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PDL 2495

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2495



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURGIA, ANGELI, BARANI, BELLILLO, BETTA, BOSI, CARLUCCI, CICU, CIRIELLI, COLUCCI, DATO, DE CORATO, FRASSINETTI, GRASSI, LAMORTE, LENNA, LION, LO MONTE, LUCCHESE, MARRAS, MEREU, MISTRELLO DESTRO, MORRONE, NARDI, NESPOLI, LEOLUCA ORLANDO, PATARINO, PORCU, RAITI, SAGLIA, SALERNO, ULIVI, VILLARI

Istituzione di un Fondo per il microcredito

Presentata il 4 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di affrontare il problema del credito alle nuove, e soprattutto alle piccole, iniziative imprenditoriali nel nostro Paese. Si tratta di un problema di grande rilevanza che deve essere affrontato soffermandosi su diversi profili problematici e attraverso un confronto con le esperienze straniere di maggiore importanza.
      Il termine «microcredito» non esisteva prima degli anni settanta, ma ora, per gli addetti ai lavori, è di uso comune. Appare riduttivo e inesatto dare a questo termine un significato univoco perché si adatta a più interpretazioni, tutte ugualmente valide e calzanti per definire il principio del microcredito: dare la possibilità a chi non può accedere al credito ordinario, a causa dell'inadeguatezza o dell'assenza di garanzie reali o a causa delle dimensioni delle micro attività, ritenute troppo ridotte dalle banche tradizionali, di poter usufruire di finanziamenti di piccola entità necessari per la sopravvivenza quotidiana.
      Il dibattito sulle tematiche del microcredito, della microfinanza e della finanza etica riscontra un crescente interesse, soprattutto
 

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a livello internazionale, così come testimoniato dall'ultimo Summit mondiale sul microcredito tenutosi ad Halifax, in Canada, appuntamento che ha visto la partecipazione di circa 3.000 delegati provenienti da più di 100 diversi Paesi.
      «The Microcredit Summit» è stata l'occasione per discutere dei progressi raggiunti e per stabilire nuovi obiettivi per il 2015. Al vertice mondiale sono intervenuti, fra gli altri, Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace 2006, fondatore della Grameen Bank e inventore del microcredito, e moltissimi esponenti di organizzazioni grandi e piccole di microfinanza dei due emisferi del pianeta.
      Il primo Summit globale su questo tema, svoltosi a Washington nel 1997, si era posto il traguardo di raggiungere, attraverso lo strumento del microcredito, 100 milioni di famiglie entro la fine del 2005; dai dati ufficiali sino al 31 dicembre 2005, presentati ufficialmente a Halifax, si evince che i clienti raggiunti sono stati più di 113 milioni, di cui l'84 per cento donne.
      Il Summit di Halifax si è posto anche due nuovi obiettivi per il 2015: raggiungere 175 milioni di famiglie, con particolare riguardo alle donne, e migliorare le condizioni di vita di 100 milioni delle famiglie più povere, spostando il loro reddito sopra la soglia di un dollaro al giorno.
      Da quanto appena detto si evince il grande interesse a livello mondiale che il microcredito sta suscitando; soprattutto, i dati confermano la notevole positività e la concreta funzionalità del nuovo strumento finanziario adottato nei Paesi più poveri.
      Appare chiaro, infatti, che diffondere la cultura del lavoro, concedendo un'opportunità a soggetti che, pur non potendo fornire garanzie tangibili, sono in grado di intraprendere una propria attività lavorativa, può divenire un potente volano di crescita e di sviluppo civile ed economico, soprattutto se integrato da idonei strumenti disponibili nel sistema finanziario.
      Ed è proprio grazie al raggiungimento di questo nobile intento che il premio Nobel per la pace 2006 è stato assegnato all'economista Muhammad Yunus e alla Grameen Bank, da lui fondata in Bangladesh, Paese di cui è originario.
      Yunus, noto ormai come il «banchiere dei poveri», è nato nel 1940, è laureato in economia, è stato docente a Boulder nel Colorado e alla Vanderbilt University di Nashville nel Tennessee e ha avuto una geniale intuizione per aiutare gli indigenti concretamente: accordare piccoli prestiti a persone che, nullatenenti, non possono accedere alle fonti di finanziamento ordinarie. In questo modo è riuscito nell'intento di soccorrere chi ha bisogno «non dandogli un pesce ma insegnandogli a pescare».
      Pertanto, nel 1983 ha fondato la Grameen Bank, ovvero la «Banca del villaggio», che oggi ha 1.084 filiali, presso la quale lavorano 12.500 persone, e i cui clienti, sparsi in ben 37.000 villaggi, sono 2.100.000, di cui il 94 per cento donne.
      Che il sistema funzioni alla perfezione lo evidenziano questi dati: è stato restituito il 98 per cento dei prestiti contratti da uomini e il 94 per cento di quelli concessi a donne, smentendo, di fatto, il presunto principio secondo il quale «un povero» non restituisce i soldi a lui prestati.
      Nel nostro Paese non esiste una struttura di riferimento che possa favorire l'accesso al credito alle categorie svantaggiate. Gli istituti di credito, come evidenziato in sede di Associazione bancaria italiana (ABI), non trovano «conveniente» il settore e pertanto, di fatto, non operano.
      Anche i recenti problemi che hanno coinvolto Sviluppo Italia Spa riducono, di fatto, a zero le possibilità di richiesta di piccoli finanziamenti da parte di cittadini con particolari disagi economici: infatti, la nuova legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, prevede un taglio per 200 milioni di euro alle disponibilità di Sviluppo Italia Spa. Si tratta, in particolare, di 125 milioni di euro a valere sulle risorse per l'anno 2006 e di 75 milioni di euro a valere su quelle assegnate per il 2007.
      Tutto questo mette in serie difficoltà uno dei pochi enti che erogavano anche finanziamenti minimi agli appartenenti alle classi meno agiate, anche se non
 

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certamente vantaggiosissimi così come previsto dall'istituto di microcredito ideato dal ricordato premio Nobel Muhammad Yunus.
      Fondamentale è, secondo Muhammad Yunus, discernere le diverse categorie di microcredito, per poter arrivare alla formulazione di politiche corrette e alla creazione di istituzioni e di metodi adatti a raggiungere lo scopo ultimo che rimane sempre quello di «dare accesso al credito ai più poveri».
      Lo stesso professor Yunus suggerisce una classificazione piuttosto ampia delle varie categorie di microcredito al solo scopo di sintetizzare la situazione e di dare un punto di partenza da cui tutti possano poi sviluppare un efficiente programma di microcredito.
      In particolare, la presente proposta di legge prevede un programma di accesso al credito soltanto per le classi meno abbienti e lo fa attraverso un modo semplice e immediato: l'accesso a un Fondo per il microcredito, attraverso una richiesta massima di 30.000 euro, con modalità di restituzione del prestito agevolate nonché con interessi sul prestito stesso pari solo al 2 per cento. In questo modo si garantiscono piccoli finanziamenti a cittadini che intendono avviare piccole attività economiche per il loro sostentamento.
      In particolare, all'articolo 1 si prevede l'istituzione di un Fondo per il microcredito presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo è dotato di 100 milioni di euro annui e il limite massimo per la richiesta di un prestito è fissato a 30.000 euro.
      All'articolo 2 sono stabilite le modalità di accesso al Fondo che, in particolare, avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione emanati dal Ministero dello sviluppo economico. Lo stesso Ministro ha, inoltre, il compito di adottare un regolamento per fissare le relative procedure e stabilire le modalità e i requisiti per l'accesso al credito.
      All'articolo 3 si precisa che i beneficiari aventi diritto alla richiesta di accesso al credito devono essere di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, senza occupazione ovvero appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo non superiore a 20.000 euro lordi.
      L'articolo 4, invece, dispone le agevolazioni sui prestiti concessi; probabilmente la nota più positiva è proprio quella relativa al fatto che il finanziamento concesso potrà essere restituito a partire dall'anno successivo alla richiesta stessa e con un tasso di interesse che si attesta sul 2 per cento.
      All'articolo 5 si prevedono la durata del Fondo, che sarà triennale, nonché uno strumento adatto al controllo della reale produttività dell'istituto del microcredito: al termine del terzo anno dalla data di istituzione del Fondo, infatti, il funzionamento degli strumenti finanziari previsti è sottoposto ad un'attenta valutazione da parte di un esperto indipendente individuato dal Ministro dello sviluppo economico. Successivamente sarà compito dello stesso Ministro esaminare la relazione dell'esperto e valutare, eventualmente, la possibilità di dare ulteriore seguito ai programmi di finanziamento del Fondo.
      L'articolo 6 reca la copertura finanziaria necessaria per garantire l'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il microcredito. Finalità e risorse).

      1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il microcredito, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento di piccoli progetti imprenditoriali presentati da cittadini italiani residenti in Italia, dagli enti senza fini di lucro o dalle associazioni che intendono avviare programmi di microcrediti in specifiche realtà territoriali ovvero dedicati a specifici settori di intervento.
      2. La dotazione finanziaria del Fondo è di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      3. Il limite massimo della richiesta di un prestito a valere sui finanziamenti del Fondo è fissato a 30.000 euro.

Art. 2.
(Modalità di accesso al Fondo).

      1. L'accesso alle risorse del Fondo avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione emanati dal Ministero dello sviluppo economico, cui partecipano i cittadini, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, interessati ad accedere ai relativi finanziamenti.
      2. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le procedure per l'emanazione dei bandi di selezione di cui al comma 1, le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, i requisiti per accedere ai relativi finanziamenti e le procedure di restituzione dei prestiti.

 

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Art. 3.
(Beneficiari).

      1. Sono ammessi ai benefìci previsti dalla presente legge i cittadini residenti in Italia, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, senza occupazione ovvero appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo non superiore a 20.000 euro lordi.

Art. 4.
(Agevolazioni sul prestito).

      1. La restituzione del prestito a valere sulle risorse del Fondo ha inizio a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione del prestito medesimo.
      2. Il tasso di interesse fisso annuo per la restituzione del prestito è stabilito al 2 per cento.
      3. Le modalità e i tempi per la restituzione del prestito sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.
(Durata del Fondo e relazione conclusiva).

      1. Il Fondo ha durata triennale.
      2. Al termine del terzo anno dalla data di istituzione del Fondo, si procede alla verifica dell'attuazione delle finalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, con le modalità stabilite dai commi 3 e 4 del presente articolo.
      3. Ai fini di cui al comma 2, il funzionamento dei programmi di finanziamento previsti dal Fondo è sottoposto a valutazione da parte di un esperto indipendente individuato dal Ministro dello sviluppo economico.
      4. Gli esiti della valutazione di cui al comma 3 sono trasmessi, mediante apposita relazione, al Ministro dello sviluppo economico, che li esamina al fine dell'eventuale prosecuzione dei programmi di finanziamento previsti dal Fondo.

 

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Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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