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PDL 2599-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2599-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 maggio 2007 (v. stampato Senato n. 1214)

presentato dal ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 maggio 2007

(Relatore: GHIZZONI)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2599.
La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 5 luglio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha richiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge n. 2599 si veda il relativo stampato.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2599 e rilevato che:

                esso delega il Governo al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti di ricerca che operano sotto la vigilanza del Ministro dell'università e della ricerca;

                nel conferire tale delega legislativa, il provvedimento dispone conseguentemente l'abrogazione delle norme (introdotte dal recente decreto-legge n. 262 del 2006) di autorizzazione all'adozione di regolamenti di delegificazione per la ricognizione ed il riordino degli enti nazionali di ricerca, manifestando dunque un'espressa opzione per la permanenza della suddetta disciplina nell'alveo della legislazione primaria, in luogo della precedente scelta, che, tuttavia, non risulta modificata con riferimento ad ulteriori enti di ricerca (al riguardo, il comma 2, lettera b), fa riferimento anche alla riforma di enti operanti nel campo dell'ingegneria navale, senza però intervenire sull'articolo 1, comma 1043, della legge finanziaria 2007 che demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti la riforma dell'Istituto nazionale per gli studi e le esperienze di architettura navale - INSEAN);

            alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, commi 3, 4 e 6 - ove si disciplinano, rispettivamente, l'emanazione degli statuti (che avviene con decreto del Ministro), la loro formulazione (in sede di prima applicazione, è previsto che il Governo si avvalga «di una o più commissioni composte da esperti di alto livello scientifico») ed infine le procedure di commissariamento dell'ente (previsto «nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente») - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare i princìpi e criteri direttivi concernenti le modalità di formazione e di eventuale modifica degli statuti, verificandone la piena coerenza con il contenuto del comma 1, lettera a), del medesimo articolo, secondo cui il «riconoscimento agli enti dell'autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione» costituisce uno dei princìpi e criteri direttivi della delega in oggetto.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge del Governo n. 2599, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca»,

            rilevato, per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, che il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca rientra nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che, ancorché tra i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 sia previsto il riconoscimento dell'autonomia statutaria agli enti pubblici nazionali di ricerca con espresso riferimento all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, i commi 3 e 4 del medesimo articolo 1 prevedono che gli statuti di tali enti siano emanati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e che, in sede di prima applicazione del provvedimento, il Governo si avvalga, per la formulazione degli statuti, di una o più commissioni di esperti di alto livello scientifico;

            rilevato che il comma 6 del medesimo articolo 1, nell'attribuire al Governo il potere di procedere, in caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, al commissariamento di enti di ricerca, prevede che i relativi decreti di commissariamento siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

            considerato che il sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione prevede che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, ancorché nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, per cui le previsioni del terzo e del quarto comma dell'articolo 1, che attribuiscono al Ministro la competenza ad emanare lo statuto, appaiono in contrasto con tale norma costituzionale;

            considerato, inoltre, che i commi 3 e 4 dell'articolo 1 appaiono violare anche il principio di ragionevolezza, in quanto contrastano con il principio dell'autonomia statutaria enunciato nel medesimo disegno di legge;

            considerato altresì che appare improprio chiamare organi parlamentari a valutare e decidere su attività di gestione e sull'opportunità di procedere a commissariamenti;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            siano soppressi i commi 3 e 4 dell'articolo 1;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito se sia opportuno mantenere, al comma 6, la previsione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sui decreti di commissariamento degli enti di ricerca.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2599, approvato dal Senato, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca;

            condiviso l'inserimento tra i princìpi e criteri direttivi della delega della dimensione europea e internazionale della ricerca;

            auspicato che gli enti di ricerca, una volta riordinati, potranno contribuire maggiormente all'attuazione degli accordi bilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica;

            preso atto che, in seno all'Unione europea, è in corso la procedura per l'emanazione del regolamento che fonda l'Istituto europeo di tecnologia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di menzionare in particolare alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1, la collaborazione con gli istituti specializzati in seno all'Unione europea.

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            considerato che la delega investe anche profili finanziari per cui, analogamente a quanto disposto relativamente a provvedimenti di legge già vigenti per il riordino di interi comparti, sarebbe stato opportuno corredare gli schemi dei decreti di relazione tecnica e prevederne la trasmissione per il parere anche alle Commissioni competenti per le conseguenze finanziarie, in modo da assicurare l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 8 dell'articolo 1;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

        sostituire il comma 5 dell'articolo 1 con i seguenti:

        «5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
        5-bis. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

      Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 5» con le seguenti: «di cui ai commi 5 e 5-bis».


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2599, già esaminato in prima lettura dal Senato, che ha in parte modificato il testo originario;

 

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            considerato che il disegno di legge contiene una delega al Governo per la riforma degli enti di ricerca;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            la Commissione di merito apporti le modifiche opportune al fine di procedere al riordino degli enti di ricerca nel rispetto del principio di autonomia statutaria, in conformità con quanto previsto per le università.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2599 Governo, in corso di esame presso la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca;

            rilevato che il testo in esame reca una delega che autorizza il Governo al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, attraverso decreti legislativi adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge 15 marzo

 

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1997, n. 59, nonché in conformità agli altri specifici princìpi elencati all'articolo 1 del testo medesimo;

            considerato che la materia oggetto del provvedimento rientra prevalentemente nell'ambito dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e dell'«ordinamento civile», che le lettere g) ed l) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato altresì, con riferimento alla tipologia degli enti oggetto della disciplina in esame, che la ricerca scientifica e tecnologica ed il sostegno all'innovazione, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione si prefigurano quali materie di legislazione concorrente;

            evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), si delinea, tra i principi e criteri direttivi cui deve conformarsi l'esercizio della delega, l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


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