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PDL 2723

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2723



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCO RUSSO, ACERBO, BURGIO, CACCIARI, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DEIANA, DE SIMONE, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, FRIAS, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MASCIA, MIGLIORE, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, ROCCHI, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO, ZIPPONI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, per l'introduzione di un sistema elettorale proporzionale personalizzato

Presentata il 1o giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La trasformazione del regime politico-istituzionale italiano intervenuta con l'instaurazione e il consolidamento del parlamentarismo maggioritario ha rappresentato un vero e proprio tentativo di «esorcizzare la democrazia», di proporre operazioni correttive delle istituzioni e, quindi, del sistema politico in funzione «della logica dello Stato governante e della democrazia decidente». Il sistema elettorale è stato stravolto con l'intento di farne uno strumento di investitura del Governo, invece che di formazione della rappresentanza.
      Il parlamentarismo non è un calcolo meccanico dei voti e della maggioranza, né ogni elezione un referendum e un plebiscito insieme, perché il rischio più certo sarebbe, altrimenti, la dittatura della maggioranza, mentre in Parlamento il voto sarebbe acriticamente dato secondo le disposizioni dei capi. Siamo in presenza di
 

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difficoltà di fondo oramai da tempo opposte alla equilibrata efficienza democratica del regime parlamentare, difficoltà che però rischiano oggi di compromettere la tenuta stessa di una democrazia che non voglia ridursi a mera, occasionale seppur periodica investitura dei capi.
      Quasi quindici anni di regime maggioritario imposto tecnicamente, normativamente coatto, hanno prodotto una trasformazione sostanziale delle istituzioni parlamentari, trascinate al di fuori del regime fondato sul principio dell'intesa tra tutte le forze politiche in ordine all'accettazione dei ruoli reciproci e delle decisioni di maggioranza indotte dalla fiducia nel metodo, e nelle regole procedurali. Tutto ciò ha fino ad ora gravemente rischiato di minacciare lo stesso equilibrio democratico laddove, in una società politica divisa come la nostra e priva della necessaria fiducia reciproca tra le opposte parti politiche, ha effettivamente condotto a un processo di delegittimazione degli avversari politici, delle leggi prodotto della loro forza politica e, di conseguenza, delle istituzioni per il tramite delle quali il loro potere legale è esercitato.
      In questo contesto politico-istituzionale scompare, altresì, la vocazione di origine della funzione parlamentare, quella di sintesi dell'interesse generale, definitivamente compromessa se i poteri di blocco delle minoranze riescano a funzionare da mero strumento ostruzionistico o, peggio ancora, perdano ogni potenziale in grado di impedire che su importanti questioni la maggioranza decida da sola «dittatorialmente».
      Soltanto regimi politici privi del clima culturale di delegittimazione reciproca tra le opposte fazioni consentono, in sintesi, di optare per soluzioni istituzionali composte dalla commistione di forti elementi plebiscitari e rappresentativi. Soltanto l'omogeneità politica e sociale, che forse nei sistemi complessi contemporanei è, di per sé, pura astrazione, consentirebbe la tenuta democratica del regime dell'alternanza. Il plebiscitarismo, nella sua versione attuale, nel regime vigente oggi in Italia, travolge invece la rappresentanza, che è il pilastro della democrazia moderna, snaturando lo stesso voto come atto costituzionale, ridotto a mera funzione di investitura plebiscitaria del capo.
      Scriveva Carlo Esposito che il vincolo del «metodo democratico» imposto dalla Costituzione repubblicana alla libertà di associazione in partiti politici avrebbe dovuto opporsi anche a quei partiti che avessero tentato di «sabotare la vita parlamentare» e con essa gli istituti della democrazia rappresentativa «consacrati dalla nostra Costituzione», che pretendessero di prescindere dalla consapevolezza «di essere solo parte di un tutto» alla ricerca del modo per «farsi valere e operare come tutto». Non è questa la democrazia, non è questo il Parlamento. È piuttosto l'esito della strumentalizzazione dei risultati elettorali, del voto dei cittadini in termini di vittoria contro: contro le opposizioni, contro le minoranze, contro gli stessi cittadini. La rappresentanza, come diceva Kelsen, è un'altra cosa: «è stata eletta con i voti di tutti e contro i voti di nessuno, cioè all'unanimità». È questo il principio politico legittimante le istituzioni rappresentative e, con esse, la stessa funzione di governo.
      Il sistema elettorale maggioritario, introdotto nel nostro ordinamento con le leggi 4 agosto 1993, n. 276 e n. 277, rispettivamente per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, ha invece prodotto gravi distorsioni nel rapporto tra la società e le istituzioni. Gli obiettivi che erano stati assegnati alla riforma in senso maggioritario del sistema elettorale in realtà non sono stati raggiunti. Né tali problemi sono stati risolti dalla riforma del sistema elettorale approvata dalla sola maggioranza di Governo nella scorsa legislatura, definita dal regime mediatico come «proporzionale» ma di fatto maggioritaria anch'essa, laddove consente alla coalizione o alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti di conquistare almeno 340 seggi alla Camera dei deputati. Nulla va aggiunto, peraltro, a proposito dei meccanismi premiali che consentono la formazione di maggioranze alternative nelle due Camere.
 

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      Non si sono ottenute né la stabilità dei Governi né la semplificazione del quadro politico in senso bipolare. Quanto alla stabilità basti ricordare che la XII legislatura è durata solo due anni e, durante il suo svolgimento, il Governo Berlusconi, scaturito dal voto con il sistema maggioritario, è durato in carica solo sette mesi. Dunque, nell'arco di una sola legislatura, peraltro di assai breve durata, si sono succeduti ben due Governi di cui il secondo, il Governo Dini, non legittimato da un punto di vista strettamente maggioritario e bipolare, perché non espressione del voto popolare. Paradossalmente proprio in nome di una stabilità assunta come valore assoluto si è così proceduto all'insediamento di un Governo diverso da quello che aveva il proprio fondamento nella maggioranza votata dagli elettori con il sistema elettorale che avrebbe dovuto garantirla.
      Come si vede, la stabilità non può essere affidata al solo sistema elettorale, mentre, considerata come obiettivo che il sistema deve garantire, appare piuttosto un artificio dialettico che nasconde il tentativo di realizzare maggioranze il più possibile omogenee in un sistema di alternanza, dove il governo dell'economia e dei processi sociali si configura come gestione dell'esistente con poche variabili secondarie. La realtà effettuale smentisce, dunque, l'idea che la stabilità dei Governi possa essere raggiunta con il semplice ricorso a regole di natura elettorale, essendo questa piuttosto demandata al rispetto innanzitutto della rappresentatività degli eletti rispetto alla complessità della realtà sociale, culturale e politica del Paese. Solo un'effettiva rappresentanza istituzionale delle forze politiche e delle istanze sociali che in esse si riconoscono consente di costruire alleanze e, quindi, maggioranze fondate su un equilibrio vero degli interessi in campo. Naturalmente anche le regole elettorali svolgono una funzione importante, ma appunto esse non possono sacrificare sul terreno dell'alternanza la rappresentanza delle forze reali. Su questo terreno si pone l'esigenza della semplificazione del quadro politico che il sistema maggioritario certo non ha contribuito a realizzare. Anzi abbiamo assistito negli ultimi anni alla proliferazione di piccole formazioni politiche che, nell'ambito del sistema dell'alternanza, hanno potuto svolgere un ruolo superiore alla propria reale consistenza in quanto potevano risultare decisive, sia pure con l'apporto di pochi consensi elettorali, nei vari collegi uninominali.
      A ciò devono aggiungersi, oggi, le preoccupazioni per scelte di politica istituzionale, di «lotta costituzionale», comunque tese alla concentrazione del potere, alla rottura della par condicio, alla discriminazione delle minoranze, al condizionamento degli esiti del voto sfruttando il potere che la forza aritmetica della maggioranza parlamentare consente di esercitare laddove si identifichi in essa l'intero Parlamento, con un Capo del Governo che pretenda di rappresentare unitariamente gli interessi di tutti i cittadini contro le minoranze e le opposizioni. L'ostinata ricerca di un equilibrio di potere intorno alla minoranza più forte, infatti, nel perseguire l'obiettivo di breve periodo della stabilità dell'esecutivo porterebbe in breve tempo a determinare l'instabilità delle stesse istituzioni democratiche, laddove la maggior parte delle forze politiche fosse deliberatamente esclusa dal legittimo concorso alla formazione, attraverso le leggi, della volontà generale, stante l'eguale diritto di tutti i cittadini a concorrere, con metodo democratico, alla determinazione della politica nazionale (articolo 49 della Costituzione).
      Con il voto referendario del giugno 2006 la stragrande maggioranza della maggioranza assoluta del corpo elettorale italiano ha inoltre radicalmente respinto, con il premierato assoluto, ogni ipotesi di concentrazione e di personalizzazione del potere, confermando la scelta per la forma parlamentare di governo contenuta nella Costituzione repubblicana.
      La necessità, quindi, di recuperare un sistema sostanzialmente proporzionale, pur con alcuni correttivi volti a garantire la semplificazione degli schieramenti politici, è all'origine della presente proposta
 

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di legge. Essa non si limita ad allargare la quota di eletti con il sistema proporzionale, ma introduce sul modello tedesco un sistema integralmente proporzionale senza però abolire i collegi uninominali, nell'ambito dei quali il candidato più votato ottiene comunque l'assegnazione prioritaria del seggio.
      L'elettore esprime due voti su una sola scheda elettorale. Il primo voto serve a eleggere un candidato nel collegio uninominale. Così vengono eletti 309 deputati. Il secondo voto viene dato alla lista di partito per eleggere gli altri 309 deputati. Il conteggio a livello nazionale dei voti di lista determina quanti seggi avrà ciascun partito, al quale il candidato nel collegio uninominale si collega all'atto dell'accettazione della candidatura. La lista che non ottiene con la formula proporzionale il 4 per cento dei voti a livello nazionale non partecipa alla distribuzione dei seggi. Una volta noto il numero di seggi spettante a ciascun partito che abbia superato lo sbarramento, va preso in considerazione il primo voto, quello che elegge un candidato in ciascuno dei 309 collegi secondo il sistema maggioritario. Il candidato eletto è conteggiato nella somma dei seggi assegnati a ciascun partito. Il primo voto prevale sull'assegnazione proporzionale sulla base del secondo voto, sicché i vincitori nei collegi sono comunque eletti quale che sia il risultato di lista del partito al quale sono collegati. In questo senso il sistema, più che maggioritario, può definirsi «personalizzato».
      Va sottolineato, inoltre, che il doppio voto, da un lato, e la necessità di superare la soglia di sbarramento del 4 per cento, dall'altro, potranno influenzare notevolmente il comportamento degli elettori spingendoli a indicare le possibili maggioranze attraverso due voti differenti. Essi potranno dare il primo voto nel collegio al candidato del partito maggiore (quello del partito minore avrebbe ben poche possibilità di essere eletto nel sistema maggioritario «secco»), ma nel secondo voto, quello di lista, potranno scegliere il partito minore, possibile alleato, per consentirgli il superamento dello sbarramento. In altri termini, è possibile che gli elettori del partito minore cedano voti utili per il collegio a quello maggiore e quelli del partito maggiore cedano con il secondo voto consensi a quello minore utili al superamento della soglia di sbarramento. Nel sistema tedesco si calcola che il 16 per cento dei voti sia espresso in modo disgiunto. L'assegnazione prioritaria dei seggi ai più votati nei collegi unitamente alla clausola di sbarramento sono dunque i correttivi che si introducono in un sistema sostanzialmente proporzionale.
      L'articolato è basato sui seguenti punti:

          1) seggi ripartiti per metà in collegi uninominali e per metà secondo il metodo proporzionale di lista circoscrizionale (circa 309 collegi uninominali da istituire, a seconda dell'arrotondamento); candidature nelle circoscrizioni, senza nessuna considerazione di coalizioni o raggruppamenti di liste né per il maggioritario, né per il proporzionale: dunque, ciascun partito deve presentarsi da solo o sotto un contrassegno di più partiti che formano una lista unitaria, e tutti competono con tutti nei collegi uninominali e nella quota proporzionale;

          2) il collegamento fra candidatura uninominale e lista proporzionale nella circoscrizione stabilisce la regola del successivo «scorporo» dei seggi assegnati nei collegi uninominali da quelli spettanti a ciascuna lista in base alla ripartizione proporzionale nel collegio unico nazionale; dunque se si riesce a eludere il collegamento non è assegnato il seggio uninominale conquistato;

          3) per questo la disciplina delle candidature e dei collegamenti è particolarmente stringente: ciascun partito o gruppo politico organizzato può presentare una sola coppia di contrassegni, o un contrassegno unico per entrambe le candidature; per presentarne più di uno deve costituire davanti a un notaio un apposito partito o raggruppamento politico, nominando presidenti e amministratori; con questa regola, unita alla valutazione della «confondibilità» dei contrassegni, si dovrebbe evitare

 

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che un partito, o una coalizione non formalizzata, possa presentare più coppie di contrassegni affidandone in ciascuna coppia uno a una «lista civetta»: cioè non potrebbero esserci i segni, i nomi e i colori di un partito in un contrassegno per le candidature uninominali accoppiato a un contrassegno civetta nel proporzionale e - presentata da un fantomatico partito del signor X - una seconda coppia di contrassegni che abbia i simboli, le scritte, i colori del partito nel contrassegno proporzionale e sia accoppiato a un contrassegno civetta nell'uninominale;

          4) una seconda regola «ferrea» stabilisce che i candidati uninominali che scelgono un contrassegno devono obbligatoriamente collegarsi alla lista circoscrizionale che ha come contrassegno quello presentato dal medesimo partito o gruppo politico che ha presentato il contrassegno che lui sceglie; per converso in ciascuna circoscrizione una lista proporzionale può collegarsi e deve collegarsi a tutti i candidati uninominali che scelgono il contrassegno che essa ha presentato;

          5) infine, non possono esservi candidature uninominali non collegate a una lista proporzionale; sia alle candidature uninominali, sia alle candidature proporzionali è posto il vincolo di candidature maschili e femminili al 50 per cento: la norma prevede l'alternanza di genere (un maschio, una femmina) nelle liste proporzionali, pena la loro inammissibilità;

          6) l'elettore vota su un'unica scheda ma può dare due voti distinti o un solo voto; il voto uninominale serve solo ad assegnare i collegi; per le liste si computa il voto alle liste; la soglia di esclusione è al 4 per cento del totale delle liste e quelle escluse sono escluse anche da tutti gli altri conteggi;

          7) tutti i candidati proclamati nei collegi uninominali conservano il seggio conquistato;

          8) quelli ottenuti da candidati collegati a liste che non superano la soglia sono conservati a ciascuno e detratti dal totale dei seggi spettanti nelle circoscrizioni nazionali (618); i seggi da ripartire proporzionalmente sono quindi 618, meno i seggi uninominali conquistati da candidati collegati a liste fuori soglia, meno il seggio del collegio uninominale della Valle d'Aosta;

          9) dai seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione si detraggono quelli in cui sono stati proclamati candidati collegati a quella lista; i restanti sono assegnati secondo l'ordine di liste; altre regole minute disciplinano taluni dei casi di incongruenza che possono verificarsi.

      Alcune ultime precisazioni: il gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra europea (RC-SE) è per la diminuzione del numero dei parlamentari, da raggiungere sia attraverso la riduzione dei deputati (da portare a 500), sia attraverso il superamento del bicameralismo perfetto, che comporterebbe la trasformazione del Senato in una Camera delle regioni e delle autonomie locali, da eleggere in secondo grado. Inoltre il gruppo RC-SE è per il superamento delle cosiddette circoscrizioni estere (articolo 56 della Costituzione), la cui rappresentanza potrebbe essere recuperata nel Senato riformato. Queste modifiche, che richiedono leggi di revisione costituzionale, sono formulate in una proposta di legge ad hoc (atto Camera n. 2572). Nella presente proposta di legge è contenuta la proposta di modifica della normativa elettorale a Costituzione vigente.
      Infine richiamiamo l'attenzione sull'obbligo di presentare nelle liste un numero paritario di uomini e di donne, dando applicazione alla modifica dell'articolo 51 della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2003.
      Analoga proposta di legge è stata depositata al Senato della Repubblica dal gruppo RC-SE (atto Senato n. 1553), dove il dibattito sulla legge elettorale è già avviato presso la 1a Commissione Affari costituzionali.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e il decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione degli articoli 1, 4, 14, 18, 18-bis, 22, 31, 45, 58, 77, 83 e 84, e del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Art. 2.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
      2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

 

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      3. In ogni circoscrizione, la metà dei seggi è attribuita nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.
      4. In ogni circoscrizione, la metà dei seggi è attribuita in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale»;

          b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
      2. Ogni elettore dispone di:

          1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato dal relativo contrassegno;

          2) un voto, da esprimere sulla stessa scheda di cui al numero 1), per la scelta della lista circoscrizionale ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»;

          c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Ciascun partito o gruppo politico organizzato può depositare un solo contrassegno o, in alternativa, un solo contrassegno per contraddistinguere le candidature di cui all'articolo 17-bis e un solo contrassegno per

 

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contraddistinguere le liste di cui all'articolo 18-bis.
      2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
      3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. È ammessa la presentazione di un unico contrassegno con il quale un partito o gruppo politico organizzato intende contraddistinguere sia le liste circoscrizionali, sia le candidature nei collegi uninominali o, in alternativa, è ammessa la presentazione di contrassegni che presentano tra loro elementi di confondibilità quando un partito o un gruppo politico organizzato intende contraddistinguere distintamente le proprie liste circoscrizionali e le candidature nei collegi uninominali. In nessun caso è ammessa la presentazione di un contrassegno di partito o gruppo politico organizzato che contenga elementi di confondibilità con un contrassegno presentato da altro partito o gruppo politico organizzato.
      4. Ai fini di cui al comma 3 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.
      5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
      6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti
 

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presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
      7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi»;

          d) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali, ai fini dell'assegnazione dei seggi, si collegano alla lista circoscrizionale presentata dal partito o dal gruppo politico che ha depositato il contrassegno con il quale essi dichiarano di contraddistinguere la propria candidatura. Con l'accettazione della candidatura il candidato nel collegio uninominale aderisce alla lista circoscrizionale cui si collega. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista circoscrizionale a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Ciascuna lista circoscrizionale è collegata, anche d'ufficio, con tutti i candidati nei collegi uninominali contraddistinti dal contrassegno presentato dal partito o gruppo politico che ha presentato il contrassegno di quella lista. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Ciascuna lista circoscrizionale non può prevedere il collegamento con candidati di ciascuno dei due sessi in numero superiore alla metà del totale delle candidature nei collegi uninominali a essa collegate nella circoscrizione.
      2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista alla quale il candidato si collega ai

 

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fini dell'assegnazione dei seggi. Qualora il contrassegno del candidato nel collegio uninominale sia lo stesso di una lista presentata per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni e accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
      3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
      5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
      6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi»;
 

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          e) l'articolo 18-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 17-bis.
      2. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere maggiore del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Nelle liste recanti più candidature nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati, con arrotondamento all'unità più prossima e con l'obbligo di presentare l'elenco delle candidature secondo un'alternanza di genere, pena l'inammissibilità della lista stessa. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa»;

          f) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla

 

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scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:

          1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

          2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

          3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;

          4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

          5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

          6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

          7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;

          8) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature nei collegi uninominali prive

 

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della dichiarazione di collegamento, nonché le candidature prive della dichiarazione di accettazione da parte della lista circoscrizionale corrispondente;

          9) dichiara non valide le candidature uninominali collegate a liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegno diverso da quello presentato dal partito o dal gruppo politico che ha depositato il contrassegno con il quale essi dichiarano di contraddistinguere la propria candidatura.

      2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
      3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito»;

          g) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

      «Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C, allegate al presente testo unico, e riproducono in facsimile i contrassegni delle candidature nei collegi uninominali e delle liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
      2. In ciascun collegio uninominale la scheda è composta da due parti: nella parte sinistra essa reca le candidature nel collegio uninominale, riportando accanto a ogni contrassegno il cognome e il nome del rispettivo candidato; nella parte destra essa reca in successione le liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale presentate nella circoscrizione, riportando accanto a ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,

 

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nell'ambito di spazi uguali per ciascuna lista.
      3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate»;

          h) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

      «Art. 45. - 1. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, numero 3), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
      2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
      3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
      4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
      5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
      6. Nel processo verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.
      7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 30, numero 7).
      8. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica»;

          i) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

      «Art. 58. - 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola la scheda e la

 

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consegna all'elettore debitamente piegata insieme alla matita copiativa.
      2. L'elettore deve recarsi a uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, nella parte sinistra della scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno o i contrassegni relativi e, nella parte destra della scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti che l'elettore ha facoltà di esprimere.
      3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.
      4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
      5. Le schede prive di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata»;

          l) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

      «Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo

 

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ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi;

          2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

          4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

          5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione e il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista, nonché l'elenco dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti ai sensi del numero 1), indicando per ciascuno di essi la lista circoscrizionale alla quale la candidatura è collegata»;

          m) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti

 

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gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;

          3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 4 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi; tali liste, salvo quanto stabilito al numero 4), sono escluse dall'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;

          4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse all'assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;

          6) verifica se gli Uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il

 

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risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;

          7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse di cui al numero 5) per il numero dei seggi da attribuire determinato ai sensi del numero 6), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

      2. L'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al comma 1, numero 7). A tal fine procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione

 

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demografica. Nella determinazione dei seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione si considerano in diminuzione della circoscrizione le assegnazioni già effettuate ai sensi del comma 1, numero 6), a candidati proclamati nei collegi uninominali collegati con liste non ammesse alla ripartizione proporzionale dei seggi. Nella successione delle operazioni di calcolo non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al comma 1, numero 7). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi.
      3. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio centrale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito della assegnazione di cui al comma 2; in caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e i seggi eccedentari sono sottratti, alla medesima lista, uno in ciascuna delle altre circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente del numero dei seggi assegnati alla lista nella circoscrizione; in caso di parità di seggi, il seggio è sottratto alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto la minore cifra decimale; da tale graduatoria sono escluse le circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale sia uguale al numero dei seggi in cui sono stati proclamati candidati uninominali collegati alla lista.
      4. L'Ufficio centrale nazionale determina il numero di seggi da assegnare a candidati di ciascuna lista circoscrizionale in ciascuna circoscrizione. A tal fine, dal numero dei seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione, come determinati ai sensi dei commi 2 e 3, detrae il numero dei seggi ai quali, nella medesima circoscrizione, sono stati proclamati candidati
 

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nei collegi uninominali collegati alla lista medesima e comunica il risultato delle singole operazioni ai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali.
      5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

          n) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 4, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre individuali e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine di presentazione. Per ciascuna lista restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).
      2. Qualora a una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, quei seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi

 

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abbia fatto ricorso, l'ordine inverso delle sottrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83, comma 4. In assenza di tali sottrazioni, ovvero quando esse siano esaurite, ciascun ulteriore seggio è assegnato alla lista nella circoscrizione in cui è più alto il quoziente fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero complessivo di seggi ad essa già assegnati, se in quella circoscrizione sono presenti candidati non ancora proclamati. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del secondo e del terzo periodo agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
      3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le ulteriori modifiche strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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