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PDL 2789

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2789



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANGA, LULLI, ASTORE, BARANI, BENVENUTO, BOFFA, BORGHESI, BURCHIELLARO, BURTONE, CAPOTOSTI, CATONE, CODURELLI, CREMA, CRISCI, D'AGRÒ, D'ELIA, DI GIOIA, FARINONE, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, MARANTELLI, MARONE, MAZZONI, GIORGIO MERLO, MISIANI, MORRONE, NARDUCCI, PELLEGRINO, POLETTI, PORFIDIA, RUGGHIA, RUSCONI, SAMPERI, VANNUCCI, VICO, VIOLA

Soppressione dei consorzi di bonifica e dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani

Presentata il 14 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende dare un contributo al disboscamento degli enti pubblici e parapubblici con la soppressione dei consorzi di bonifica e dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), denominati di seguito «consorzi BIM», trasferendone le residue competenze rispettivamente alle province e alle comunità montane. Si tratta di un piccolo passo, non certo della soluzione di un più vasto problema che caratterizza negativamente il contesto pubblico italiano. Gli enti pubblici e parapubblici nel nostro Paese sono senz'alcun dubbio in soprannumero e contribuiscono ad aumentare i costi della pubblica amministrazione che gravano sui cittadini e sulle imprese. Si deve quindi avviare un processo di limatura numerica di tali istituti a partire da quelli che, se un tempo avevano una ragione d'essere, oggi sono divenuti quasi esclusivamente fonte di spese quasi sempre fuori controllo. Si
 

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intende così contribuire alla razionalizzazione della cosa pubblica, abbattendo in modo consistente gli eccessi burocratici e dando luogo ai necessari risparmi. I consorzi di bonifica, disciplinati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, hanno avuto in passato un ruolo non secondario nella bonifica di vaste aree del territorio nazionale. Negli ultimi anni tuttavia questi enti sono stati al centro di pesanti critiche, soprattutto da parte dei proprietari costretti a versare un'immotivata e crescente contribuzione della quale non si riconoscono più le ragioni. Molte polemiche sono sorte a seguito di opere e spese faraoniche effettuate dagli enti in questione, senza alcun controllo da parte delle regioni e della Corte dei conti. Inoltre l'attenzione dei critici si è concentrata sul numero inconsistente di partecipanti alle elezioni per il rinnovo degli organi consortili, così come sull'imposizione sempre più elevata nei confronti dei proprietari extra agricoli, per finire con i presunti benefìci di natura indiretta che come tali sono sottoposti a contribuzione.
      Analogo discorso deve essere fatto per i consorzi BIM, che sono 61 su tutto il territorio nazionale. Si tratta di enti che raggruppano i comuni che ricadono all'interno del bacino imbrifero montano di un fiume, da cui la denominazione di «BIM». Il principale scopo dei consorzi BIM era in origine quello di favorire il progresso economico e sociale della popolazione abitante nei comuni consorziati, tutelando i diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del proprio territorio per la produzione di energia elettrica. Dopo aver stabilito che i produttori di energia idroelettrica sono tenuti a risarcire le popolazioni di montagna per la privazione dell'acqua, un bene considerato inalienabile, il Governo ha istituito i consorzi BIM con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successivamente, con vari decreti del Ministro dei lavori pubblici, ne ha definito la perimetrazione. La citata legge n. 959 del 1953 stabilisce che tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice devono versare ai consorzi BIM un sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale prodotto, a titolo di risarcimento e quale indennizzo alle comunità montane per lo sfruttamento e il depauperamento dell'acqua. Tale sovracanone viene applicato per tutti gli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all'interno del perimetro di un consorzio BIM. L'importo del sovracanone viene stabilito e aggiornato ogni due anni sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al costo della vita. L'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, si è poi occupato dei BIM nel caso in cui il consorzio non sia costituito per il mancato raggiungimento della maggioranza dei comuni interessati. Il citato articolo 6-bis prevede che in tal caso il sovracanone sia versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le somme sono poi riassegnate al Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture) per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della citata legge n. 959 del 1953, ovvero quando i territori dei comuni partecipanti al consorzio siano ricadenti in più province.
      Di acque e di ambiente si occupano attualmente molti enti: comuni, aziende speciali, consorzi di comuni, comunità montane, province, aziende sanitarie locali, autorità di bacino, regioni, oltre a numerosi Ministeri. Il quadro che ne deriva è preoccupante, in quanto del tutto scoordinato e spesso conflittuale. Le competenze si sovrappongono e la burocrazia la fa da padrona, tra uffici e centri decisionali diversi, senza contare i soggetti impositori. La necessità del taglio di almeno due di questi livelli, consorzi di bonifica e consorzi BIM, nasce da un nuovo approccio al tema della gestione delle risorse idriche. Si è pervenuti in epoca recente alla presa di coscienza che la risorsa acqua non è una risorsa infinita e che, anzi, l'attuale sviluppo economico
 

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unito alla continua crescita demografica stanno mettendo a rischio il futuro dell'umanità, se si considera che l'acqua, secondo alcuni esperti, è destinata a divenire presto un bene naturale scarso. I cambiamenti climatici che depauperano i depositi naturali, lo sfruttamento industriale ed energetico di questa fondamentale risorsa, gli sprechi, la crescita esponenziale della popolazione mondiale hanno fatto crescere l'allarme riguardo alla possibilità che si vada a breve termine verso un periodo in cui l'acqua, divenendo un bene limitato, possa mettere a rischio lo sviluppo umano, suscitare conflitti, divenire un bene commercialmente sempre più appetibile per quanti, Stati o imprese multinazionali, la vogliano sfruttare traendone profitto. Il pericolo per l'Italia è che una gestione scoordinata e farraginosa della risorsa acqua faccia prevalere l'idea che questo bene pubblico possa essere meglio gestito se privatizzato. È questa una delle ragioni per le quali è necessario accelerare un processo di riforma che, a partire dalla soppressione di istituti ormai obsoleti quali i consorzi di cui ci si occupa, ponga le basi per l'unificazione delle competenze e per l'individuazione di alcuni, limitati soggetti pubblici cui affidare la gestione complessiva di questo bene che, per quanto riguarda l'Italia, è stato escluso dal processo di liberalizzazione attualmente in corso.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede la soppressione dei consorzi di bonifica, le cui competenze sono delegate dalle regioni alle province. È contestualmente soppressa la contribuzione a suo tempo introdotta a sostegno dei medesimi consorzi di bonifica. L'articolo 2 prevede la soppressione dei consorzi BIM, le cui competenze e funzioni sono delegate dalle regioni alle comunità montane, visto che già oggi tale compito è svolto da due di tali enti. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alle comunità montane i cui territori ricadono nei BIM. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto di tali somme sono definiti in sede di Conferenza unificata. Il personale dei consorzi passa alle dipendenze di regioni, province, comuni e comunità montane secondo modalità determinate dalle stesse regioni in sede di Conferenza unificata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soppressione dei consorzi di bonifica).

      1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono soppressi. A decorrere dalla data di soppressione dei citati consorzi sono altresì soppresse tutte le forme di contribuzione previste dalla legislazione vigente in favore dei medesimi enti.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1.
      4. Il personale che alla data della soppressione risulta alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».

 

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Art. 2.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

      1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti dalle regioni alle comunità montane. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del proprio territorio sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. Le comunità montane subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1.
      4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alle comunità montane i cui territori ricadono nei bacini imbriferi montani.
      5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 tra le comunità montane sono definiti in sede di Conferenza unificata.
      6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei consorzi BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata.

Art. 3.
(Norme finali).

      1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge

 

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19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.
      2. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riassegnate alle comunità montane con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.


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