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PDL 2803

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2803



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età

Presentata il 19 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Uno dei fondamenti del nostro sistema democratico è il riconoscimento dei diritti politici a tutti i cittadini, diritti che riguardano la formazione e la propaganda di idee politiche, la possibilità di accedere alle cariche elettive e l'espletamento del voto, così come il dettato costituzionale sancisce agli articoli 48, 49, 50 e 51.
      Il suffragio universale, che consente la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, rende effettivo il principio costituzionale della sovranità appartenente al popolo, pietra angolare di tutto l'edificio costituzionale della Repubblica.
      Il confronto dei dati statistici relativi alle percentuali sull'affluenza alle urne nelle tornate elettorali politiche e amministrative degli anni di vita repubblicana offre un'importante ragione di riflessione sulle dinamiche che attengono al fenomeno della partecipazione al voto.
      In generale, si evince che nelle elezioni politiche dal 1948 al 2006 il tasso percentuale di affluenza alle urne si è ridotto di quasi il dieci per cento in entrambe le Camere, mentre per le elezioni amministrative dal 1970 al 2006 il divario è ancora più evidente, circa venti punti percentuali in meno; tendenza confermata anche nelle elezioni amministrative del maggio 2007, che hanno visto scendere l'affluenza, rispetto al precedente appuntamento elettorale, di circa tre punti percentuali nelle comunali e di ben oltre sei nelle provinciali.
 

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      In sostanza, ciò significa che soltanto nella scorse elezioni amministrative, su 10.225.434 elettori complessivi, circa 1.400.000 (per le comunali) e oltre 2.000.000 (per le provinciali) non si sono recati alle urne, evidenziando l'aggravarsi della tendenza all'astensione, prassi assai diffusa peraltro nelle democrazie occidentali, dove il «malessere democratico» - secondo la definizione del sociologo Marc Lazar - di cui l'astensionismo costituisce l'effetto evidente e con cadenza ciclica, è accompagnato da una diffusa disaffezione alla politica che si sostanzia anche nel crollo degli iscritti ai partiti e nelle forti critiche nei confronti delle istituzioni e dei loro rappresentanti.
      I fenomeni legati al «malessere democratico» trovano parziale spiegazione nell'aumento del disagio sociale e della disoccupazione, nel crescente individualismo e nella mancata corrispondenza tra le aspettative dei cittadini e le effettive risposte della politica.
      Oltre queste problematiche, in Italia si è evidenziato anche uno scarso ricambio generazionale nelle istituzioni e nella classe politica, che si manifesta con un limitato coinvolgimento dei giovani e con la creazione di quella che molti osservatori hanno definito una vera e propria «gerontocrazia».
      Tale situazione rappresenta un paradosso del nostro sistema democratico, condizionato sempre più dall'accesso diretto alle fonti globali di informazione che, attraverso i tanti strumenti di comunicazione, quali internet, a cui i giovani accedono con grande facilità, ha determinato un livello di partecipazione mai raggiunto in precedenza. La vitalità del nostro sistema repubblicano e, al tempo stesso, la sfida che questo deve affrontare per il futuro, risiede nella capacità di trasformare la diffusa informazione in un'effettiva partecipazione attiva alla vita politica del Paese.
      In virtù delle precedenti considerazioni, il compito delle istituzioni è quello di porre in essere strumenti volti a facilitare il diretto coinvolgimento delle giovani generazioni nel processo politico e, in particolare, nel dibattito e nelle scelte delle comunità locali.
      In questa direzione si è mosso il Parlamento austriaco approvando, con una larga maggioranza, un disegno di legge che concede il diritto di voto a sedici anni, divenendo così il primo Paese nell'Unione europea ad abbassare di due anni il limite di età per l'elettorato attivo. Nelle intenzioni del Parlamento austriaco, questo provvedimento aiuterà in maniera sostanziale a favorire l'inserimento dei giovani nei processi decisionali, riconoscendo pari dignità alle problematiche di cui sono portatori e incentivando il loro l'inserimento nelle liste elettorali da parte dei partiti.
      La presente proposta di legge, in relazione alle tematiche fin qui esposte e coerentemente con la proposta di legge costituzionale, a mia prima firma, di modifica degli articoli 56, 57 e 58 della Costituzione (atto Camera n. 2586) in materia di composizione delle Camere e di elettorato attivo e passivo, che prevede, tra l'altro, l'allineamento ai diciotto anni per l'età richiesta ai fini dell'elettorato attivo e passivo tra le due Camere, intende introdurre, con le modifiche al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il limite di età a sedici anni per l'elettorato attivo nelle elezioni amministrative.
      L'articolo 1 prevede l'elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
      L'articolo 2 introduce conseguenti e ulteriori modifiche al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che concernono l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, in occasione delle revisioni semestrali previste dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre di ogni anno.
      L'articolo 3 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. - 1. In occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2».

Art. 2.

      1. Agli articoli 7, primo comma, 8, primo comma, lettere a) e b), 10, comma 1, e 33, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,».
      2. All'articolo 32, primo comma, numero 5), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal compimento del 18o anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero del sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,».

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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