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PDL 2748

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2748



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRISCI, FINCATO, AMENDOLA, BARANI, BRANDOLINI, CARRA, CARTA, CECCUZZI, CERONI, CODURELLI, COLUCCI, RICCARDO CONTI, CREMA, DATO, DE BRASI, DI GIROLAMO, FASCIANI, FOGLIARDI, FRONER, GRASSI, LI CAUSI, MARCHI, MORRONE, PERTOLDI, PIRO, RUGGHIA, SAMPERI, SATTA, TANONI, VELO, VICO, ZANELLA

Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

Presentata il 6 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a intervenire sul regime delle tasse sulle concessioni governative, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, fornendo un'interpretazione autentica di tale disposizione che, ad avviso dei proponenti, è indispensabile per la sua corretta applicazione.
      Mediante tale norma di interpretazione si intende chiarire l'esclusione dall'applicazione delle tasse sulle concessioni governative dei provvedimenti amministrativi e degli altri atti adottati in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, tra i quali si segnalano i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo e, infine, le comunità montane.
      Partendo dal principio secondo il quale in campo amministrativo lo Stato (e i soggetti di volta in volta ad esso equiparati) è titolare di ogni diritto e potestà e, dunque, non necessita di ulteriori atti amministrativi per il loro esercizio, la presente proposta di legge intende chiarire
 

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l'ambito di applicazione di tale principio anche agli enti pubblici territoriali, di fatto equiparandoli allo Stato.
      A titolo esemplificativo non è superfluo ricordare che, secondo le medesime considerazioni, dal 1o gennaio 1991, anche ai fini delle imposte sui redditi, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono più soggetti a imposizione in forza della modifica apportata all'articolo 88 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (ora articolo 74), dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. Allo stesso modo, i consorzi tra enti locali sono stati inseriti fra i soggetti esclusi dall'imposizione ai sensi del medesimo articolo 88 (ora articolo 74), a seguito della modifica introdotta dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
      Nell'ambito delle valutazioni che conducono il legislatore a formulare - in via espressa - una forma di esclusione dall'obbligo tributario in favore dei menzionati enti è possibile valutare molteplici aspetti.
      La presente proposta di legge nasce dalla circostanza che si sta profilando un diverso orientamento interpretativo con riferimento all'applicazione delle tasse sulle concessioni governative sulle licenze e sul documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Orientamento che sta suscitando notevoli preoccupazioni per gli effetti finanziari che potrà produrre sui bilanci delle amministrazioni locali, tenendo anche in considerazione che tali apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre vengono utilizzate dai menzionati enti nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti istituzionali e per il perseguimento di finalità esclusivamente pubbliche e generali.
      È opportuno, però, chiarire che la presente proposta di legge non mira in realtà a introdurre una nuova detassazione generalizzata, ma semplicemente a evitare una preoccupante situazione di incertezza normativa che è venuta a coinvolgere le regioni e gli enti locali.
      Il testo proposto, infatti, anche sulla scorta di provvedimenti recentemente adottati dal legislatore (ad esempio, la legge finanziaria 2007, n. 296 del 2006, che ha interessato le Agenzie fiscali), nel rispetto della necessaria coerenza sistematica della legislazione tributaria, nel riconoscere - per via normativa - l'equiparazione tra lo Stato e i menzionati enti ai fini dell'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative, incide di fatto principalmente sulle somme dovute per i documenti sostitutivi rilasciati per l'accesso al servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge - in coerenza con quanto già richiesto con un apposito ordine del giorno presentato dal primo firmatario della proposta di legge (9/2201/3), accolto dal Governo nella seduta del 22 marzo 2007 - viene quindi precisata, mediante una previsione di interpretazione autentica, l'esclusione dalla base oggettiva di applicazione del tributo dei provvedimenti amministrativi e degli altri atti adottati nei riguardi dei comuni, delle province, delle regioni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo nonché delle comunità montane.
      L'articolo 2 provvede invece alla copertura dei conseguenti oneri finanziari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, si interpreta nel senso che, fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni governative non sono dovute per i provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi in favore dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2007 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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