Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2734

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2734



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALLETTI, CAPITANIO SANTOLINI

Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili all'abitazione principale del contribuente

Presentata il 5 giugno 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La situazione della popolazione italiana descritta nel Rapporto annuale 2006 dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) colloca l'Italia agli ultimi posti in Europa per le risorse destinate all'occupazione e alle famiglie. Il continuo aumento del costo della vita, in particolare degli immobili, generato anche dal «change over» lira-euro, ha contribuito a una compressione verso il basso degli standard qualitativi della vita delle fasce di reddito più deboli del nostro Paese. Come rilevato, uno dei problemi più gravi è sicuramente quello legato alla casa che, specialmente per le giovani coppie, genera un elevato disagio economico e sociale a causa degli elevati costi di acquisto e di locazione delle unità immobiliari. Con la presente proposta di legge si intende rimodulare l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per fornire un sostegno alle famiglie in generale, e alle giovani coppie in particolare, che agevoli l'acquisto della prima casa.
      Il nostro intervento parte dal presupposto che l'ICI è un'imposta patrimoniale, per cui la sua base imponibile non può che essere il valore della casa oggetto dell'imposta. Di conseguenza sono da scartare tutte le ipotesi che tendono a legare la base imponibile dell'ICI al reddito.
      Rimane il problema di come destinare in maniera equa eventuali agevolazioni che si vogliono introdurre.
      L'ipotesi di agire mediante un aumento della detrazione fissa dalla base imponibile per le case destinate ad abitazione principale (cosiddette «prime case») appare la strada migliore ma insufficiente a raggiungere l'obiettivo dell'equità se non accompagnata da correttivi.
 

Pag. 2


      Allo stato già esiste una detrazione fissa dall'imposta sulla prima casa pari a 103 euro; inoltre molti comuni, in piena autonomia, hanno deliberato l'innalzamento di tale detrazione.
      La detrazione però, seppure conforme alla natura patrimoniale dell'imposta, non tiene in considerazione le condizioni oggettive del nucleo familiare che utilizza il bene oggetto dell'imposta. Appare evidente che una famiglia composta da 4-5 persone, necessitando di spazi più ampi rispetto, ad esempio, a un single, pagherà un importo dell'ICI maggiore ma, con l'attuale sistema, entrambi i nuclei familiari otterranno lo stesso beneficio economico.
      Ma anche agendo unicamente sull'aumento della detrazione fissa il risultato non cambierebbe. Le nostre proposte tendono quindi a evitare le disparità evidenziate nelle premesse ristabilendo l'equità dell'imposta, in favore delle famiglie.
      Partendo proprio dal presupposto che chi ha dei figli, di norma, possiede una casa più ampia, la detrazione fissa va modulata sul numero dei componenti il nucleo familiare.
      Si propone, quindi, una detrazione fissa minima di 300 euro, incrementata di 100 euro per ogni figlio o altro componente il nucleo familiare convivente. L'aumento della detrazione sale a 200 euro per ciascun figlio disabile.
      Per aiutare maggiormente le famiglie in difficoltà economica, inoltre, si prevede l'esenzione totale dall'ICI ogni qualvolta il rapporto tra la metratura della casa e il numero dei componenti la famiglia che la abita sia uguale o inferiore a 20 metri.
      Per aiutare le giovani coppie, nel momento dell'acquisto della prima casa, proponiamo, inoltre, di prevedere un'esenzione totale triennale per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale acquistate da coppie sposate che non superano l'età anagrafica di trentacinque anni, mentre, nel caso in cui uno dei coniugi superi il limite dei trentacinque anni, l'esenzione spetterà solo all'altro coniuge per la propria quota di comproprietà.
      La presente proposta di legge mira a privilegiare la famiglia ed è di particolare aiuto per le famiglie che si trovano ad abitare case di modesta metratura rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare, nonché ad agevolare le giovani coppie che vogliono sostenere un impegno gravoso quale quello dell'acquisto della prima casa.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «i-bis) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definita all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8, quando il rapporto tra il numero dei metri quadrati della superficie dell'unità immobiliare e il numero dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo è inferiore a 20;

          i-ter) per il triennio successivo alla data del matrimonio, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di coniugi di età non superiore a trentacinque anni. Qualora uno dei coniugi superi il suddetto limite dei trentacinque anni di età, l'esenzione spetta solo all'altro coniuge per la sua quota di proprietà».

      2. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Fatte salve le esenzioni previste dalle lettere i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 7, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari ad almeno 300 euro. Tale importo è aumentato di 100 euro per ogni figlio o componente il nucleo familiare del soggetto passivo. L'aumento è di 200 euro per ogni figlio, o altro componente il nucleo familiare, disabile. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di proprietà per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su