Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2867

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2867



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASINI

Modifiche agli articoli 37 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli comunali e provinciali e di impiego di collaborazioni esterne da parte degli enti locali

Presentata il 4 luglio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il tema della riduzione del numero dei componenti delle assemblee elettive è oggi fortemente sentito dall'opinione pubblica come obiettiva prioritario di ogni intervento di riforma istituzionale.
      Relativamente alla composizione dei consigli comunali e provinciali, l'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non presenta elementi di novità sostanziale in quanto, tecnicamente, nasce dall'accorpamento delle disposizioni in materia contenute nelle leggi n. 122 del 1951 e n. 81 del 1993. Con la normativa in esame viene dettato il criterio guida per la determinazione della composizione dei consigli comunali e provinciali: è la popolazione residente, calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, il parametro numerico in proporzione al quale a ciascun comune e a ciascuna provincia è assegnato un certo numero di consiglieri.
      Con la presente proposta di legge si intende ridurre del 20 per cento il numero dei consiglieri comunali e provinciali previsto per ogni fascia demografica.
      Al fine di una razionale gestione delle risorse dei medesimi enti, viene inoltre disposta l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 110 del citato testo unico, secondo il quale l'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

          a) da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

          b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

          e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          g) da 13 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

          h) da 10 membri negli altri comuni.

      2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

          a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

          b) da 29 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

 

Pag. 3

          c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

          d) da 19 membri nelle altre province.

      3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
      4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

Art. 2.

      1. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

Art. 3.

      1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano, per ciascun consiglio comunale e provinciale, dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su