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PDL 2870

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2870



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BENEDETTI VALENTINI

Modifiche agli articoli 51 e 84 e abrogazione dell'articolo 69 della Costituzione, per la gratuità delle cariche pubbliche elettive

Presentata il 5 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il riaccendersi del dibattito, largamente diffuso nell'opinione pubblica, sui cosiddetti «costi della politica» o, se si preferisce, sui costi relativi al funzionamento delle istituzioni o, come altri più nobilmente intendono, sugli oneri economici della democrazia, ci induce a dare forma normativa ad un'idea che, in più epoche e circostanze, abbiamo avvertito come degna di diventare proposta di legge.
      L'idea è la più semplice che si possa immaginare: rendere totalmente e inequivocabilmente gratuita, vale a dire ricoperta a titolo puramente onorario, ogni carica pubblica elettiva nell'ambito di tutte le istituzioni repubblicane.
      Per elettive vogliamo intendere sia quelle cariche alle quali si è chiamati direttamente dal voto popolare, sia quelle cui si acceda per elezione indiretta, cioè per voto espresso dai componenti di altri organi elettivi diretti o indiretti, o comunque per loro designazione.
      Si va, quindi, dalla massima carica dello Stato, quella di Presidente della Repubblica, a quelle dei membri del Parlamento e del Governo, agli amministratori di tutti gli enti locali, nonché ai deputati e ai consiglieri delle regioni, per proseguire con tutte quelle, nessuna esclusa, che costituiscono la rete degli incarichi pubblici elettivi, attualmente assistiti e gratificati da indennità o stipendi o gettoni o assegni di qualsivoglia natura ed entità.
      Non ignoriamo, ovviamente, il fatto che, in tal modo, l'espletamento delle cariche pubbliche potrebbe rendersi problematico in presenza di condizioni economiche precarie dei soggetti ad esse chiamati. Nondimeno osserviamo che, una volta innescato il meccanismo dell'azzeramento di ogni appannaggio, è del tutto arbitrario e impossibile stabilire un limite
 

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al ribasso nella determinazione delle indennità; ed è, quindi, più semplice, legittimo, trasparente e comprensibile, oltre che dignitoso, sopprimere drasticamente ogni forma di retribuzione.
      Così sarà fugato nei cittadini anche il più lontano sospetto che chi si propone per un incarico pubblico elettivo o designato lo faccia per interesse economico; e si avrà la garanzia che chi si candida è mosso esclusivamente da spirito di servizio o legittima ambizione.
      Al contempo, abbiamo ben presente che qualsiasi determinazione circa la permanenza di indennità oppure la totale gratuità è legata al tipo di mandato elettivo, a come lo si struttura e disciplina, all'intensità dell'impegno nel tempo e nei luoghi.
      Ma questo è, appunto, un appassionante tema di ulteriore e parallelo dibattito, parte non secondaria del generale confronto in atto sulle necessarie riforme istituzionali. Ben potrà svilupparsi questo tema, magari giovandosi, come stimolo, anche della presente ipotesi di nuova norma costituzionale di principio.
      Prevediamo, altresì, l'osservazione pessimistica di chi paventa che i detentori di cariche pubbliche, delicate e impegnative, una volta privati di copertura economica, possano essere più esposti alle sollecitazioni meno cristalline di questo o quell'interesse organizzato. Ma replichiamo che ipotetici casi di tal genere, in una società sana, sconfinano semplicemente nell'area del più grave illecito penale: ad essi dovrà farsi piuttosto fronte con controlli più rigorosi e affidabili e corrispondersi con esemplari ed effettive sanzioni penali, amministrative e contabili.
      Naturalmente, all'eliminazione di ogni forma di indennità, stipendio, gettone o assegno, deve accompagnarsi la previsione della possibilità che, con legge, sia stabilito un puntuale e verificato rimborso delle spese che devono sopportare quanti sono chiamati all'espletamento delle funzioni pubbliche elettive.
      Conformemente a questi schematici princìpi informatori, la presente proposta di legge non può che muovere dalla modifica di alcune fondamentali norme della vigente Carta costituzionale; più precisamente, quelle riguardanti l'indennità dei parlamentari e l'assegno del Capo dello Stato. Conseguono coerentemente e «a cascata» tutte le indennità godute dagli eletti e designati ad ogni livello pubblico. Una volta modificate o soppresse le parti della Costituzione in argomento, può e deve seguire la soppressione di tutte le norme ordinarie incompatibili, contenute sia in leggi statali, sia in leggi regionali, sia in ogni altro tipo di deliberazione o regolamento.
      Ecco perché, nel dettaglio di questa proposta, l'articolo 1 integra il fondamentale articolo 51 della Costituzione, mentre gli articoli 2 e 3 semplicemente abrogano l'articolo 69 e il terzo comma dell'articolo 84 della Costituzione, vale a dire quelli in cui sono previsti indennità ed assegni.
      La presente proposta di legge costituzionale intende essere un concreto e penetrante contributo al dibattito, richiamato in principio, che sta nuovamente animando le sedi istituzionali, la pubblicistica e, quel che più preme, la cittadinanza, imponendoci una non eludibile, né rinviabile, assunzione di responsabilità.
      La sua approvazione costituirebbe, fuor di dubbio, una svolta di straordinario significato civile nella regolazione e nel costume dell'accesso alle cariche pubbliche elettive, nella manifestazione dello spirito di servizio e nella ricostruzione del migliore sentimento tra eletti ed elettori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 51 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Tutte le cariche pubbliche elettive, assunte per elezione diretta o indiretta, sono ricoperte a titolo onorario e gratuito. La legge può stabilire titoli, modalità e misura di rimborso degli oneri documentati inerenti all'espletamento del mandato istituzionale».

Art. 2.

      1. L'articolo 69 della Costituzione è abrogato.

Art. 3.

      1. Il terzo comma dell'articolo 84 della Costituzione è abrogato.


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