Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 2825

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2825



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, recante disposizioni concernenti le modalità di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza

Presentata il 21 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Storicamente, il Corpo della guardia di finanza costituisce il più antico Corpo di polizia in Italia.
      Le sue origini risalgono, infatti, al 1774, con la costituzione della «Legione truppe leggere», per volere del Re di Sardegna, Vittorio Amedeo III, quale Corpo istituito e ordinato appositamente per il servizio di vigilanza finanziaria, oltre che per la difesa militare dei confini.
      Il Corpo della guardia di finanza, dunque, è stato concepito fin dall'inizio come istituzione volta alla difesa del territorio nazionale tramite la sorveglianza, militare e finanziaria, dei suoi confini.
      Nell'ambito dei suoi compiti primari di polizia giudiziaria, di polizia tributaria e di pubblica sicurezza legati all'ambito economico e finanziario, il contrasto all'evasione fiscale è andato progressivamente ampliandosi, fino a ricomprendere oggi tutte quelle forme di illegalità che recano pregiudizio al bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
      Anche in considerazione delle recenti vicende che hanno coinvolto i vertici del Corpo della guardia di finanza e sulla base della proposta avanzata dal Ministro della giustizia Clemente Mastella, per cui «si dovrebbe fare come per l'Arma dei
 

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carabinieri e cioè scegliere il comandante delle Fiamme gialle all'interno del corpo di appartenenza: infatti, la Guardia di finanza è l'unico corpo il cui comandante è un generale dell'esercito», sembra più che mai opportuno approvare norme che statuiscano che il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza sia scelto dalle fila della stessa Arma all'interno della quale sta prestando il proprio servizio.
      Si tratta, semplicemente, di aggiornare anche le disposizioni relative al Corpo della guardia di finanza nello stesso senso in cui è stata ristrutturata l'organizzazione dell'Arma dei carabinieri.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito dal seguente:

      «Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto tra i generali di Corpo d'armata della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo ed è nominato e revocato, anche prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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