|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 845-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge n. 845 Satta, recante modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
considerato che il provvedimento incide sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che, per la fase transitoria del passaggio di competenze, l'articolo 3 stabilisce che le nuove disposizioni non determinano lo spostamento di competenza per territorio dei procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, ad eccezione dei procedimenti penali per i quali non è stata esercitata l'azione penale;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La V Commissione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui dall'attuazione del provvedimento non derivano effetti finanziari né per quanto attiene agli aspetti logistici né in relazione alla revisione delle piante organiche;
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «non derivano», con le seguenti: «non devono derivare».
La XI Commissione,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 4 andrebbero indicati espressamente i criteri sulla base dei quali dovranno essere stabilite le piante organiche dal decreto ministeriale, anche a garanzia delle posizioni dei lavoratori coinvolti.
Testo della proposta di legge | |
| |
1. Alla tabella A, Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: | Identico. |
a) alla voce tribunale di Nuoro, le parole: «Budoni,» e «San Teodoro,» sono soppresse; | |
b) alla voce tribunale di Sassari, le parole: «Alà dei Sardi,», «Buddusò,», «Oschiri,» e «Padru,» sono soppresse; | |
c) alla voce tribunale di Tempio Pausania, sezione di Olbia: | |
1) sono premesse le parole: «Alà dei Sardi»; | |
2) dopo la parola: «Berchidda,» sono inserite le seguenti: «Buddusò, Budoni,»; | |
3) dopo la parola: «Olbia,» sono inserite le seguenti: «Oschiri, Padru, San Teodoro,». | |
1. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Siniscola sono soppressi i comuni di Budoni e San Teodoro. | Identico. |
2. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Ozieri è soppresso il comune di Oschiri. | |
3. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Pattada sono soppressi i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò e Padru. | |
4. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Olbia sono aggiunti i comuni di Alà dei Sardi, Budoni, Buddusò, Oschiri, Padru e San Teodoro. | |
Pag. 5 | |
1. Le disposizioni della presente legge non determinano lo spostamento di competenza per territorio dei procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata esercitata l'azione penale. | Identico. |
1. Le piante organiche dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle modificazioni apportate dalla presente legge. | Identico. |
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. | 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Identico. |
|