Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2838

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2838



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERTOLINI, PAOLETTI TANGHERONI, LICASTRO SCARDINO

Introduzione dell'articolo 340-bis del codice penale, concernente
il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale

Presentata il 27 giugno 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La legge 25 giugno 1999, n. 205, ha previsto, con la depenalizzazione dei reati minori, anche l'abrogazione dell'articolo 341 del codice penale, concernente il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale. La scelta di avviare una politica legislativa di depenalizzazione si può in sostanza condividere, perché il codice Rocco presenta, ad oggi, reati che possono essere considerati ormai superati dal mutare della realtà sociale o non sono avvertiti più come tali dalla società perché non comportano più quel necessario grado di offensività a beni tutelati dalla Costituzione o dall'ordinamento giuridico. La scelta di depenalizzare i reati minori è, senza dubbio, anche dovuta al motivo di deflazionare la macchina dei procedimenti giudiziari divenuta troppo onerosa per i cittadini che sono costretti a subire, incolpevolmente, i tempi biblici dei nostri processi.
      Tuttavia, è necessario fare anche un'altra considerazione: tra i reati minori, ovvero quelli soggetti alla depenalizzazione dalla legge 25 giugno 1999, n. 205, non può essere ricompreso l'oltraggio a un pubblico ufficiale, perché la figura che rappresenta lo Stato, ovvero il pubblico ufficiale, necessita di una tutela e di una garanzia tale che i comportamenti che ne offendano la reputazione o il decoro devono essere sanzionati penalmente in relazione alla funzione che svolge il pubblico ufficiale nella nostra società. Non si spiegherebbe, altrimenti, come esista ancora l'aggravante di cui all'articolo 61 del codice penale, che prevede un aumento di pena nel caso in cui sia commesso un fatto delittuoso nei confronti di un pubblico ufficiale.
      Per questo motivo si ritiene che in questo momento particolare, dove vi è evidentemente il bisogno di una maggiore
 

Pag. 2

tutela delle istituzioni e dei loro servitori, perché svolgono un ruolo fondamentale al servizio dello Stato, ma anche dei comuni cittadini, non si possa che reintrodurre nel codice penale il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale. Non si tratta, quindi, di reintrodurre nel nostro codice ipotesi di reato superate dal divenire delle mutate condizioni sociali, o di attuare scelte di politica criminale più severe; al contrario, la presente proposta di legge rappresenta una precisa scelta di politica legislativa, nata con lo scopo di difendere e di tutelare le istituzioni e chi le rappresenta con dignità, decoro e abnegazione contro chiunque abbia l'intento di screditarle con atteggiamenti che ne offendono l'onore e il prestigio.
      Lo scopo della presente proposta di legge è, quindi, quello di ripristinare il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, abrogato con la legge 25 giugno 1999, n. 205, soprattutto perché le istituzioni e chi le rappresenta, che costituiscono un punto di riferimento importante per la vita dei cittadini, non siano trascurate o abbandonate, ma ne siano tutelate l'immagine e il prestigio e soprattutto sia difeso il ruolo e la funzione che queste rappresentano per l'intera collettività.
      La scelta di politica legislativa sottesa alla presente proposta di legge è in linea con la nostra politica di tutelare le istituzioni e difendere coloro che, come le Forze di polizia, ogni giorno svolgono un ruolo fondamentale nella difesa dei cittadini, e sono spesso costrette a subire offese all'onore e al prestigio personale. La tutela delle istituzioni, la difesa contro quanti possano offendere il loro decoro e il loro prestigio rappresenta anche un modo di avvicinare maggiormente i cittadini a considerare in modo positivo le istituzioni e quanti le rappresentano, perché svolgono una funzione fondamentale per la vita del nostro Stato e per la stessa vita dei cittadini.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 340-bis. - (Oltraggio a un pubblico ufficiale). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
      La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o telematica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
      Le pene sono aumentate di un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su