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PDL 2746

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2746



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

AURISICCHIO, SCOTTO, LOMAGLIO, MADERLONI, ATTILI

Modifica all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti

Presentata il 6 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si propone l'abolizione del voto di preferenza per l'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.
      È dal 1993, ovvero con l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, che è in vigore l'attuale sistema normativo per eleggere il sindaco e il consiglio comunale, disciplinato poi dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l'espressione del voto individuale di preferenza a favore dei candidati al consiglio comunale.
      Dal 1993, quindi, i cittadini hanno potuto eleggere il sindaco direttamente, sottraendo tale elezione alla logica del condizionamento dei partiti politici e, nei paesi più piccoli, allo strapotere dei potentati locali.
      Si è operata in questo modo una scelta di responsabilità, di rafforzamento del potere del sindaco e di verifica democratica del suo operato attraverso il passaggio elettorale.
      Non altrettanto è avvenuto per l'elezione del consiglio comunale; anzi, si è avuto un indebolimento dell'organo collegiale e del potere dei consiglieri comunali.
      Vi è un dato, però, che accomuna il candidato sindaco e i candidati consiglieri comunali: il forte carattere della personalizzazione della competizione che, mentre ha una solida giustificazione logica nella figura del candidato sindaco, non ha nessuna utilità per il candidato consigliere.
      La selezione dei consiglieri attraverso il voto unico di preferenza ha creato situazioni di competizione esasperata fra i candidati che hanno assunto anche aspetti degenerativi per la democrazia.
      Nei piccoli centri possono concorrere alla carica di consigliere prevalentemente coloro che o appartengono a gruppi familiari
 

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estesi numericamente oppure sono espressione di lobby o di potentati locali, portatori o gestori delle preferenze di voto.
      È evidente che chi non dispone di risorse economiche non può accedere ai mezzi di informazione e non dispone di strutture organizzate ha grande difficoltà se non, addirittura, l'impossibilità di giungere al seggio comunale.
      È altrettanto vero che la personale competizione fra candidati anche all'interno della stessa lista per poter primeggiare ha fatto crescere in maniera esponenziale le spese dei singoli candidati e ha ridimensionato o fatto del tutto scomparire la connotazione programmatica e politica della lista stessa.
      È specioso, quindi, invocare la moralizzazione della politica e la riduzione dei costi della stessa se non si vanno a rimuovere alle radici le cause che determinano questo stato di cose.
      La preferenza unica ha aggravato in modo irreversibile alcuni difetti dei meccanismi del consenso popolare e ha fortemente limitato la possibilità per i candidati meno dotati di risorse finanziarie di poter accedere alla carica di consigliere comunale. Si sono determinate, quindi, condizioni di disparità fra candidati della stessa competizione e all'interno della stessa lista.
      Molto spesso vince la quantità a discapito della qualità.
      Per i suddetti motivi la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di abolire, nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, il voto individuale di preferenza nell'elezione del consiglio comunale. La proposta che si avanza è quella di votare assieme al sindaco l'intera maggioranza composta dai due terzi dei consiglieri da eleggere. Un solo voto per il sindaco e per la lista che lo sorregge. La restante parte viene eletta nell'ambito delle liste di minoranza, con il metodo D'Hondt, proclamando eletti i consiglieri comunali secondo l'ordine di presentazione nella lista.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «11-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati pari ai due terzi dei consiglieri da eleggere. Ciascun elettore, segnando il relativo contrassegno, esprime il voto per un candidato alla carica di sindaco e per la lista collegata. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste con il metodo di cui al comma 8. Nell'ambito di ogni lista di minoranza, i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine di collocazione nella lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima».


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