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PDL 2772

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2772



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRIGUGLIO, MURGIA, CIRIELLI, COSENZA, CASTIELLO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle attività criminali compiute nell'esercizio di pratiche e riti satanici

Presentata il 12 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La cronaca e, purtroppo, soprattutto la cronaca nera di questi anni, ma anche numerose indagini condotte in ambienti scientifici e istituzionali nazionali e internazionali, evidenziano come negli ultimi tempi siano proliferate sette pseudo-religiose in cui sempre più spesso leader carismatici, ingerendo sui processi decisionali degli adepti in modo tale da condizionarne la psiche, alimentano sedicenti movimenti che arrivano a porre in essere forme preoccupanti di illegalità e talvolta veri e propri crimini.
      Con l'avvento di internet, inoltre, le medesime sette hanno cominciato a impiegare lo strumento della pagina web per diffondere liberamente le proprie dottrine, sempre più spesso non scevre da contenuti illegali. Da un'indagine effettuata si è potuto verificare, infatti, come nell'arco degli ultimi anni il numero dei club satanisti su internet sia cresciuto in modo esponenziale.
      Pur celandosi dietro la natura religiosa o pseudo-religiosa che le contraddistingue, di per sé lecita e costituzionalmente garantita, è indubbio il loro aspetto criminoso, dal momento che gli interessi pratici, che sono alla base delle sette e che animano le intenzioni dei leader carismatici, non solo condizionano e caratterizzano i comportamenti dei medesimi, ma hanno assunto una propria, illegale, connotazione che va dall'acquisizione di ricchezze attraverso le quote di adesione degli adepti, alla spoliazione dell'intero patrimonio dei medesimi, alla vendita di materiale pornografico e rituale,
 

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alla soddisfazione di desideri sessuali e di perversioni.
      Non vi è dubbio, quindi, che nella maggior parte di queste organizzazioni si configurino reati di vario genere, alcuni dei quali di grande allarme sociale, che hanno fatto sorgere il sospetto che, sempre più spesso, si tratti di vere e proprie associazioni a delinquere. Non a caso vecchi e nuovi fatti di cronaca vedono coinvolte sette esoteriche e pseudo-religiose in truffe, violenza sessuale, pedofilia, lesioni, detenzione e spaccio di stupefacenti, maltrattamenti di animali, azioni contro il buon gusto, profanazione di cimiteri, minacce, esercizio abusivo della professione sanitaria e psicoterapeutica.
      Sono noti gli orrori in cui si consumano messe nere e riti satanici, perpetrati nei confronti di minori, spesso prelevati fuori dalle scuole e ridotti in schiavitù con l'impiego di sostanze stupefacenti e violenze di ogni tipo, comprese quelle sessuali. Si predicano un odio sviscerato nei confronti dei bambini e la necessità della loro purificazione attraverso atti di vampirismo umano, capaci di «purificarli».
      Tra i più gravi episodi del genere basti ricordare quello dei raccapriccianti omicidi commessi dalle cosiddette «Bestie di Satana».
      Nonostante sia indiscusso l'aspetto criminoso delle sette, non si riesce tuttavia a sottoporre a giudizio tutte le biasimevoli azioni delle medesime, per le consistenti difficoltà probatorie che rendono difficile, se non addirittura impossibile, condannare queste organizzazioni. La ragione principale risiede, come è evidente, nelle tecniche predilette dai capi carismatici per ottenere il controllo degli adepti, che si rifanno a forme più o meno sofisticate di condizionamento psicologico, tanto che i reati che coinvolgono a vario titolo gli adepti, come autori o come vittime, possono apparire assolutamente spontanei e addirittura associati a una modifica della loro percezione della gravità del reato. Inoltre, è necessario che i fatti corrispondano a una incriminazione prevista e sanzionata dalla legge, il che, per esempio, non è ovvio nei casi di manipolazione mentale.
      La pericolosità del fenomeno e l'allarme sociale da esso alimentato sono stati oggetto di attenzione anche da parte del Parlamento europeo, che è intervenuto al riguardo con diverse risoluzioni e raccomandazioni con le quali, preso atto delle infrazioni normative poste in essere dalle organizzazioni pseudo-religiose, ha svolto una disamina critica della preoccupazione alimentata nei cittadini e nelle famiglie degli Stati membri dell'Unione europea dalle attività poste in essere dalle sette, lesive dei diritti umani e sociali. Sempre in questa ottica, il Parlamento europeo ha anche proposto, con la raccomandazione 1178(1992), relativa alle sette e ai nuovi movimenti religiosi, del 5 febbraio 1992, di raccogliere informazioni supplementari sulla natura e sulle attività delle sette e dei nuovi movimenti religiosi, mentre, con una risoluzione del 29 febbraio 1996, prendendo atto che talune sette, operanti attraverso una rete transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, praticano attività di carattere illecito e criminale e commettono violazioni dei diritti dell'uomo, ha invitato i Governi degli Stati membri a non rendere automatica la concessione dello statuto religioso che conferisce vantaggi fiscali e una certa tutela giuridica e a considerare, nel caso di sette implicate in attività clandestine o criminali, l'opportunità di procedere al ritiro di tale concessione.
      Tutto ciò diventa l'ennesima conferma della necessità sia di strumenti legali e giudiziari più efficaci e penetranti, sia di un più approfondito studio della materia, per molti anni oggetto di speculazioni e di paure.
      La proposta di legge in esame interviene con coraggio in un clima controverso e senza facili soluzioni, soprattutto perché non prescinde dal dato certo di quanto sia facile confondere coloro che hanno deciso di appartenere in piena libertà a una religione minore o semplicemente diversa e l'adepto succube di una setta satanica né, tanto meno, prescinde dalla consapevolezza della difficoltà conseguente di costruire
 

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un sistema di tutela del cittadino, capace di rispettare contestualmente le libertà garantite dagli articoli 18 (libertà di associazione) e 19 (libertà di religione) della Costituzione. Tuttavia, l'alternanza tra indici quali libera associazione o gruppo coercitivo, convinzione o certezza assoluta, impegno o fanatismo, prestigio del capo o culto del guru, decisioni volontarie o scelte completamente indotte, ricerche alternative o rottura con i valori della società, appartenenza leale al gruppo o ubbidienza incondizionata, abile persuasione o manipolazione programmata, potrebbero diventare un valido supporto per differenziare la legittima libertà di religione dalla strumentalizzazione della medesima per fini criminosi.
      La presente proposta di legge si compone di tre articoli con i quali si tenta di colmare, per quanto possibile e nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, le lacune suddette.
      Con l'articolo 1 si equiparano alle associazioni segrete definite dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici e i seguaci del «culto di Satana». Questo renderà possibile che, ove ricorrano criteri di segretezza, interna o esterna, connessi a finalità o atti o ritualità contrari alla legge e al buon costume, nonché lesivi della dignità e dei diritti della persona, si applichino le misure previste dalla citata legge n. 17 del 1982, ovvero la pena fino a cinque anni di reclusione per i promotori del movimento, con scioglimento e confisca dei beni, interdizione dai pubblici uffici, sospensione dal servizio per i pubblici dipendenti, in attesa della definizione del procedimento. Per cui, di fronte a un movimento che si presenta come religioso, ma che si compone di seguaci destabilizzati mentalmente, che richiede finanziamenti esorbitanti, che isola i seguaci dalla società, che crea potenziali pericoli per l'ordine pubblico, che arruola minori, si potrà applicare il dettato dell'articolo in esame.
      L'articolo 2 introduce il secondo comma dell'articolo 643 del codice penale, relativo alla circonvenzione di persone incapaci, prevedendo quale aggravante del reato in questione un inasprimento della pena qualora la circonvenzione sia posta in essere nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche. Il tentativo è quello di intervenire con più incisività ogni qual volta tecniche sofisticate affievoliscano la coscienza e la capacità dei cittadini più esposti alle suggestioni magiche, sataniche o esoteriche, e per ciò facili vittime di truffe e di raggiri.
      L'articolo 3 introduce nel codice penale una nuova figura di reato: l'abuso rituale satanico-esoterico, ricorrendo anche in questo caso a una definizione di portata ampia e generale, quale appunto quella di abuso inteso come ogni tipo di atto capace di violare i diritti della persona. Nella delineazione di questo tipo di reato si cerca di ricomprendere tutte quelle ipotesi di reato che sono strettamente collegate alla natura satanica della setta, dall'idolatria e invocazione di Satana, al sovvertimento e alla rinnegazione dei valori della società e soprattutto del Cristianesimo e che da tale natura spesso traggono fondamento. Infatti, è proprio questo il contesto in cui si alimentano le atrocità e le efferatezze, difficili da descrivere ma che, per dovere di completezza, vengono qui elencate: violenze sessuali di gruppo su minori ridotti in stato di incapacità di intendere e di volere, diffusione di materiale pedo-pornografico, profanazione di tombe e distruzione di parti di cadavere, lesioni personali al fine della scarnificazione, atti di cannibalismo su parti di cadavere, atti di vampirismo ad opera di bambini costretti con ogni tipo di violenza. Certo, considerate singolarmente queste fattispecie sono di per sé capaci di costituire una ipotesi di reato, ma la delineazione di un reato capace di comprendere in un'unica fattispecie tutti gli elementi qui descritti è quanto mai necessaria. Uno strumento più efficace è doveroso visti gli eventi e gli strumenti attualmente a disposizione.
      La setta deve essere minata alle fondamenta, nella sua complessità, come fenomeno di per sé complesso e pericoloso
 

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e non già come summa di reati più o meno efferati.
      In quest'ottica interviene l'articolo 609-duodecies del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente proposta di legge, il quale non fa altro che introdurre le aggravanti specifiche alla nuova ipotesi di reato, nel momento in cui vi è un abbrutimento ulteriore del reato di violenza sessuale con il coinvolgimento di bambini adescati.
      Con la presente proposta di legge si intendono richiamare l'attenzione e le responsabilità del Parlamento nei confronti di un fenomeno che rischia di minare le basi della nostra democrazia, del nostro ordinamento e della nostra società.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono equiparati alle associazioni segrete di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici e i seguaci del «culto di Satana» che, operando clandestinamente, o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli associati, perseguono le proprie finalità con riti e con atti contrari al buon costume, con atti di vilipendio delle religioni e con abusi rituali satanici, lesivi della dignità e dei diritti della persona.

Art. 2.

      1. All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le pene sono aumentate se il reato è commesso nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche».

Art. 3.

      1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-decies sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 609-undecies. - (Abuso rituale satanico-esoterico). - L'abuso rituale satanico-esoterico consiste in ogni atto di violenza fisica o psichica, compiuto nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche, singolarmente o da parte di più persone riunite, in un contesto di assoggettamento della vittima.
      Chiunque commette abusi rituali satanico-esoterici è punito con la reclusione da uno a sei anni.

      Art. 609-duodecies. - (Circostanze aggravanti). - Per il reato di cui all'articolo

 

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609-undecies la pena è aumentata se il fatto è commesso:

          1) con l'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche o narcotiche ovvero mediante atti intimidatori;

          2) con atti di vampirismo, scarnificazione e cannibalismo.

      La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva un turbamento psichico duraturo o una lesione personale.
      La pena è aumentata di due terzi se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583.
      La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il reato è commesso:

          1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

          2) dall'ascendente, dal genitore adottivo o dal tutore nei confronti di persona minorenne;

          3) da parte di tre o più persone.

      La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se il reato è commesso con atti di violenza sessuale».


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