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PDL 2378

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2378



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OLIVA, LO MONTE, NERI, RAO, REINA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Reintroduzione del voto di preferenza nell'elezione della Camera dei deputati

Presentata il 15 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si fonda sulla considerazione che la legge 4 aprile 2005, n. 47 (Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati) e la successiva legge 21 dicembre 2005, n. 270, hanno avuto il merito di realizzare un non facile contemperamento del sistema maggioritario con quello proporzionale, entrambi indispensabili in una moderna democrazia. Il primo, infatti, con l'attribuzione di un premio di maggioranza al raggruppamento politico che ha ottenuto il maggior numero di voti, consente la governabilità del Paese, ponendo l'esecutivo in grado di realizzare, con determinazione ed efficacia, la propria linea politica; il secondo consente che siano rappresentati in Parlamento anche i partiti politici ed i gruppi organizzati «minori», favorendo così una più larga partecipazione popolare. Ogni elettore, infatti, può scegliere tra i partiti ed i gruppi politici concorrenti, quello che più rappresenta le sue aspettative, le sue aspirazioni, la sua visione politica. Ciò nonostante le leggi n. 47 del 2005 e n. 270 del 2005 non possono essere considerate delle buone leggi. Infatti, togliendo la possibilità di scegliere, attraverso il voto di preferenza il candidato più rispondente al suo ideale politico, l'elettore è stato espropriato di un diritto da sempre riconosciutogli, in forme più o meno estese, conferendolo, in sua vece, in un Paese in cui, a differenza di altre moderne democrazie, i
 

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candidati non sono scelti con le cosiddette elezioni «primarie» o con altri metodi partecipativi, alle burocrazie dei partiti o dei movimenti politici. Burocrazie, in definitiva, arbitre di compilare liste di candidati e ordini di preferenze nelle liste (da cui attualmente sicuramente dipende la conoscenza in anticipo dell'esito delle elezioni) in base a princìpi non sempre manifestati e non sempre chiari e, quindi, non in linea con il principio costituzionale che riconosce ai cittadini il «diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» (articolo 49 della Costituzione).
      L'elettore, espropriato del voto di preferenza, è stato di fatto considerato un cittadino di seconda categoria, una persona incapace di compiere scelte autonome responsabili per la migliore gestione della cosa pubblica, un soggetto bisognoso di tutela, che «deve» totalmente delegare la scelta dei suoi rappresentanti ad un terzo (il partito o il movimento) che la farà, a modo suo, per lui. Con la ulteriore conseguenza che si otterranno effetti contrari a quelli che la reintroduzione del sistema proporzionale voleva conseguire. Il cittadino elettore, infatti, anziché sentirsi più vicino alle istituzioni potendo votare, nell'ambito di una coalizione, il partito o il gruppo politico che più lo rappresenta, si sentirà sempre più estraneo in quanto non soltanto non viene fatto partecipare alla scelta del candidato, salvo che non faccia parte del ristretto vertice dell'apparato, ma non potrà neanche scegliere tra i diversi candidati della lista, in quanto questi saranno «inesorabilmente» eletti secondo l'ordine scelto dal partito. A tale stato di cose può, quindi, porsi rimedio, ad avviso dei proponenti, soltanto reintroducendo il voto di preferenza. Questo è l'obiettivo che la presente proposta di legge vuole conseguire. Si è voluto lasciare inalterato l'impianto del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nella versione risultante dalle modificazioni di cui alle leggi n. 47 del 2005 e n. 270 del 2005, apportando soltanto poche correzioni, peraltro, nella maggior parte «collaudate», perché ispirate (anche nella forma) all'originaria versione del testo unico. La proposta di legge non tocca i punti fondamentali della riforma del 2005, come i collegamenti tra le liste, la indicazione del capo della forza politica, il metodo di attribuzione dei seggi, prevedendo, unicamente, con modesti ritocchi, privi di qualsiasi aggravio per l'erario, la possibilità per il cittadino elettore di esprimere il voto di preferenza. Di conseguenza, l'attribuzione dei seggi ai candidati inclusi nelle liste non avverrà più secondo l'ordine progressivo della lista in cui il candidato è collocato per volere dell'apparato, ma in base alla «cifra individuale» e cioè al numero dei voti validi presi nel collegio dal candidato.
      Sarà, quindi, nuovamente vivo l'interesse al confronto e alla competizione, allo scambio franco di opinioni, alla partecipazione, alla conoscenza dei problemi locali e nazionali su cui si basa la politica. Per rendere più comprensibile il testo dell'articolato si è preferito, anche quando la modifica del precedente testo consisteva nell'aggiunta di poche parole, riportare l'intero comma o l'intero articolo. Passando ad un esame più analitico, si rappresenta che il testo della proposta è costituito da due soli articoli (il secondo contiene le disposizioni sull'entrata in vigore della legge). L'articolo 1 è composto da un solo comma, suddiviso in più lettere.
      A tale riguardo si sottolinea che:

          1) la lettera a), inserendo il comma 2-bis dell'articolo 4 del testo unico, prevede il diritto dell'elettore di attribuire due preferenze. Si è ritenuto di indicare due preferenze in modo da consentire ai candidati di svolgere una campagna elettorale comune con riduzione delle relative spese, fermo restando, ovviamente, il limite stabilito dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

          2) le lettere b) e c) contengono modifiche formali al testo degli articoli 31 e

 

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58 del testo unico per consentire, materialmente, l'espressione delle preferenze;

          3) la lettera d) precisa che le preferenze possono essere espresse soltanto per i candidati compresi nella lista votata. Di particolare rilevanza politica è il secondo periodo del secondo comma introdotto nell'articolo 59 del testo unico, in quanto, prevedendosi che la preferenza debba essere espressa anche quando si intenda attribuirla ai primi della lista, si è voluto escludere ogni «rendita» derivante dalla posizione occupata nella lista;

          4) la lettera e) introduce l'articolo 59-bis, che riproduce l'articolo 60 del testo unico, abrogato dall'articolo 3 della legge n. 277 del 1993. Tale articolo, rispetto alla versione «originale» (quella del testo unico del 1957 al momento della sua emanazione), è stato in misura molto modesta modificato per disciplinare le modalità di esercizio del voto di preferenza ed i casi in cui tale voto e lo stesso voto di lista, possono essere dichiarati nulli o inefficaci;

          5) la lettera f) sostituisce l'articolo 68, che è stato completamente riscritto al fine di inserire nel procedimento di spoglio delle schede anche il riferimento al voto di preferenza contenuto nei commi 1 e 2 dell'articolo, abrogati dall'articolo 6, comma 25, della legge n. 270 del 2005;

          6) le lettere g), h), i) ed l) fanno riferimento ad alcuni articoli del testo unico ai quali sono state apportate modificazioni di natura formale per adeguarli al reintrodotto voto di preferenza;

          7) la lettera m) e la lettera n) prevedono rispettivamente la determinazione della cifra individuale di ogni candidato e la formazione della graduatoria dei candidati. La prima operazione è di particolare importanza perché sulla sua base viene determinato l'ordine della graduatoria prevista dall'articolo 83, comma 5-bis, sulla cui base si procede, poi, all'assegnazione dei seggi ai candidati (articolo 84);

          8) la lettera o), sostituendo l'articolo 84 del testo unico, disciplina il procedimento da seguirsi da parte dell'Ufficio centrale nazionale per l'assegnazione dei seggi alle liste e per l'individuazione dei candidati eletti, sia nella ipotesi più comune, quando il numero dei candidati compresi nella lista è superiore al numero dei seggi assegnati alla lista stessa, sia nell'ipotesi inversa in cui i candidati della lista non siano in numero sufficiente per coprire il numero dei seggi a questa assegnati;

          9) la lettera p), con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 86 del testo unico, indica le modalità di scelta per la copertura di un seggio rimasto vacante per un qualsiasi motivo. Modalità che ovviamente non possono prescindere dall'utilizzazione della graduatoria indicata alla lettera n).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Egli ha il diritto di attribuire due preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente testo unico»;

      b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni ed indicazioni»;

      c) il secondo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

          «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione»;

      d) all'articolo 59, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «L'elettore può manifestare la preferenza soltanto per i candidati della lista da

 

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lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato dall'articolo 18-bis, comma 3, siano in testa alla lista votata»;

      e) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

      «Art. 59-bis. - 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
      2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
      3. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
      4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
      5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati.
      6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse

 

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è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
      7. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci. Rimangono valide le prime»;

      f) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

          «Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto ed il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione. Passa, quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
      2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.
      3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
      4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
      5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
      6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del

 

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compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale»;

      g) il primo comma dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

          «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto»;

      h) all'articolo 71:

      1) il numero 2 del primo comma è sostituito dal seguente:

          «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) dell'articolo 76»;

      2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

          «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti»;

      i) il secondo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

          «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli»;

      l) il numero 1 del primo comma dell'articolo 76 è sostituito dal seguente:

          «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in

 

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quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75»;

      m) dopo il numero 1 del primo comma dell'articolo 77, è inserito il seguente:

          «1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato»;

      n) all'articolo 83, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

          «5-bis. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale nazionale determina, nell'ambito della medesima lista e per ogni circoscrizione, la graduatoria dei candidati disponendoli nell'ordine delle cifre individuali determinate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis).

          5-ter. A parità di cifre individuali prevale il candidato più anziano di età»;

      o) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

          «Art. 84 - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista stessa che, in ordine progressivo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.
      2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la lista stessa abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo

 

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secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis).
      3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis).
      4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. Nell'ambito della lista sorteggiata il seggio è assunto secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis).
      5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
      6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati, nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza dei pubblico»;

      p) il comma 1 dell'articolo 86 è sostituito dal seguente:

          «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».

 

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Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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