzionalmente sono quindi 618, meno i seggi uninominali conquistati da candidati collegati a liste fuori soglia, meno il seggio del collegio uninominale della Valle d'Aosta;
9) dai seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione si detraggono quelli in cui sono stati proclamati candidati collegati a quella lista; i restanti sono assegnati secondo l'ordine di liste; altre regole minute disciplinano taluni dei casi di incongruenza che possono verificarsi.
Alcune ultime precisazioni: il gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra europea (RC-SE) è per la diminuzione del numero dei parlamentari, da raggiungere sia attraverso la riduzione dei deputati (da portare a 500), sia attraverso il superamento del bicameralismo perfetto, che comporterebbe la trasformazione del Senato in una Camera delle regioni e delle autonomie locali, da eleggere in secondo grado. Inoltre il gruppo RC-SE è per il superamento delle cosiddette circoscrizioni estere (articolo 56 della Costituzione), la cui rappresentanza potrebbe essere recuperata nel Senato riformato. Queste modifiche, che richiedono leggi di revisione costituzionale, sono formulate in una proposta di legge ad hoc (atto Camera n. 2572). Nella presente proposta di legge è contenuta la proposta di modifica della normativa elettorale a Costituzione vigente.
Infine richiamiamo l'attenzione sull'obbligo di presentare nelle liste un numero paritario di uomini e di donne, dando applicazione alla modifica dell'articolo 51 della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2003.
Analoga proposta di legge è stata depositata al Senato della Repubblica dal gruppo RC-SE (atto Senato n. 1553), dove il dibattito sulla legge elettorale è già avviato presso la 1a Commissione Affari costituzionali.
1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e il decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione degli articoli 1, 4, 14, 18, 18-bis, 22, 31, 45, 58, 77, 83 e 84, e del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di:
1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato dal relativo contrassegno;
2) un voto, da esprimere sulla stessa scheda di cui al numero 1), per la scelta della lista circoscrizionale ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»;
c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Ciascun partito o gruppo politico organizzato può depositare un solo contrassegno o, in alternativa, un solo contrassegno per contraddistinguere le candidature di cui all'articolo 17-bis e un solo contrassegno per
d) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali, ai fini dell'assegnazione dei seggi, si collegano alla lista circoscrizionale presentata dal partito o dal gruppo politico che ha depositato il contrassegno con il quale essi dichiarano di contraddistinguere la propria candidatura. Con l'accettazione della candidatura il candidato nel collegio uninominale aderisce alla lista circoscrizionale cui si collega. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista circoscrizionale a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Ciascuna lista circoscrizionale è collegata, anche d'ufficio, con tutti i candidati nei collegi uninominali contraddistinti dal contrassegno presentato dal partito o gruppo politico che ha presentato il contrassegno di quella lista. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Ciascuna lista circoscrizionale non può prevedere il collegamento con candidati di ciascuno dei due sessi in numero superiore alla metà del totale delle candidature nei collegi uninominali a essa collegate nella circoscrizione.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista alla quale il candidato si collega ai
e) l'articolo 18-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 17-bis.
2. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere maggiore del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Nelle liste recanti più candidature nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati, con arrotondamento all'unità più prossima e con l'obbligo di presentare l'elenco delle candidature secondo un'alternanza di genere, pena l'inammissibilità della lista stessa. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa»;
f) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla
1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;
2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;
3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;
4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;
8) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature nei collegi uninominali prive
9) dichiara non valide le candidature uninominali collegate a liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegno diverso da quello presentato dal partito o dal gruppo politico che ha depositato il contrassegno con il quale essi dichiarano di contraddistinguere la propria candidatura.
2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito»;
g) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C, allegate al presente testo unico, e riproducono in facsimile i contrassegni delle candidature nei collegi uninominali e delle liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. In ciascun collegio uninominale la scheda è composta da due parti: nella parte sinistra essa reca le candidature nel collegio uninominale, riportando accanto a ogni contrassegno il cognome e il nome del rispettivo candidato; nella parte destra essa reca in successione le liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale presentate nella circoscrizione, riportando accanto a ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
h) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. - 1. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, numero 3), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
6. Nel processo verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.
7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 30, numero 7).
8. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica»;
i) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola la scheda e la
l) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo
1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;
4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione e il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista, nonché l'elenco dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti ai sensi del numero 1), indicando per ciascuno di essi la lista circoscrizionale alla quale la candidatura è collegata»;
m) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;
3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 4 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi; tali liste, salvo quanto stabilito al numero 4), sono escluse dall'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;
4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse all'assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;
6) verifica se gli Uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il
7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse di cui al numero 5) per il numero dei seggi da attribuire determinato ai sensi del numero 6), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al comma 1, numero 7). A tal fine procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione
n) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 4, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre individuali e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine di presentazione. Per ciascuna lista restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).
2. Qualora a una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, quei seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le ulteriori modifiche strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.
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