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PDL 2767

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2767



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRIGUGLIO, MURGIA

Norme per promuovere lo svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati alle cariche elettive

Presentata il 12 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In tempi di dibattiti e di polemiche sulle «riforme della politica», con la presente proposta di legge si intende dare, da un'angolatura particolare, un contributo al dibattito sulla riforma delle istituzioni, proponendo che i candidati da eleggere direttamente da parte del corpo elettorale siano scelti mediante elezioni primarie.
      L'obiettivo è di agevolare uno sforzo straordinario di auto-riforma dei partiti e di innovazione profonda della loro vita interna con riflessi positivi sul costume politico e sul sistema istituzionale, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.
      Si ritiene infatti che tali scelte in direzione della democrazia diretta possano essere rafforzate nelle loro finalità dal ricorso alle elezioni primarie, come strumento di partecipazione e di riscoperta della sovranità popolare.
      Spingere i partiti politici, anche con forme di sostegno e di incentivazione, a innescare al proprio interno processi di cambiamento profondo significa anche individuare l'antidoto a quei fenomeni di degenerazione che separano i cittadini dalle istituzioni.
      Il trasformismo diffuso, con le trasmigrazioni frequenti di parlamentari da un partito all'altro e il cambiamento delle alleanze di governo determinate dai risultati elettorali, è una delle cause evidenti della disaffezione della gente dalla politica e della fuga degli elettori dalle urne.
 

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      Fenomeni questi che le elezioni primarie possono contribuire, se non a eliminare, a ridimensionare notevolmente introducendo modelli di cultura e di condotta politica di segno opposto.
      La strada è coinvolgere direttamente la base dei partiti e, quindi, i cittadini nel processo di formazione degli «eletti» e della classe dirigente, fin dal momento della selezione dei candidati, in una logica di competitività e di emulazione tra e dentro gli schieramenti politici.
      Si tratta di fare crescere gli spazi in cui il «popolo sovrano» possa riappropriarsi dei diritti che, in sua vece, oggi vengono esercitati, con gli effetti degenerativi descritti, dalle strutture e dalle burocrazie dei partiti.
      La presente proposta di legge prevede che il ricorso alle elezioni primarie sia facoltativo. Sarà pertanto una libera scelta delle formazioni politiche e dei loro raggruppamenti riconoscere ai propri iscritti e sostenitori il diritto di partecipazione e il peso reale nella scelta dei candidati da sottoporre a giudizio dell'elettorato.
      L'articolo 6 prevede la decurtazione dei contributi pubblici ai partiti che non hanno fatto ricorso alle elezioni primarie, il che equivale a sancire il principio che il finanziamento pubblico dei partiti (anche nella forma dei gruppi parlamentari) è ammesso solo in presenza di regole che garantiscono effettiva democrazia interna. Sul piano pratico significa anche fornire ai partiti un incentivo molto concreto a cambiare e ad adottare il metodo delle primarie, per rinnovare e per rinnovarsi.
      La presente proposta di legge affida agli statuti e ai regolamenti dei partiti il compito di disegnare le regole che dovranno disciplinare le consultazioni primarie, ma a condizione che le regole medesime si adeguino ad alcuni princìpi normativi di garanzia che la medesima proposta di legge determina dettagliatamente all'articolo 4. Garanzie di trasparenza che, oltre alle disposizioni previste dal suddetto articolo 4, sono date dall'obbligo, previsto dall'articolo 3, di depositare annualmente statuti e regolamenti presso la Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dalla successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a cura dei Presidenti delle Camere, che ne attestano la conformità.

      Sono previste anche l'attestazione della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali da parte di un notaio presente alle operazioni medesime e la pubblicazione dei risultati nella Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge ha la finalità di promuovere la partecipazione diretta degli elettori alla selezione dei candidati nelle consultazioni elettorali, favorendo l'organizzazione di elezioni primarie da parte dei partiti politici e dei loro raggruppamenti.

Art. 2.

      1. Ai fini della designazione dei candidati per tutte le cariche elettive i partiti politici e i loro raggruppamenti che intendono partecipare alle consultazioni possono indire elezioni primarie.

Art. 3.

      1. Le modalità di svolgimento delle elezioni primarie di cui all'articolo 2 devono essere previste negli statuti dei partiti politici, nei regolamenti dei gruppi parlamentari o, comunque, in appositi regolamenti approvati dai competenti organi statutari, depositati annualmente dai partiti politici, in forma singola o associata, presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accertata la conformità degli statuti e dei regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, ne dispongono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.

      1. Le norme statutarie e regolamentari di cui all'articolo 3 devono obbligatoriamente prevedere:

          a) l'applicazione delle cause di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente

 

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in materia anche alle elezioni primarie;

          b) la piena libertà di iscrizione al partito, anche mediante richiesta diretta agli organi centrali attraverso procedure semplificate e la disponibilità di tecnologie avanzate, compreso il ricorso a sistemi telematici, nonché l'elencazione espressa e tassativa dei casi di esclusione preventiva o successiva;

          c) l'istituzione da parte dei partiti di liste degli elettori primari, la determinazione delle modalità di iscrizione alle stesse secondo i princìpi di cui alla lettera b) e la fissazione della quota di iscrizione alle medesime liste. La quota di iscrizione non può essere superiore alla quota stabilita per l'iscrizione al partito;

          d) l'elettorato attivo e passivo, nelle elezioni primarie, dei soggetti compresi nelle liste di cui alla lettera c) e la percentuale di sottoscrittori, appartenenti alle medesime liste, occorrente per la designazione degli aspiranti candidati. La percentuale di sottoscrittori non può comunque essere superiore al 10 per cento dei soggetti iscritti nelle liste;

          e) adeguate forme di pubblicità, attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa e dei sistemi telematici di cui alla lettera b), delle liste degli elettori primari, delle designazioni alla candidatura e dei programmi degli aspiranti candidati. I partiti devono comunque riconoscere e garantire parità di trattamento agli aspiranti candidati;

          f) l'organizzazione della consultazione effettuata a cura e a spese dei partiti interessati. La regolarità di svolgimento della consultazione è attestata da un notaio che deve presenziare alle operazioni elettorali;

          g) la trasmissione dei risultati delle elezioni primarie, corredati della dichiarazione di regolare svolgimento sottoscritta dal notaio presente alla consultazione ai sensi della lettera f), al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che ne dispongono

 

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la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

          h) la candidatura effettiva dei soggetti che risultino designati a seguito delle elezioni primarie.

Art. 5.

      1. Le elezioni primarie di cui alla presente legge devono essere effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le cariche di cui all'articolo 2.

Art. 6.

      1. I contributi pubblici di qualsiasi natura in favore di partiti o di gruppi parlamentari che non hanno scelto i candidati alle cariche di cui all'articolo 2 mediante elezioni primarie, ai sensi della presente legge, ovvero che non hanno effettivamente candidato i soggetti risultati designati in seguito a elezioni primarie, sono decurtati di un terzo.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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