Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2793

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2793



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AFFRONTI

Modifica dell'articolo 11 della legge 4 gennaio 1937, n. 35, e introduzione dell'articolo 10-bis della legge 19 maggio 1939, n. 894, rispettivamente concernenti la Cassa ufficiali e la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare

Presentata il 15 giugno 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Le norme che disciplinano il funzionamento della Cassa ufficiali e della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare sono contenute nei regolamenti applicativi emanati con i regi decreti 25 novembre 1937, n. 2616, e 6 giugno 1940, n. 1220.
      Tali norme, risalenti a circa settanta anni fa, necessitano di una rivisitazione per gli adeguamenti resi necessari da nuove disposizioni introdotte con provvedimenti legislativi.
      Da tempo, comunque, i consigli di amministrazione dei due sodalizi hanno rappresentato la necessità di modificare o, quanto meno, di adeguare i regolamenti alle nuove norme introdotte nel nostro sistema giuridico.
      Ci si riferisce alle norme sul trattamento economico, sul trattamento pensionistico, sull'amministrazione e sulla contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70 del 1975, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nonché, infine, alle norme sull'attività creditizia.
      Su quest'ultima materia, in particolare, la normativa contenuta nei citati regolamenti si pone in netto contrasto con quanto disposto dalle leggi 4 gennaio 1937, n. 35, istitutiva della Cassa ufficiali, e 19 maggio 1939, n. 894, istitutiva della Cassa sottufficiali, i cui rispettivi articoli 5 hanno contenuto sostanzialmente identico, prevedendo che: «I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra attività della cassa ufficiali sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente
 

Pag. 2

autorizzati dal Ministero dell'aeronautica su proposta del consiglio di amministrazione.
      Possono altresì essere impiegati in prestiti, da concedere agli ufficiali della regia aeronautica inscritti alla cassa ufficiali, nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per l'aeronautica su proposta del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali».
      Tale formulazione dispone, pertanto, che tutta l'attività inerente alla concessione di prestiti da parte delle Casse viene deliberata dal rispettivo consiglio di amministrazione e approvata con decreto del Ministro della difesa.
      Di contro, però, i citati regolamenti degli enti Cassa (sostanzialmente simili), al titolo V disciplinano minuziosamente l'attività creditizia dei sodalizi, limitando notevolmente l'autonomia gestionale dei medesimi.
      Peraltro, è da rilevare che la stessa formulazione dei ricordati articoli 5 è presente nelle leggi istitutive della Cassa ufficiali e della Cassa sottufficiali della Marina militare; solo, però, che in questo caso il legislatore non ha dedicato un intero titolo dei due regolamenti per disciplinare la concessione dei prestiti; essa è proposta dai consigli di amministrazione di tali sodalizi al Ministro della difesa che l'approva con proprio decreto (foglio d'ordine militare n. 4 in data 26 gennaio 2000).
      Iniziative ministeriali al fine di pervenire all'applicazione di princìpi unici e uniformi per i due sodalizi sono state più volte auspicate dagli ispettori dell'ex Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze) che si sono succeduti nelle verifiche amministrativo-contabili delle Casse.
      Sul piano formale, per garantire maggiore leggibilità alla normativa, è apparso appropriato abrogare i precedenti regolamenti, riproponendo, poi, in un nuovo articolato, le disposizioni non destinate ad essere influenzate dalle modifiche legislative.
      Il provvedimento che si propone ha il fine di inquadrare le nuove norme regolamentari nell'ambito della procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di governo.
      Esso consta di un unico articolo, suddiviso in tre commi.
      Il comma 1 prevede la sostituzione dell'articolo 11 della legge istitutiva della Cassa ufficiali, relativo all'emanazione di un regio decreto per stabilire le «norme e condizioni ritenute necessarie per l'applicazione della legge» con una nuova formulazione che prevede l'adozione di un regolamento del Ministro della difesa ai sensi della citata legge n. 400 del 1988.
      Il comma 2 prevede l'introduzione nella legge 19 maggio 1939, n. 894, istitutiva della Cassa sottufficiali, dell'articolo 10-bis, che rinvia a un regolamento del Ministro della difesa la disciplina e il funzionamento della stessa Cassa e dei suoi organi, in quanto mancante.
      Il comma 3, infine, prevede che dalla data di entrata in vigore dei due regolamenti siano abrogate le previgenti disposizioni di cui ai regi decreti 25 novembre 1937, n. 2616, e 6 giugno 1940, n. 1220.
      Le disposizioni recate dalla proposta di legge non comportano oneri finanziari aggiuntivi per la finanza pubblica.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 11 della legge 4 gennaio 1937, n. 35, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - 1. Con regolamento del Ministro della difesa, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della cassa ufficiali e dei suoi organi e sono stabilite tutte le altre disposizioni e condizioni necessarie per l'attuazione della presente legge».

      2. Alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

      «Art. 10-bis. - 1. Con regolamento del Ministro della difesa, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della cassa sottufficiali e dei suoi organi e sono stabilite tutte le altre disposizioni e condizioni necessarie per l'attuazione della presente legge».

      3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti, rispettivamente, dall'articolo 11 della legge 4 gennaio 1937, n. 35, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 10-bis della legge 19 maggio 1939, n. 894, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono abrogati i regolamenti di cui ai regi decreti 25 novembre 1937, n. 2616, e 6 giugno 1940, n. 1220.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su