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PDL 2379

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2379



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OLIVA, LO MONTE, NERI, RAO, REINA, ANGELI, BARBIERI, BELISARIO, BURTONE, CARTA, CATONE, CHIAROMONTE, COLUCCI, DATO, D'IPPOLITO VITALE, DRAGO, FALLICA, FERRIGNO, FRANZOSO, INTRIERI, LI CAUSI, LION, LISI, LUCCHESE, LUMIA, MAZZONI, MISURACA, MORRONE, NARDUCCI, OPPI, PONZO, RICEVUTO, RUTA, SAMPERI, TESSITORE, TUCCI

Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le nuove imprese in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917

Presentata il 15 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende dotare le regioni italiane rientranti nell'obiettivo «Convergente» di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sia obiettivo 1 ai sensi dell'abrogato regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di un efficace strumento capace di attrarre investimenti privati e, dopo decenni di mancato sviluppo, contribuire a superare il divario socio-economico che affligge le regioni del Mezzogiorno d'Italia. Non è necessario soffermarci su quanto siano negativi gli indicatori economici che riguardano le regioni del sud Italia, basti qui ricordare che, tra gli altri, anche i dati forniti dalla Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) rappresentano un'Italia sempre più divisa in due, un Paese nel quale il drammatico «dualismo» centro-nord e Mezzogiorno anziché affievolirsi si rafforza sempre più.
      Dopo tanto parlare di politiche a favore dello sviluppo dell'imprenditoria nel Sud, oggi, sulla scorta delle indicazioni che provengono dall'Unione europea, è arrivato il momento di introdurre la cosiddetta «fiscalità
 

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di vantaggio». L'intervento legislativo di cui siamo promotori mira a richiamare investitori privati attraverso condizioni fiscali particolarmente favorevoli che possano compensare la grave carenza di infrastrutture e di servizi, che fino ad oggi ha costituito un freno per la nascita di nuove imprese nel sud d'Italia. Si tratta di prevedere, per un periodo di cinque anni, prorogabili di altri cinque anni in presenza di ulteriori investimenti, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle società per le imprese che sorgeranno nelle regioni interessate dalla presente proposta. Un tale strumento mira a rendere effettivo all'interno dell'Unione europea quel «level playing field» che da più parti è invocato e a cui si riferiscono copiosi documenti ufficiali delle istituzioni europee.
      La presente proposta di legge trova il suo fondamento in una considerazione di fondo: perché vi sia sviluppo in aree arretrate è necessario che queste siano messe nelle stesse condizioni delle regioni che, per fattori geografici, storici, sociali o semplicemente inerenti alla loro dotazione di infrastrutture, si prestano maggiormente alla nascita di nuove imprese. Ecco perché, opportunamente, si è affermato che più che di «fiscalità di vantaggio» è opportuno parlare di «fiscalità compensativa». Il vantaggio per le imprese che saranno costituite nelle regioni italiane rientanti nel citato obiettivo «Convergente» non altererà la concorrenza, ma servirà a controbilanciare i tanti fattori di arretratezza - in primo luogo in termini di infrastrutture - che fino ad oggi hanno scoraggiato investitori italiani e stranieri dalla localizzazione di attività produttive nelle regioni interessate dalla presente proposta di legge.
      Non sfugge a nessuno che, tra l'altro, le modifiche introdotte dalla presente proposta di legge all'articolo 73 dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono contribuire in maniera significativa al generale sviluppo economico delle regioni coinvolte, favorendo un processo di emersione di imprese che hanno sino ad oggi operato in nero e la creazione di opportunità di lavoro per i giovani.
      L'Unione europea già da anni si è adoperata per una forte azione a favore delle regioni in ritardo di sviluppo al fine di promuovere la ripresa economica. Il trattato istitutivo della Comunità europea prevede esplicitamente, all'articolo 87, paragrafo 3, che possano essere considerati compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». Per espresso riconoscimento dell'Unione europea rientrano tra queste regioni anche quelle rientranti prima nel citato obiettivo 1 e attualmente nell'obiettivo «Convergente», e conseguentemente, sono da ritenere compatibili con la normativa comunitaria gli interventi normativi che prevedano aiuti di Stato in favore del Mezzogiorno d'Italia.
      Va considerato, d'altra parte, che il Parlamento europeo, sulla base del parere espresso dal relatore Gunnar Hokmark, nella risoluzione 2005/2165 (INI) sulla riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, ha indicato espressamente la «fiscalità di vantaggio» come una delle possibili modalità attraverso le quali sono consentiti aiuti regionali.
      In base alle considerazioni svolte e sulla base dell'autorevole presa di posizione del Parlamento europeo, la presente proposta di legge intende porsi attraverso l'introduzione della «fiscalità di vantaggio», legittimamente e in coerenza con il «Sistema Europa», come un tassello fondamentale per favorire lo sviluppo socio-economico delle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti modificazioni.

          a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 aventi sede nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, i cui impianti produttivi sono insediati nei territori delle medesime regioni. L'esenzione ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti.
      1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea».

      2. Le disposizioni dell'articolo 73, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008.


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