Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2820

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2820



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DOZZO, ALESSANDRI, BODEGA, BRIGANDÌ, CAPARINI, COTA, DUSSIN, FAVA, FILIPPI, FUGATTI, GARAVAGLIA, GIBELLI, GOISIS, GRIMOLDI, PINI

Abrogazione del comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente indici di normalità economica da applicare agli studi di settore

Presentata il 21 giugno 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), stabilisce che «Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge».
      Tali indicatori sono stati determinati unilateralmente dall'Amministrazione finanziaria, senza essere stati sottoposti preventivamente alle associazioni di categoria, non hanno lo stesso livello di approfondimento
 

Pag. 2

ed elaborazione degli studi di settore perché fanno riferimento a 200 studi e non ai 2.000 modelli d'impresa individuati dagli studi stessi e hanno effetti retroattivi sull'anno di imposta 2006, in deroga al cosiddetto «Statuto del contribuente», ovvero la legge n. 212 del 2000.
      Come esposto anche da autorevoli rappresentanti di categoria, gli incrementi dei ricavi medi che scaturiscono dalle elaborazioni risultano spropositati rispetto alla reale attività aziendale. Una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento delle piccole imprese risulterebbe incoerente rispetto agli studi di settore, a parità di ricavi rispetto all'anno precedente; l'aumento della soglia di congruità potrebbe addirittura provocare una diminuzione del gettito, per la riduzione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, visto l'importante esborso chiesto ai contribuenti che sforano i parametri.
      La presente proposta di legge vuole quindi abrogare il citato comma 14 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
      2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie previste dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su