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PDL 2765

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2765



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRIGUGLIO, CIRIELLI, MURGIA

Norme per promuovere l'uso, la diffusione e l'esposizione

della bandiera della Repubblica italiana

Presentata il 12 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il significato e l'importanza della bandiera nazionale sono tornati alla ribalta in questi anni con il «ritorno della Patria» e con l'irruzione del tragico nella storia dell'occidente, dopo i drammatici fatti dell'11 settembre. Lo stesso dibattito che è seguìto nel nostro Paese, tra intellettuali, storici, opinionisti e politici, è emblematico della forza irresistibile che la bandiera evoca a ogni latitudine e longitudine e in ogni periodo storico. Esprime, identifica e rappresenta la solidarietà, l'unità, l'identità e il cuore di un popolo.
      Restano significative le parole di Oriana Fallaci, nel suo famoso intervento sul Corriere della Sera del 29 settembre 2001 (La rabbia e l'orgoglio), in cui da un lato elogiò la voglia di riscatto degli americani e la capacità di ritrovarsi intorno alla loro bandiera («Guai se gli tocchi la Patria»), dall'altro, si rammaricò per il nostro debole e fragile spirito nazionale: «C'è una bella differenza tra un Paese nel quale la bandiera della Patria viene sventolata negli stadi e un Paese nel quale viene sventolata dal popolo intero».
      E se la bandiera ha un enorme valore simbolico, la sua esposizione, sia a livello istituzionale, sia presso le case degli italiani e per le strade delle nostre città (in circostanze e occasioni ovviamente stabilite), assume un fondamentale valore civile: fa essere una comunità.
      A tale esigenza, quella di un patriottismo concreto e «visibile», si richiamò il 7 ottobre 2001, dalle colonne del Corriere della Sera, l'ambasciatore Sergio Romano: «Siamo passati con burocratica indifferenza da un'Italia senza bandiere, ad un'Italia imbandierata. Ma nessuno si sognerebbe di salutare il tricolore, di ammainarlo al tramonto, di ripulirlo per le feste nazionali o di ripiegarlo religiosamente».
 

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Filippo Facci, sul Foglio del 12 ottobre 2001, fu ugualmente chiaro: «La bandiera siamo noi, il resto è individualismo, i simboli servono da esempio per i comportamenti delle persone, servono per educarle ai valori su cui si è fondata la società in cui vivono».
      Sentimento nazionale e bandiera, dunque, strettamente legati. E - per dirla con Sergio Romano - bandiera ammainata, sventolata, pulita e ripiegata religiosamente con tanto di finanziamenti previsti e precise responsabilità pubbliche.
      È questo lo spirito dell'articolo 12 della Costituzione che recita: «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni». L'inserimento di questo articolo tra i «Princìpi fondamentali» esprime chiaramente il valore che riveste la bandiera nazionale.
      Invece la bandiera, simbolo unico e distintivo della Nazione, si trova in Italia ad essere sottovalutata nella sua portata simbolica e nella sua funzione di espressione dell'identità nazionale. Così la troviamo esposta esclusivamente, e neanche sempre, nei pochi edifici per i quali disposizioni legislative in atto restrittive lo prevedono, e purtroppo anche in questi casi si assiste - come la stampa ha fatto osservare - allo spettacolo poco decoroso di bandiere lise, consunte e scarsamente curate, alle quali nessuno pare prestare particolare attenzione. Il valore della bandiera va invece riaffermato con forza: la presente proposta di legge intende compiere un primo passo in questa direzione attraverso la previsione di una sempre maggiore cura, diffusione ed esposizione della nostra bandiera nazionale.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge prescrive l'obbligo per tutte le amministrazioni e gli uffici pubblici di esporre nelle proprie sedi la bandiera nazionale. L'obbligo è esteso agli enti privati che fruiscono di provvidenze pubbliche, compresi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.
      Con l'articolo 3 è assegnata la responsabilità della cura, della manutenzione e dell'esposizione della bandiera che, nelle sedi di cui all'articolo 2, è attribuita al dirigente con la più alta qualifica nell'amministrazione o ufficio interessato. Inoltre è istituita (articolo 4) una cerimonia solenne che annualmente si terrà nella capitale, con la partecipazione delle più alte cariche dello Stato, per celebrare il valore e il significato della bandiera italiana.
      Inoltre, «nel segno della continuità dello Stato unitario», è previsto che il Governo italiano promuova la partecipazione dei discendenti di Casa Savoia alle celebrazioni e alle manifestazioni per la giornata della bandiera (articolo 5).
      I successivi articoli invece prevedono iniziative per la «socializzazione della bandiera». È infatti previsto che gli oltre ottomila comuni italiani si dotino della bandiera da esporre in modo permanente su postazione fissa in una piazza, via o altro luogo pubblico, affidando ai sindaci la responsabilità dell'esposizione e ai consigli comunali la scelta del luogo (articolo 6).
      L'articolo 7 stabilisce che nella giornata nazionale della bandiera, che la legge 31 dicembre 1996, n. 671, ha istituito e fissato (ma subito dimenticato) nella data del 7 gennaio, anniversario della nascita del primo tricolore d'Italia, i sindaci italiani, nel corso delle celebrazioni che avranno luogo, effettuino la consegna alle famiglie, alle imprese e alle rappresentanze sociali delle bandiere che le stesse si impegneranno ad esporre almeno nei giorni domenicali e festivi, oltre che nella giornata nazionale della bandiera.
      Gli articoli 8, 9 e 11 disciplinano invece le attività finalizzate che dovranno essere organizzate nelle scuole, presso le rappresentanze e le istituzioni italiane all'estero e la programmazione di trasmissioni radiotelevisive dedicate alla bandiera nazionale.
      Di particolare valore per lo sviluppo delle relazioni di solidarietà e di amicizia tra il popolo italiano e americano, la proposta si preoccupa di istituire la ricorrenza dell'11 settembre - una data che ha cambiato il mondo - per ricordare le vittime degli orrendi attentati terroristici di New York e Washington: ogni anno in questa data saranno esposte congiuntamente
 

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la bandiera italiana e quella degli Stati Uniti (articolo 10).
      Onorevoli colleghi, sono ancora attuali le parole con le quali, nel 2001, nella ricorrenza del 4 novembre, l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, sintetizzò il suo progetto di rilancio del sentimento nazionale; parole nobili, pronunciate da San Martino della Battaglia, luogo-simbolo per la nostra Patria: «Adoperiamoci perché in ogni famiglia, in ogni casa, ci sia un tricolore a testimoniare i sentimenti che ci uniscono fin dai giorni del glorioso Risorgimento».
      Da parlamentari, rappresentanti della Nazione, intendiamo accogliere il «ritorno della Patria» nel nostro Paese, offrendo, al Parlamento e alla pubblica opinione, questa proposta di legge la cui finalità è quella di promuovere «l'uso, la diffusione e l'esposizione della bandiera italiana come simbolo dell'identità e dell'unità nazionale» (articolo 1).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.
(Finalità).

      1. La Repubblica promuove l'uso, la diffusione e l'esposizione della bandiera italiana come simbolo dell'identità e dell'unità nazionale.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, è inserito il seguente:

      «1-bis. La bandiera della Repubblica italiana è altresì esposta presso le sedi di tutte le amministrazioni e gli uffici pubblici nonché degli enti privati, compresi i partiti politici e le organizzazioni sindacali, che a qualunque titolo ricevono provvidenze da parte dello Stato o di enti pubblici».

Art. 3.
(Responsabilità della cura, della manutenzione e dell'esposizione della bandiera).

      1. Nelle sedi che espongono la bandiera nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, come modificato dalla presente legge, la cura, la manutenzione e l'esposizione della bandiera sono affidate alla responsabilità del dirigente apicale. La mancata osservanza di tale obbligo costituisce, ad ogni effetto, violazione dei doveri d'ufficio.

 

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Art. 4.
(Celebrazione della giornata nazionale della bandiera).

      1. Il 7 gennaio di ogni anno, giornata nazionale della bandiera istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 671, ha luogo in Roma una celebrazione nazionale, alla presenza delle massime autorità dello Stato.
      2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dedica adeguati spazi informativi alla celebrazione di cui al comma 1.

Art. 5.
(Partecipazione dei discendenti di Casa Savoia).

      1. Nel segno della continuità dello Stato unitario, il Governo della Repubblica promuove la partecipazione dei discendenti di Casa Savoia alle celebrazioni e alle manifestazioni di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Esposizione permanente della bandiera nei comuni).

      1. Tutti i comuni della Repubblica sono tenuti ad esporre in modo permanente la bandiera nazionale con sistemazione fissa in luogo pubblico scelto dal consiglio comunale con propria deliberazione.
      2. I sindaci, nell'esercizio delle funzioni di ufficiali di Governo, sono responsabili dell'esposizione della bandiera ai sensi del comma 1.

Art. 7.
(Consegna della bandiera nei comuni).

      1. Nella giornata nazionale della bandiera, i sindaci indicono e organizzano una manifestazione pubblica nel corso della quale consegnano la bandiera alle

 

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famiglie, alle imprese e alle rappresentanze sociali che ne facciano richiesta e si impegnino a tenerla esposta all'esterno rispettivamente delle proprie abitazioni, uffici e sedi almeno nei giorni domenicali e festivi, oltre che nella medesima giornata nazionale della bandiera. I consegnatari si impegnano, altresì, alla cura e alla manutenzione della bandiera.
      2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono programmate d'intesa con le rappresentanze politiche, sindacali, sociali e produttive presenti nel territorio, con tempi e modalità che favoriscano la partecipazione dei cittadini.
      3. Nei comuni il cui territorio è diviso in circoscrizioni, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco può delegare la distribuzione delle bandiere ai presidenti delle circoscrizioni.
      4. La consegna delle bandiere ai richiedenti è effettuata a titolo gratuito. La spesa per l'acquisto delle bandiere è iscritta nei bilanci dei comuni, i quali a tale fine ricevono da parte del Ministero dell'interno un contributo il cui ammontare è determinato annualmente.

Art. 8.
(Attività educative e culturali nelle scuole).

      1. Nella giornata nazionale della bandiera e nel corso dell'anno scolastico, nelle scuole di ogni ordine e grado, sotto la responsabilità del personale docente, sono organizzate attività educative e culturali aventi come tema il valore e il significato della bandiera nazionale.
      2. Nella giornata nazionale della bandiera sono distribuite ad alunni e studenti riproduzioni in formato ridotto della bandiera nazionale.
      3. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è posta a carico dei bilanci delle competenti istituzioni scolastiche, le quali ricevono a tale fine un contributo da parte del Ministero della

 

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pubblica istruzione, il cui ammontare è determinato annualmente.

Art. 9.
(Celebrazioni e manifestazioni all'estero).

      1. Nella giornata nazionale della bandiera sono indette celebrazioni e manifestazioni a cura delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché delle istituzioni italiane all'estero, alla cui programmazione e realizzazione prendono parte i comitati degli italiani all'estero.

Art. 10.
(Ricorrenza dell'11 settembre).

      1. Al fine di commemorare le vittime degli attentati terroristici di New York e Washington del 2001, in segno di solidarietà e di amicizia nei confronti del popolo americano, l'11 settembre di ogni anno, nelle sedi di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, come modificato dalla presente legge, accanto alla bandiera italiana, è esposta la bandiera degli Stati Uniti d'America.

Art. 11.
(Trasmissioni radiofoniche e televisive).

      1. La programmazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle altre emittenti radiofoniche e televisive deve comprendere trasmissioni e brevi messaggi per illustrare il significato e il valore della bandiera nazionale.


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