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PDL 2708

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2708



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BURGIO, ROCCHI, PAGLIARINI, CANCRINI, DE CRISTOFARO, BALDUCCI, ACERBO, BELLILLO, CARDANO, CARUSO, CESINI, COGODI, CRAPOLICCHIO, DURANTI, FALOMI, FRIAS, MANTOVANI, MASCIA, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, PROVERA, SMERIGLIO, SOFFRITTI, SPERANDIO, VACCA

Istituzione della professione sanitaria specialistica di fisico medico e del relativo elenco nazionale

Presentata il 30 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - A circa quarant'anni dall'istituzione dei primi servizi di fisica sanitaria, nei più importanti presìdi ospedalieri italiani pubblici e privati e negli istituti a carattere scientifico, i fisici, che operano nel settore sanitario, svolgono attività nel campo della fisica medica come laureati in fisica, con specializzazione in fisica sanitaria (che, nel nuovo ordinamento, assume la denominazione di fisica medica).
      Essi sono inquadrati in strutture complesse di fisica sanitaria che operano in interrelazione obbligatoria con le strutture di radioterapia, di medicina nucleare e di radiologia.
      I fisici medici (la denominazione adottata a livello internazionale è appunto «Medical Physicist») sono pertanto fisici specialisti nella fisica applicata alla medicina e, più in generale, alle attività sanitarie.
      Sul piano giuridico il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 2, inquadra i fisici nel relativo profilo professionale e
 

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nel ruolo sanitario con la qualifica di dirigenti.
      La necessità di assicurare che le attività professionali siano garantite attraverso un preciso percorso formativo viene riconosciuta nell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo alla disciplina della dirigenza del ruolo sanitario, laddove il requisito della specialità e dell'iscrizione all'albo dei relativi Ordini viene esteso a tutta la categoria dei dirigenti sanitari, e quindi anche ai fisici; all'articolo 6-ter dello stesso decreto legislativo, i fisici sono inclusi nel procedimento di determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale.
      L'articolo 48 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, prevede il concorso per la copertura di posti di livello dirigenziale del profilo professionale di fisico stabilendo anche i requisiti per l'ammissione.
      I fisici, inquadrati nel «ruolo sanitario» con funzioni di dirigenti del Servizio sanitario nazionale, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle strutture private accreditate, sono attualmente un migliaio e le previsioni del fabbisogno per i prossimi cinque anni indicano una necessità di incremento dell'ordine del 50 per cento.
      La legislazione italiana riconosce la figura del fisico, specialista in fisica sanitaria, come una delle figure professionali necessarie al Servizio sanitario nazionale per l'espletamento di compiti con finalità cliniche, in particolare nei campi della radioterapia e della diagnostica per immagini nonché della radioprotezione dei pazienti (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187).
      A differenza di tutte le altre figure di dirigenti sanitari, quella del fisico medico è l'unica professione non ancora regolamentata dalla legge e ciò nonostante la particolare delicatezza degli interventi che il fisico svolge quotidianamente in modo diretto e indiretto sui pazienti che accedono a prestazioni di radiodiagnostica e di radioterapia.
      Nel considerare, quindi, la necessità di dare un'opportuna regolamentazione alla professione di fisico medico, è particolarmente importante ricordare che il percorso formativo di tale figura prevede un corso di laurea di cinque anni seguito da un corso di specializzazione di quattro, con tirocinio pratico obbligatorio presso le strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale.
      La relativa scuola di specializzazione è stata riconosciuta di interesse per il Servizio sanitario nazionale e inclusa tra le scuole gestite dalle facoltà di medicina e chirurgia. Trattandosi di attività rivolta verso il paziente, ovvero verso gli utenti del Servizio sanitario nazionale, è evidente l'interesse da parte del Ministero della salute di garantire che anche le prestazioni effettuate dai fisici medici siano svolte al massimo livello di competenza professionale.
      In quest'ottica, tenuto conto delle proposte avanzate dagli interessati e considerando che l'Associazione italiana di fisica medica, dotata dei necessari requisiti e di un adeguato codice deontologico, potrebbe superare la carenza dell'Ordine professionale, si propone l'istituzione della professione sanitaria di fisico medico e di un elenco professionale di fisici medici presso il Ministero della salute.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la professione sanitaria di fisico medico per l'esercizio delle attività comportanti l'applicazione dei princìpi e delle metodologie della fisica in medicina nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate, in particolare nei campi della radioterapia e della diagnostica per immagini e la relativa radioprotezione dei pazienti, degli operatori e della popolazione in generale.
      2. Limitatamente al campo delle attività sanitarie che prevedono l'esposizione di pazienti e di operatori per scopi medici a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, il fisico medico esercita, senza limitazioni di grado, la sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e le funzioni di responsabile della sicurezza di cui al punto 4.10 del quadro 4 dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1991. Il fisico medico esercita altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
      3. Le prestazioni professionali del fisico medico non si sovrappongono a quelle attribuite dalla legislazione vigente in materia alla esclusiva competenza della professione medica.

Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'accertamento della idoneità professionale richiesta per l'esercizio della professione di fisico medico.

 

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Il medesimo decreto prevede, altresì, l'istituzione dell'elenco nazionale dei fisici medici, nonché le modalità e i requisiti per l'iscrizione ad esso, fermo restando il diritto di accedere all'elenco dei laureati in fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.
      2. Il decreto di cui al comma 1 prevede, inoltre, l'istituzione presso il Ministero della salute, di una apposita commissione per la tenuta dell'elenco nazionale dei fisici medici, stabilendone la composizione, i compiti e i criteri di organizzazione.


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