Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato

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PDL 2852-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2852-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

di concerto con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

con il ministro della difesa
(PARISI)

con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE CASTRO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PECORARO SCANIO)

e con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria

Presentato il 2 luglio 2007

(Relatore: DI GIOIA)


NOTA:  La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), in data 17 luglio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2852 e rilevato che:

                reca un contenuto eterogeneo, il cui elemento unificante è esclusivamente ravvisabile nell'intento di utilizzare le maggiori entrate tributarie per l'anno 2007 per la copertura di misure da esso disposte; a tale generica finalità sono peraltro estranee le disposizioni in materia di personale militare (articolo 10) e di riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi (articolo 16); analogamente, l'articolo 9, dedicato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali - anche in ragione dei precedenti interventi disposti, nella maggior parte dei casi, con provvedimenti d'urgenza ad hoc - non appare direttamente riconducibile al quadro delle disposizioni in materia finanziaria cui si riferisce, in via esclusiva, il titolo del decreto-legge;

                nell'individuare in modo diretto gli obiettivi cui sono destinate le risorse, rinvia frequentemente a provvedimenti successivi di carattere attuativo; per talune disposizioni, che subordinano a questi ultimi il prodursi degli effetti finali, il requisito della «immediata applicabilità», previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, non appare pertanto pienamente soddisfatto, dal momento che gli effetti immediati sembrano limitarsi ad una mera funzione organizzatoria di procedimenti (in particolare si vedano gli articoli 5, comma 3, 6, 9 e 11, comma 2); in altri casi, ai successivi provvedimenti sono rimesse modalità attuative anche di particolare rilievo: ad esempio, l'articolo 4 prevede un decreto del Ministro dell'economia che fissi criteri e modalità per i rimborsi ivi previsti; l'articolo 5, in materia pensionistica, affida ad un decreto del Ministro del lavoro la determinazione degli incrementi, nonché delle modalità e dei termini di corresponsione; il comma 7 dell'articolo 6 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio la determinazione delle modalità di erogazione del Fondo ivi istituito; l'articolo 16 introduce una procedura di delegificazione per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

                ripropone all'articolo 15, comma 6, una disposizione analoga a quella già introdotta dall'articolo 1, comma 336, della legge finanziaria per il 2006 (n. 266 del 2005) e dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 137/2007 della Corte Costituzionale, sollevando forti dubbi in ordine alla compatibilità di tali contenuti normativi con i limiti fissati dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, ed in particolare con la norma secondo cui il Governo non può, mediante decreti-legge, «ripristinare l'efficacia di disposizioni

 

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dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento»;

                adotta in alcuni casi espressioni imprecise: ad esempio, il comma 2 dell'articolo 2 reca l'espressione «l'esclusione delle spese di investimento è commisurata» che andrebbe modificata facendo riferimento all' «entità delle spese di investimento escluse dal computo»; l'articolo 5, comma 3, lettera b), usa la formula «corso legale di laurea» che dovrebbe sostituirsi con l'espressione «durata legale del corso di laurea»; l'articolo 5 individua come obiettivo i «miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni», e quello di «migliorare la misura dei trattamenti pensionistici»;

                la tecnica della novellazione, agli articoli 6, comma 6, 9, comma 12, 15, commi 3, 4 e 5, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica; in particolare, appare opportuna una riformulazione della novella di cui all'articolo 6, comma 6, come integralmente sostitutiva dell'articolo 1, comma 153, della legge finanziaria 2007, anche in considerazione del fatto che la formulazione attuale sembra presentare problemi di coordinamento con la parte non modificata del citato comma 153;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            si verifichi la coincidenza tra il contenuto dell'articolo 15, comma 6, e la disposizione dell'articolo 1, comma 336, della legge n. 266 del 2005, procedendo in caso positivo alla soppressione della norma in esame, in quanto essa risulterebbe incompatibile con il limite di contenuto dei decreti-legge previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 136 della Costituzione, stabilisce che «il Governo non può, mediante decreto-legge (...) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento»;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            sia valutata la soppressione dell'articolo 16, comma 1 - ove si novella il comma 989 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007,

 

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al fine di introdurre un'autorizzazione al Governo per l'adozione, entro il 30 ottobre 2007, di un regolamento di delegificazione «volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi» - atteso che esso realizza l'effetto, in assenza di alcuna elencazione delle norme generali regolatrici della materia, di rimettere alla normazione secondaria l'integrale regolazione di un settore della disciplina tributaria, oggetto di riserva relativa di legge ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione;

            al comma 2 del medesimo articolo - che introduce un nuovo comma 989-bis nella citata legge finanziaria per il 2007, al fine di autorizzare l'adozione di un decreto ministeriale per «rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento» - si valuti l'idoneità dello strumento normativo ivi previsto ad incidere sull'attuale quadro normativo di rango primario, e si proceda ad un coordinamento con il comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 (che consente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, l'istituzione di ulteriori autorità portuali, ove sussistano particolari condizioni);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            si proceda a definire con maggiore precisione i contenuti del decreto previsto dall'articolo 5, comma 2 - cui è rimessa la concreta definizione dei criteri di determinazione dell'incremento dei trattamenti pensionistici, nonché di modalità e termini di corresponsione dei medesimi - atteso che il comma 1 dell'articolo in esame individua la platea dei soggetti beneficiari dell'incremento tra i percettori di trattamenti pensionistici «il cui importo complessivo annuo (...) non superi quello massimo determinato ai sensi del comma 2», mentre il comma 2 non si riferisce espressamente alla determinazione di tale importo massimo.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2 - ove si interviene a ridefinire le voci su cui computare il cosiddetto «patto di stabilità interno» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una espressa novella delle disposizioni della legge finanziaria per il 2007 concernenti il patto di stabilità interno per le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (commi 676-695 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2007);

            all'articolo 11, comma 2 - che estende all'anno accademico 2007-2008 l'applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare

 

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il citato articolo 1-sexies, che, a sua volta estendeva all'anno accademico 2006-2007 la disciplina dettata dall'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, sebbene la disposizione fosse stata espressamente (ma forse erroneamente) abrogata dalla legge n. 230 del 2005;

            all'articolo 12, comma 4 - che dispone una proroga (rectius: differimento) del termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 300 del 2006 (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra il regolamento previsto nel citato comma 8 ed il decreto ministeriale che invece è previsto al comma 1 dell'articolo in esame, in quanto i contenuti dei due provvedimenti appaiono reciprocamente sovrapporsi;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 1 - che novella i commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, al fine di regolare i trasferimenti erariali ai comuni «sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare che tale certificazione è predisposta dal medesimo comune interessato, come sembrerebbe desumersi dal comma 5 dell'articolo in esame (che però non entra a far parte del testo di legge novellato);

            all'articolo 6, comma 7 - ove si istituisce il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare le aree geografiche ivi individuate, eventualmente specificando province e comuni potenzialmente interessati;

            all'articolo 13, comma 1 - ove si autorizza lo sblocco di risorse vincolate sul trattamento di fine rapporto «nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759», della legge finanziaria per il 2007 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità del richiamo normativo, visto che il citato comma 759 dispone un mero accertamento a cadenza trimestrale.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            si considerino con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono - in ragione delle peculiarità dello strumento - che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo. La ratio della citata norma, oltre che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione,

 

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mira ad evitare che nei decreti-legge possano confluire interventi che, sulla base di indici intrinseci ed estrinseci, quali l'epigrafe, il preambolo ovvero il contenuto prevalente dell'articolato (come sottolineato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 171/2007), non siano intrinsecamente correlati alle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza nelle fattispecie concreta.


PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

            esaminato il disegno di legge n. 2852, di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono essenzialmente riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera e), della Costituzione;

            considerato, al riguardo, che in base al terzo comma dello stesso articolo 117, l'«armonizzazione dei bilanci pubblici e (il) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, e che tale ambito è altresì richiamato dalla stessa Costituzione, all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

            osservato inoltre che, con riferimento alle altre disposizioni del decreto-legge, rilevano ulteriori ambiti materiali, anche in relazione al rifinanziamento di autorizzazioni di spesa già previste dalla legislazione vigente in diversi settori. In particolare, assumono rilievo le materie «previdenza sociale», che la lettera o) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «difesa e Forze armate», che le lettere a) e d) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché «ordinamento e organizzazione amministrativa

 

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dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato, inoltre, che l'articolo 6, comma 7, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un fondo destinato alla «valorizzazione e promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale», demandando la decisione circa le modalità di erogazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

            considerato, al riguardo, che la disposizione pare doversi inscrivere nell'ambito degli interventi e finanziamenti speciali in favore di determinati enti territoriali che, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, possono considerarsi legittimi solo qualora siano destinati a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali, a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

            rilevato, infine, che l'articolo 15, comma 6, che istituisce il Fondo per l'accesso al credito dei giovani, contiene previsioni analoghe a quelle di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 18-27 aprile 2007, n. 137;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

        sia soppresso il comma 6 dell'articolo 15.

(Parere espresso l'11 luglio 2007).

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2852, di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti, in materia finanziaria;

            richiamato il parere espresso da questo Comitato l'11 luglio scorso sul testo originario del provvedimento;

            rilevato che l'articolo 8-bis introdotto dalla Commissione di merito reca disposizioni concernenti le modalità di concessione di incentivi alle imprese, che possono ricondursi - in base agli orientamenti della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 14 e 272 del 2004 e n. 175/2005) - alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in

 

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quanto si tratta di misure di rilevanza macroeconomica e di carattere complessivo che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;

            rilevato che le restanti modifiche introdotte dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente non incidono su materie nuove rispetto a quelle già contemplate dal testo originario dei provvedimento;

            ricordato che l'articolo 6, comma 7, nel testo originario prevedeva l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un fondo destinato alla valorizzazione e promozione delle realtà socioeconomiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, mentre il nuovo testo destina il predetto fondo a tutte le zone di confine tra le regioni, attribuendone una specifica quota ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;

            ricordato, al riguardo, che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di enti locali determinati, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

            rilevato, infine, che la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 15 non è tale da superare i rilievi evidenziati nel precedente parere con riferimento all'istituzione di un fondo per il credito ai giovani,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            sia soppresso il comma 6 dell'articolo 15;

e con la seguente osservazione:

            verifichi la Commissione di merito l'opportunità di determinare più puntualmente gli enti locali destinatari nonché le finalità del fondo di cui all'articolo 6, comma 7, in modo da assicurarne la compatibilità con quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

(Parere espresso il 17 luglio 2007).


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERI DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2852, che converte in legge il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            rilevata, in linea di principio, l'opportunità che le disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali siano oggetto di specifici provvedimenti legislativi, anche al fine di consentirne il più organico esame parlamentare;

            preso atto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, ai fini dell'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria sino al 2007;

            segnalata, al riguardo, l'esigenza che il predetto contributo, essendo su base annua, possa essere assicurato per il futuro con maggiore regolarità in virtù di un'adeguata previsione finanziaria, senza che abbiano a ripetersi i gravi ritardi verificatisi per il passato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso l'11 luglio 2007).

      La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo, risultante dall'approvazione di emendamenti, del disegno di legge n. 2852, che converte in legge il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            valutato positivamente l'inserimento, nell'elenco n. 1 di integrazione delle autorizzazioni di spesa, dell'importo di dieci milioni di euro per gli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 17 luglio 2007).
 

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PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n 81, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria» (n. 2852 Governo);

            premesso che:

                il citato decreto-legge dispone l'utilizzo delle maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007, al fine di fare fronte ad alcune urgenti situazioni di sofferenza sul lato della spesa, suscettibili di generare difficoltà operative per le amministrazioni centrali e gli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia ad alcune missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario e di intervenire a sostegno di diversi settori dell'economia;

                rilevata, in linea di principio, l'opportunità che le disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali siano oggetto di specifici provvedimenti legislativi, anche al fine di renderne più organico il relativo esame parlamentare;

            considerato che:

                il predetto decreto-legge conferma l'esclusione delle indennità di missione del personale militare impiegato nelle citate missioni dall'applicazione della riduzione del 20 per cento di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

                tale esclusione potrebbe essere estesa anche al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, di cui alla legge n. 642 del 1926;

                potrebbe essere riconosciuta al Ministero della difesa, analogamente a quanto disposto per altri Ministeri dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge, la possibilità di liberare parte delle risorse accantonate, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, anche al fine di compensare gli effetti che comporta sullo strumento militare lo svolgimento di missioni umanitarie e internazionali;

                preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 10, pur essendo applicate con effetto retroattivo, non incidono su promozioni già effettivamente attribuite, in quanto non è stato ancora ultimato l'iter amministrativo relativo all'assegnazione delle promozioni al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare che avrebbero dovuto decorrere dal 1o luglio 2007;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            si valuti l'opportunità di estendere, anche al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero di cui alla legge n. 642 del 1926, l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

            si valuti l'opportunità di riconoscere al Ministero della difesa, analogamente a quanto previsto per altri Ministeri dall'articolo 7, comma 2, la possibilità di liberare parte delle risorse accantonate, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, anche al fine di compensare gli effetti che comporta sullo strumento militare lo svolgimento di missioni umanitarie e internazionali.


PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2852, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            sottolineato come il decreto-legge, per la prima volta nella recente esperienza di finanza pubblica, non operi una manovra correttiva sul versante delle entrate, ma distribuisca risorse aggiuntive per finalità di notevole rilievo sociale, e riduca al tempo stesso il saldo netto da finanziare per il 2007 di circa 4,2 miliardi di euro, portando in tal modo il livello di indebitamento tendenziale in rapporto al Prodotto interno lordo dal 2,8 per cento al 2,5 per cento;

            sottolineata l'esigenza di rivedere le previsioni relative all'esclusione dal patto di stabilità interno, per i comuni e le province, delle spese di investimento finanziate attraverso l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, incrementando l'ammontare delle risorse escluse dal patto di stabilità interno, a fronte dei circa 5,5 miliardi di euro complessivi di avanzi di amministrazione registrati dagli enti locali, nonché di assicurare maggiore proporzionalità tra l'intervento in favore degli enti locali di cui all'articolo 2 e quello di cui al comma 2 dell'articolo 7, che opera il disaccantonamento, a favore di alcune amministrazioni statali, di

 

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somme precedentemente accantonate dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 nella misura complessiva di 4.572 milioni di euro nel 2007;

            rilevata, con riferimento all'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina relativa alla riduzione dei trasferimenti erariali a fronte delle maggiori entrate a titolo di imposta comunale sugli immobili derivanti dalla revisione del catasto rurale e dalla revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite in talune categorie del catasto urbano, l'opportunità di verificare la quantificazione, operata dal comma 5 del medesimo articolo 3, dei maggiori oneri sopportati dai comuni a seguito delle anticipazioni di cassa eventualmente attivate in conseguenza delle minori disponibilità di bilancio;

            evidenziato come i commi 2 e 3 dell'articolo 15 prevedano che i contribuenti interessati all'aggiornamento del catasto terreni possano regolarizzare la propria posizione relativamente all'inosservanza, nel 2006, delle disposizioni per l'aggiornamento dei redditi fondiari, versando il tributo dovuto, comprensivo degli interessi di mora, ed esclusa ogni sanzione, entro il 30 novembre 2007, e proroghino fino al 30 settembre 2007 il termine per la presentazione del ricorso avverso l'aggiornamento dei redditi catastali dei terreni, venendo in tal modo incontro a talune preoccupazioni circa il completamento del predetto processo di aggiornamento, delle quali si è fatta interprete la stessa Commissione Finanze, che ha approvato, in un testo unificato, in congiunta con la Commissione Agricoltura, le risoluzioni 7-00172 Misuraca e 7-00195 Zucchi;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge, il quale esclude dal patto di stabilità interno, per i comuni e le province, le spese di investimento finanziate attraverso l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare l'ammontare delle risorse escluse dal patto di stabilità interno, le quali non sembrano attualmente in grado di consentire, soprattutto per i comuni di dimensioni medio-piccole, l'effettiva attivazione di iniziative di investimento, di rivedere il meccanismo di ripartizione di tali risorse tra gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, nonché di assicurare maggiore proporzionalità tra tale intervento e quello, in favore di alcune amministrazioni statali, di cui al comma 2 dell'articolo 7, che opera il disaccantonamento, nel 2007, di circa 1,9 miliardi di euro precedentemente accantonati dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006;

            b) con riferimento all'articolo 3, il quale riduce i trasferimenti erariali a fronte delle maggiori entrate a titolo di imposta comunale sugli immobili derivanti dalla revisione del catasto rurale e dalla

 

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revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite in talune categorie del catasto urbano, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione del comma 5 del medesimo articolo 3, prevedendo che le risorse poste a compensazione dei maggiori oneri per i comuni a seguito delle anticipazioni di cassa eventualmente attivate in conseguenza delle minori disponibilità di bilancio, siano pari, per ciascun comune, alle effettive esigenze.

(Parere espresso l'11 luglio 2007).

      La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2852, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

            1) provveda la Commissione di merito a coordinare la formulazione del comma 3-ter dell'articolo 15, il quale proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2007 il termine, di cui all'articolo 2, comma 38, del decreto-legge n. 262 del 2006, entro il quale devono essere dichiarati al catasto i fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, con il disposto del nuovo comma 3-octies del medesimo articolo, che fissa un nuovo termine di accatastamento al 30 novembre, qualora i proprietari dei fabbricati siano cittadini italiani residenti all'estero, sopprimendo il comma 3-ter ovvero uniformando il nuovo termine al 30 novembre;

            2) provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione dell'articolo 15, inserendo un nuovo comma, nel quale prevedere che: al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, d'intesa con i soggetti interessati, procede immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, prevedendo in particolare che l'eventuale applicazione di penali sia disposta nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità al danno erariale arrecato;

e con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se sussistano effettivamente le risorse finanziarie per la rimodulazione dei coefficienti di calcolo della

 

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quota di spese per investimento effettuate dalle province e dai comuni escluse dai saldi ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno.

(Parere espresso il 17 luglio 2007).


PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
        premesso che:

            l'esigenza di risanamento dei conti pubblici è un tutt'uno con quella di sviluppo e modernizzazione del Paese e che scuola, università e ricerca, cultura, innovazione tecnologica si caratterizzano come priorità per andare in questa direzione per garantire pari opportunità tra i cittadini;

            se il debito pubblico fosse ridotto della metà sarebbero disponibili 35 miliardi di euro l'anno per lo sviluppo;

            una crescita più alta richiede coesione, equità sociale ed un welfare moderno intergenerazionale, più rispondente alle nuove esigenze indicate dai cambiamenti sociali, sia dal punto di vista delle famiglie, sia da quello, non meno importante, della persona;

            appare rilevante la scelta di attuare il titolo V della Costituzione di concerto con le regioni e le autonomie locali, per la revisione del sistema di finanziamento degli enti territoriali e la qualificazione della spesa;

            l'articolo 6, comma 8, reca un'autorizzazione di spesa di 65 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, finalizzati alle esigenze di edilizia universitaria;

            il comma 1 dell'articolo 7 provvede ad integrare alcune autorizzazioni di spesa per complessivi 764,2 milioni di euro nel 2007, prevedendo 10 milioni per il Fondo per l'edilizia universitaria; 5 milioni per il Fondo ordinario delle università; 10 milioni per le borse di studio post lauream;

            il comma 2 dell'articolo 7 rende disponibili le somme accantonate per il 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge

 

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finanziaria per il 2007 ripristinando: nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione le risorse relative al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (18,6 milioni) e al Fondo da destinare alle scuole non statali (9,2 milioni); nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, le risorse del Fondo unico da ripartire per gli investimenti nel patrimonio culturale (23,7 milioni), del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (2,5 milioni), delle quote del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica (5,3 milioni complessivi) e per il sovvenzionamento delle attività circensi (0,6 milioni), nonché i contributi a favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza (0,5 milioni) e del Centro nazionale libro parlato (0,3 milioni complessivi); nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse del Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (15,3 milioni) e alle borse di studio (20,3 milioni), i contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti (6,8 milioni) e le risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (112,8 milioni);

            l'articolo 11 reca disposizioni in materia di personale delle scuole e delle università, autorizzando, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 180 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi del personale docente tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche ed estendendo all'anno accademico 2007-2008 le disposizioni applicate nel corrente anno accademico in materia di affidamento e supplenze di insegnamenti universitari secondo le quali i professori e ricercatori interessati operano a titolo gratuito nei limiti dell'impegno orario complessivo loro spettante;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 12 luglio 2007).

      La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2852, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 17 luglio 2007).
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2852, recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            valutato positivamente il complesso del provvedimento, reso possibile dal netto miglioramento dei conti pubblici, che sono stati riportati in situazione di ragionevole equilibrio grazie alla manovra di bilancio 2007, e con il quale il Governo comincia ad affrontare alcune criticità sul fronte della spesa, utilizzando una parte delle risorse derivanti dal cosiddetto «extra-gettito» a beneficio dei fondamentali aggregati di spesa relativi alle pensioni più basse, alla ricerca e alle infrastrutture;

            segnalata positivamente la scelta effettuata dal Governo di elevare, per l'anno 2007, le risorse a disposizione dell'ANAS, assicurando così la prosecuzione e il completamento di importanti interventi infrastrutturali, e ponendo rimedio alle misure restrittive adottate dal precedente Governo nella finanziaria per il 2006 che avevano determinato il rischio concreto del blocco dei cantieri;

            apprezzata la destinazione di ulteriori, ingenti risorse per l'anno in corso a beneficio del Fondo per gli interventi del Servizio nazionale della protezione civile, per iniziative volte a risolvere la situazione di grave inquinamento ambientale nella città di Messina, provocata dall'enorme volume di traffico generato prevalentemente da mezzi pesanti e leggeri provenienti o diretti verso il continente;

            apprezzato, altresì, l'aumento previsto all'articolo 7, comma 1, delle risorse a disposizione del Fondo per la protezione civile, previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991;

            rilevato, a tal proposito, che la citata disposizione assegna 80 milioni di euro, per l'anno 2007, al citato Fondo e che il Governo ha fatto presente - intervenendo nella seduta della V Commissione del 10 luglio scorso - che quanto indicato nella relazione tecnica è da considerare un errore materiale, in quanto le risorse in questione sono destinate ad interventi di protezione civile che possono essere utilizzate per varie emergenze;

            rilevato, peraltro, che il Governo, in seguito all'approvazione da parte della Camera dell'ordine del giorno n. 9/2826/95, si è impegnato ad adottare nell'ambito delle proprie competenze, le opportune iniziative volte ad escludere che i costi derivanti da oltre un decennio

 

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di emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania siano posti a carico dei comuni e dei cittadini danneggiati da questa medesima emergenza;

            rilevato, al contempo, che la citata disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, prevede lo stanziamento di 100 mila euro per il 2007, per far fronte alle spese di funzionamento del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche e che, anche in questo caso, il Governo ha comunicato che - per un errore materiale - tale stanziamento sarebbe diretto anche a sostenere le spese di funzionamento dell'osservatorio dei servizi idrici, che invece fa ormai parte integrante della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

            valutato positivamente che, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state integralmente ripristinate risorse pari a 4,4 milioni di euro per la difesa del mare e risorse pari a 10,5 milioni di euro come contributo all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e che, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture sono stati interamente sbloccati 18 milioni di euro del Fondo per le opere strategiche di interesse nazionale;

            apprezzato che nel provvedimento in esame vengono previste anticipazioni di tesoreria che consentono di utilizzare nell'anno in corso somme aggiuntive pari a 1,5 milioni di euro per l'efficienza energetica nell'edilizia e pari a 7,5 milioni di euro per l'insediamento delle infrastrutture strategiche energetiche;

            valutate positivamente le norme contenute nell'articolo 15 del decreto-legge, che prorogano taluni termini in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rispondendo - in tal modo - a richieste largamente condivise dagli operatori del settore, al fine di consentire la creazione delle condizioni più opportune per l'effettiva applicazione del nuovo regime previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2005;

            considerato, infine, che il provvedimento interviene altresì su alcune, importanti, proroghe in materia ambientale e che esso potrebbe risultare la sede idonea per portare a soluzione ulteriori questioni di rilievo su tale materia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) occorre che la Commissione di merito chiarisca l'esatta destinazione degli stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 1, richiamati in premessa, e che - con riferimento specifico all'integrazione del Fondo per la protezione civile, soprattutto se destinato, anche in parte, all'emergenza rifiuti in Campania - siano forniti chiarimenti anche circa le modalità con le quali il Governo intende

 

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dare seguito all'ordine del giorno n. 9/2826/95 approvato dalla Camera dei deputati, in sede di approvazione definitiva del decreto-legge n. 61 del 2007;

            b) valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di integrare il testo del decreto-legge con l'eventuale proroga - necessaria per consentire al Governo di completare il proprio lavoro correttivo - della data di entrata in vigore della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché con la possibile indicazione di un periodo transitorio nell'ambito della disciplina autorizzatoria in materia di rifiuti, che consenta il graduale adeguamento alle modifiche recentemente introdotte alla normativa vigente dal regolamento (CE) n. 1013/2006, recante la disciplina dell'importazione di rifiuti.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria» (n. 2852 Governo);

            condivisa l'opportunità, con riferimento all'articolo 6, comma 4, che la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), sia accompagnata dalla previsione di un adeguato contributo finanziario, finalizzato allo sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo;

            condivisa l'esigenza, all'articolo 8, comma 1, di disporre un'integrazione di 250 milioni di euro, per l'anno 2007, delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di fare fronte, in diversa misura, agli oneri di servizio pubblico sostenuti da Ferrovie dello Stato, Poste italiane, ANAS e ENAV in relazione agli obblighi derivanti dai contratti con le amministrazioni vigilanti;

            considerata positivamente, allo stesso articolo 8, comma 3, la previsione di un ulteriore contributo di 700 milioni di euro per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che si aggiunge all'autorizzazione di spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 già

 

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disposta a tale fine dall'articolo 1, comma 974, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

            preso atto che l'articolo 12, comma 3, è volto a dare attuazione alle decisioni della Commissione europea 93/496/CE e 97/270/CE, nonché alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee 29 gennaio 1998 e 19 maggio 1999, che hanno disposto la restituzione dei crediti di imposta concessi agli autotrasportatori negli anni 1992, 1993 e 1994, in quanto configurati come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, rinviando a tale fine alle disposizioni già all'uopo recate dal decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96 e, quanto alle modalità attuative, ad un decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

            considerata inoltre, sempre con riferimento all'articolo 12, comma 3, l'opportunità che, in analogia a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 36 del 2002, come convertito dalla legge n. 96 del 2002, il sopra menzionato decreto del Ministro dei trasporti provveda altresì ad individuare i soggetti tenuti alla restituzione delle somme indebitamente loro erogate per gli anni 1992, 1993 e 1994, indicando inoltre, in corrispondenza di ciascun nominativo, gli importi dovuti, sia nel loro ammontare complessivo che suddivisi per anno di riferimento;

            tenuto conto che il 30 giugno 2007 è decorso infruttuosamente il termine previsto dall'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per l'emanazione del regolamento recante le modalità di utilizzazione del «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e che, per tali ragioni, l'articolo 12, comma 4, del provvedimento in esame proroga al 30 settembre 2007 il predetto termine;

            rilevato tuttavia che l'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 300 del 2006 dispone che, in caso di mancata emanazione del regolamento nel termine ivi prescritto, e, quindi, entro il 30 giugno 2007, le somme in dotazione al Fondo sono interamente destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e quindi alla riduzione dei premi INAIL per i lavoratori delle imprese di autotrasporto;

            rilevato in proposito che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 2 luglio 2007 e che, conseguentemente, il già citato articolo 12, comma 4, ha disposto la proroga di un termine già scaduto, senza peraltro procedere ad una novella della relativa disposizione;

            considerata in particolare l'esigenza che siano chiariti i termini di applicabilità del citato articolo 6, comma 8, secondo periodo e,

 

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quindi, se l'effetto della finalizzazione delle somme in dotazione al Fondo alla riduzione dei premi INAIL per i lavoratori delle imprese di autotrasporto si sia già prodotto a seguito della mancata emanazione, entro il 30 giugno 2007, del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, ovvero se la proroga di tale termine al 30 settembre 2007 determini, conseguentemente, il differimento a questa nuova data anche dell'applicabilità di quanto disposto dal secondo periodo dello stesso comma 8 dell'articolo 6;

            considerato, inoltre, che il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha autorizzato il Governo ad adottare, un regolamento ministeriale volto a dare attuazione all'autonomia finanziaria delle autorità portuali, sia con riguardo alla disciplina delle tasse e dei diritti marittimi e sia rispetto ai criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione;

            rilevato in proposito che l'articolo 16, comma 1, è volto a novellare il predetto comma 989, al fine di prorogare, al 30 ottobre 2007, il termine, ormai decorso, originariamente stabilito per l'emanazione del regolamento ivi previsto, nonché di specificare i criteri direttivi per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi e, infine, di disporre che tale provvedimento venga emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

            ritenuto tuttavia incongruo che, a fronte di tale condivisibile novella circa la natura giuridica del provvedimento da adottare ai sensi del predetto comma 989, il nuovo comma 989-bis, contestualmente introdotto dal medesimo articolo 16, comma 1, del provvedimento in esame, continui invece a prevedere che l'emanazione del regolamento concernente i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione debba invece avere luogo ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi sotto forma di mero decreto ministeriale, laddove è evidente che anche tale materia, al pari di quella oggetto del novellato comma 989 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, risulta disciplinata da disposizioni di rango legislativo, che possono conseguentemente essere modificate solo per il tramite di regolamenti di delegificazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

            considerato, a tale ultimo proposito, che la definizione di nuovi criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, attualmente disciplinati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituisce questione di particolare rilevanza e che, pertanto, appare necessario che il regolamento di cui al nuovo comma 989-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

 

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per il 2007), sia emanato previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) provveda la Commissione di merito a modificare l'articolo 16, comma 1, capoverso «comma 989-bis», al fine di prevedere che anche il regolamento concernente i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione venga emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi tramite decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e non ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17, atteso che la materia che è oggetto di tale provvedimento, al pari di quella di cui al regolamento previsto dal novellato comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), risulta disciplinata da disposizioni di rango legislativo, che possono conseguentemente essere modificate solo per il tramite di regolamenti di delegificazione;

            2) sempre con riferimento all'articolo 16, comma 1, capoverso «comma 989-bis», sia previsto che, ai fini dell'emanazione del regolamento per la definizione di nuovi criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, sia previamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 12, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità che il decreto del Ministro dei trasporti ivi previsto rechi anche l'individuazione delle imprese tenute alle restituzione delle somme indebitamente loro erogate per gli anni 1992, 1993 e 1994, indicando, in corrispondenza di ciascuna di esse, gli importi dovuti, sia nel loro ammontare complessivo che suddivisi per anno di riferimento, in analogia a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96;

            b) valuti inoltre la Commissione di merito, con riguardo all'articolo 12, comma 4, l'opportunità di chiarire se la proroga al 30 settembre 2007 del termine, infruttuosamente decorso, per l'emanazione del regolamento recante le modalità di utilizzazione del «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica» di cui all'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, determini il conseguente differimento a questa nuova data anche dell'applicabilità di quanto disposto dal secondo periodo dello stesso comma

 

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8 dell'articolo 6, ai fini della destinazione delle somme in dotazione al Fondo alla riduzione dei premi INAIL per i lavoratori delle imprese di autotrasporto.


PARERI DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (n. 2852);

            considerato che il decreto-legge in esame dispone l'utilizzo della maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007 (cosiddetto extra-gettito) al fine di fare fronte ad alcune urgenti situazioni di sofferenza sul lato della spesa, suscettibili di generare difficoltà operative per le amministrazioni centrali e gli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario e di intervenire a sostegno di alcuni settori dell'economia;

            rilevato che il comma 2 dell'articolo 7 dispone il «disaccantonamento», per l'anno 2007, di parte delle risorse accantonate e rese indisponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 e che, per i capitoli di spesa di competenza della Commissione, l'importo «disaccantonato» di maggiore consistenza riguarda i 404,4 milioni di euro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Ministero dello sviluppo economico, unità previsionale di base 6.2.3.12, cap. 8425);

            segnalato altresì che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono state, inoltre, integralmente ripristinate le risorse relative al contributo all'ENEA (24,6 milioni) e agli interventi agevolativi per il settore aeronautico (2,3 milioni);

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) si evidenzia l'opportunità che le risorse rivenienti dalle maggiori entrate per l'anno in corso (il cosiddetto extra-gettito) siano maggiormente concentrate verso le seguenti direttrici di impiego: adozione di politiche sociali a sostegno delle fasce più deboli della

 

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popolazione; supporto ai processi di innovazione e rilancio del sistema produttivo del Paese; ulteriore sforzo per l'abbattimento del debito;

            b) si sottolinea la necessità che le previsioni relative alle maggiori entrate stimate per il prossimo triennio siano basate su certezza e affidabilità dei flussi finanziari come premessa per avviare una politica di riduzione della pressione fiscale a partire dalle fasce economicamente più deboli;

            c) appare opportuno che il Ministro dello sviluppo economico illustri in Commissione le finalità delle maggiori risorse derivanti dai disaccantonamenti disposti ai sensi dell'articolo 7 del decreto destinate a capitoli di spesa del suo Ministero.

(Parere espresso l'11 luglio 2007).

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (n. 2852) comprendente le modifiche apportate dalla V Commissione;

            esaminato in particolare l'articolo aggiuntivo concernente disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e crisi di impresa;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            appare opportuno che il Ministro dello sviluppo economico riferisca tempestivamente in Commissione in merito alle modifiche apportate al complesso della normativa recante incentivi alle imprese e al loro relativo stato di attuazione.

(Parere espresso il 17 luglio 2007).


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale, il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

 

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            valutato favorevolmente l'obiettivo del decreto legge che dispone l'utilizzo delle maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007 al fine, tra l'altro, di fare fronte ad alcune urgenti situazioni di sofferenza sul lato della spesa, suscettibili di generare difficoltà operative per le amministrazioni centrali e gli enti locali;

            valutata positivamente la nuova formulazione dell'articolo 5 recante interventi in materia pensionistica, che tiene in considerazione il contenuto dell'accordo siglato tra il Governo e le parti sociali;

            rilevato che il nuovo testo stabilisce direttamente l'entità degli incrementi dei trattamenti pensionistici più bassi e i requisiti dei soggetti aventi diritto a tali benefici; considerato che l'articolo 5, anche nella nuova formulazione, prevede disposizioni per il miglioramento del meccanismo di perequazione per le pensioni di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell'A.G.O;

            rilevato che il comma 8 dell'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative relative al riscatto degli anni del corso legale di laurea e alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, in modo da migliorare i trattamenti pensionistici di un'ampia platea di soggetti tra i quali, in particolare, i giovani in quanto più direttamente interessati, da un lato, dal regime contributivo e, dall'altro, dai processi di modifica del mercato del lavoro e dalle nuove tipologie flessibili, ovvero non standard, di lavoro;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERI DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2852 Governo di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso l'11 luglio 2007).
 

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        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2852 Governo di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 17 luglio 2007).


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2852 Governo, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            considerato che il comma 1 dell'articolo 15 prevede un finanziamento aggiuntivo complessivo di 12 milioni di euro per le misure di accompagnamento sociale collegate al fermo dell'attività di pesca, in modo da garantire a favore dei marittimi imbarcati la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo di lavoro e il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali;

            considerato che i commi 2 e 3 del medesimo articolo, relativi alla procedura di revisione degli estimi catastali, consentono ai contribuenti di utilizzare fino al 30 novembre 2007, senza applicazione di sanzioni, lo strumento del ravvedimento operoso e prorogano al 30 settembre il termine di presentazione dei ricorsi, in modo da garantire che le modalità e i tempi di applicazione della procedura non comportino un ingiustificato aggravio del carico fiscale per numerose aziende agricole che operano nel rispetto della legalità;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento alle misure di sostegno del settore della pesca, già contenute nel decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori interventi, in primo luogo di

 

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carattere tributario (applicazione in via sperimentale del regime speciale IVA, applicazione del credito di imposta per gli investimenti previsto nella legge finanziaria per il 2007), che permettano agli imprenditori ittici di affrontare le rilevanti difficoltà derivanti, innanzitutto, dal notevole aumento dei costi connessi all'esercizio dell'attività;

            b) sempre con riferimento al settore della pesca, tenuto conto anche delle disposizioni relative al recupero degli aiuti di Stato attribuiti agli autotrasportatori che sono stati riconosciuti incompatibili con l'ordinamento comunitario, di cui al comma 3 dell'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere analoghe misure per il recupero degli aiuti di Stato erogati agli imprenditori ittici;

            c) con riferimento agli interventi relativi all'istituzione di un fondo rotativo destinato a favorire l'accesso al credito dei giovani, di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifiche misure per favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori agricoli e della pesca, anche in forma associata e cooperativa.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2852 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            premessa l'esigenza di valorizzare la piena partecipazione di donne e giovani ai processi di sviluppo del paese, nel quadro delineato dalla Strategia di Lisbona, anche con riferimento alla individuazione del 2007 quale anno europeo delle pari opportunità per tutti;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, in corso di esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio della Camera, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            rilevato che il testo in esame reca misure urgenti in materia finanziaria, disponendo l'utilizzo delle maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007, al fine di far fronte a talune criticità riscontrate sul versante della spesa pubblica, suscettibili di ingenerare difficoltà operative alle amministrazioni centrali ed agli enti locali, nonché per assicurare le risorse necessarie alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace ed intervenire a sostegno di specifici settori dell'economia;

            evidenziato che il provvedimento interviene su profili riguardanti prevalentemente il sistema tributario dello Stato e la perequazione delle risorse finanziarie, settori afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato che la materia oggetto del provvedimento rientra altresì nell'ambito della «difesa e Forze armate», dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e della «previdenza sociale», che le lettere d), g) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e ciò in relazione agli articoli 9 e 10 del decreto-legge sulla partecipazione italiana a missioni internazionali ed in materia di personale militare, all'articolo 4 sulle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali ed all'articolo 5 in materia pensionistica;

            rilevato che l'articolo 2 del decreto-legge consente agli enti locali che nel triennio 2004-2006 abbiano rispettato il patto di stabilità interno di non computare, tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità stesso, le spese di investimento che nell'anno 2007 vengono finanziate mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione; e che l'articolo 3 interviene sulla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni a compensazione di incrementi di gettito ICI, conseguenti alle modifiche del tributo apportate con il decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262;

            considerato che, all'articolo 2 del decreto-legge, apparirebbe quantomeno opportuno, per le province ed i comuni interessati, aumentare congruamente la soglia di esclusione delle spese di investimento commisurata all'avanzo di amministrazione non computabile tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

 

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            manifestate riserve sul contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, segnatamente nella parte in cui, al comma 2, prescrive che i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni siano ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000, nonché in relazione alla previsione di cui al comma 5 per la quale i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

            evidenziato quanto statuito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge, che istituisce un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio-economiche delle zone confinanti fra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, le cui modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ravvisata l'inopportunità di prevedere la suddetta misura a favore delle sole realtà territoriali confinanti fra regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, ma ritenendo utile estendere la destinazione del predetto Fondo anche alla valorizzazione di realtà socio-economiche ubicate nelle zone confinanti fra le medesime regioni ordinarie;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto-legge, è istituito un Fondo rotativo per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni finalizzato al rilascio, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di garanzie dirette, anche fidejussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari;

            evidenziato che la predetta disposizione contiene previsioni analoghe a quelle di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 18-27 aprile 2007, n. 137; rilevato al riguardo che la Corte costituzionale ha confermato, con la citata sentenza, il proprio orientamento contrario in relazione all'istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza residuale o concorrente delle regioni, precisando che, ai fini della valutazione della illegittimità costituzionale, non assume rilievo la circostanza che la norma preveda prestazioni direttamente fruibili dai privati, mediante una garanzia nei confronti degli intermediari finanziari e bancari;

            rilevato che la soppressione del comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge lascerebbe inalterata la dotazione finanziaria del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che potrebbe essere utilizzata anche per finanziare, nell'ambito

 

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di una organica normativa di principio, le specifiche attività cui sarebbe destinato il Fondo di cui al suddetto comma 6 dell'articolo 15;

            considerato, inoltre, che il ricorso al decreto-legge si accompagna alla mancanza di una adeguata concertazione con il sistema delle autonomie, tanto più necessaria in ragione dell'assenza di una articolata disciplina di attuazione del federalismo fiscale;

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PARERE CONTRARIO
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

      1. Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

       2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       3. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilità interno). - 1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

        "683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007"».

        All'articolo 2:

            al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

            «a) nella misura del 17,0 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è del 2,6 per cento;

            b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è del 2,9 per cento;

            c) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è dell'1,3 per cento».

        All'articolo 3:

            al comma 1, lettera a), capoverso 39, e lettera b), capoverso 46, dopo le parole: «una certificazione» sono inserite le seguenti: «da parte del comune interessato,» ed è aggiunto, in fine, il seguente

 

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periodo: «Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto».

        Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

        «Art. 4-bis. - (Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo, nella quale è indicata la destinazione delle relative risorse.
        2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con una dotazione, per l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei trasporti».

        L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. - (Interventi in materia pensionistica). - 1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,

 

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compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
        2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
        3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
        4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.
        5. Con effetto dal 1o gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
        7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la
 

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corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.
        8. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti».

        All'articolo 6:

            al comma 1, la cifra: «239.000» è sostituita dalla seguente: «68.300»;

            al comma 2, le parole: «130 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «69 milioni»;

            al comma 7, al primo periodo, le parole da: «a statuto ordinario» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale» e, al secondo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentite» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le competenti Commissioni parlamentari».

        All'articolo 8:

            al comma 1, le parole: «il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese»;

            alla rubrica, le parole: «per le» sono sostituite dalla seguente: «alle».

        Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

        «Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa). - 1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della

 

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legge di conversione del presente decreto non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle attività produttive 1o febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, è sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero di cui all'articolo 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1o febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalità graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti.
        2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento".
        3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità, anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attività della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le attività, le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni
 

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concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
        4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disponibilità rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera CIPE di cui al presente comma sono definite le modalità di assegnazione delle predette risorse".
        5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

        "4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi".

        6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in essere, sono utilizzate:

            a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del presente articolo, nonché di quelli derivanti dalla corresponsione alle società convenzionate dei compensi per l'attività di istruttoria e di assistenza tecnica;

 

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            b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria.

        7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le priorità di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonché la misura e le modalità di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
        8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

        All'articolo 11:

            al comma 2, le parole da: «per l'anno accademico» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008».

        All'articolo 14:

            al comma 1, le parole: «e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a» sono sostituite dalle seguenti: «, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate».

        All'articolo 15:

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, le parole: "della pesca," sono soppresse.
        1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244»;

            al comma 3, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2007»;

 

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            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato".
        3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006.
        3-quater. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

        "14-bis. Gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
        14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati".

        3-quinquies. Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di cui al presente comma.
        3-sexies. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: "entro la data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 novembre 2007"»;

            dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e

 

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industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1055, le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2007";

            b) al comma 1056, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

        5-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244»;

            il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: "Fondo per il credito ai giovani", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operatività delle garanzie nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati»;

            dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        «6-bis. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "gli articoli 24 e 26" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 24".
        6-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 484 è sostituito dal seguente:

        "484. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle società dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con

 

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riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a disciplinare modalità, flussi informativi e tempi necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia"».

        Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

        «Art. 15-bis. - (Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6:

                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria";

                2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        "1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1";

                3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza l'applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1";

            b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: "esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "escluse".

        2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ", subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee," sono soppresse.
        3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui

 

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al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
        4. All'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'industria," sono inserite le seguenti: "del credito, dell'assicurazione,";

            b) alla lettera c), le parole: "del credito, assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "dei".

        5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2007.
        6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 e in 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

            a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58 milioni di euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4;

            b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1);

            c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, a seguito dell'autorizzazione accordata con decisione n. 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del 27 giugno 2007, dall'applicazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;

            d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

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        7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

            b) all'articolo 164, comma 1, lettera b):

                1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio";

                2) al secondo periodo, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella suddetta misura del 40 per cento";

            c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell'articolo 164 è sostituita dalla seguente:

            "b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".

        8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.
        9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 è fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 è fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 è fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.
        10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
        11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,

 

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secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
        12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
        13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
        14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 17:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1».

        Prima dell'elenco 1 è inserita la seguente tabella:

«TABELLA A
(Articolo 5, comma 1)

Lavoratori dipendenti
- Anni di contribuzione
Lavoratori autonomi
- Anni di contribuzione
Somma aggiuntiva
(in euro) - Anno 2007
Somma aggiuntiva
(in euro) - Dal 2008
Fino a 15
Fino a 18
262
336
Oltre 15 fino a 25
Oltre 18 fino a 28
327
420
Oltre 25
Oltre 28
392
504

».

        All'elenco 1:

            alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» le parole: «Legge n. 303 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1261» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce:

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, art. 6, comma 8-quinquies         700.000

;

 

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            dopo la rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» è inserita la seguente:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 09.01.02.02 Paesi in via di sviluppo
2180,
2181,
2182,
2183,
2184,
2195
  10.000.000

;

            dopo la rubrica «Ministero dell'università e della ricerca» è inserita la seguente:

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 14 04.01.02.04 Organismi non lucrativi di attività sociali (ONLUS) 3526 Spese di funzionamento dell'organo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS 1.000.000

;

            l'importo relativo al totale è sostituito dal seguente: «775.900.000».

        All'elenco 2:

            l'importo relativo al totale della rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» è sostituito dal seguente: «857.211.899»;

            l'importo relativo alla voce «04.01.05.02» della rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» è sostituito dal seguente: «80.000.000»;

            l'importo relativo al totale dei Ministeri è sostituito dal seguente: «1.952.918.320».

 

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DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 2007, N.  81
 

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Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007 (*).
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Destinazione maggiori entrate).

Articolo 1.
(Destinazione maggiori entrate).

        1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

        Identico.


(*)  Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2007.
 

Pag. 48-49
        2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 

Articolo 1-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilità interno).
 

        1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

          «683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007».

Articolo 2.
(Utilizzo quota avanzo di amministrazione).

Articolo 2.
(Utilizzo quota avanzo di amministrazione).

        1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.

        1. Identico.

        2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:         2. Identico:

            a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è dell'1,4 per cento;

            a) nella misura del 17,0 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è del 2,6 per cento;

            b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura è dell'1,3 per cento.

            b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è del 2,9 per cento;


Pag. 50-51
              c) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è dell'1,3 per cento.

Articolo 3.
(Recupero maggiore gettito ICI).

Articolo 3.
(Recupero maggiore gettito ICI).

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) il comma 39 è sostituito dal seguente:

            a) identico:

        «39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.»;

        «39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto»;

            b) il comma 46 è sostituito dal seguente:

            b) identico:

        «46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.».

        «46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto».

        2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione

        2. Identico.


Pag. 52-53
effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
        3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.         3. Identico.
        4. Ai soli fini del patto di stabilità interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.         4. Identico.
        5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.         5. Identico.

Articolo 4.
(Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali).

Articolo 4.
(Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali).

        1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.
        2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
        3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:

            a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

        Identico.


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            b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.

        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).

 

Articolo 4-bis.
(Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi).
 

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo, nella quale è indicata la destinazione delle relative risorse.

          2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con una dotazione, per l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei trasporti.

Articolo 5.
(Interventi in materia pensionistica).

Articolo 5.
(Interventi in materia pensionistica).

        1. Per l'anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, all'incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi quello massimo determinato ai sensi del comma 2.
        2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione dell'incremento di cui al comma 1 e le modalità ed i termini di corresponsione.

        1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la


Pag. 56-57
        3. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, di:

            a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1, nonché miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria;

            b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.

determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
        2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
          3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
          4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.
          5. Con effetto dal 1o gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto

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  all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
        7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.
        8. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti.

Articolo 6.
(Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari).

Articolo 6.
(Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari).

        1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è apportata la seguente variazione in aumento:

        1. Identico:

 
2007
2008
2009
 
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 239.000 - -
 
2007
2008
2009
 
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 68.300 - -

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        2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 130 milioni di euro per l'anno 2007.         2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007.
        3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.         3. Identico.
        4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.         4. Identico.
        5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.         5. Identico.
        6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con priorità» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».         6. Identico.
        7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, cui è attribuita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.         7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.
        8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere         8. Identico.

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derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Articolo 7.
(Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

        1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.
        2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

        Identico.

        (Per le modifiche agli allegati, si vedano gli elenchi 1 e 2).

Articolo 8.
(Trasferimenti correnti per le imprese).

Articolo 8.
(Trasferimenti correnti alle imprese).

        1. Per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:

        1. Per l'anno 2007, il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:
            Ferrovie dello Stato S.p.A. 166.300.000;
            Poste Italiane S.p.A. 41.700.000;
            ANAS S.p.A. 36.000.000;
            ENAV S.p.A. 6.000.000.
            Ferrovie dello Stato S.p.A. 166.300.000;
            Poste Italiane S.p.A. 41.700.000;
            ANAS S.p.A. 36.000.000;
            ENAV S.p.A. 6.000.000.

        2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        2. Identico.

        3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.         3. Identico.

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        4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per l'anno 2006, è concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.         4. Identico.
 

Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle impresee di crisi di impresa).
 

        1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle attività produttive 1o febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, è sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero di cui all'articolo 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1o febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalità graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti.

          2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento».
          3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la

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  competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità, anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attività della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le attività, le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
          4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disponibilità rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera CIPE di cui al presente comma sono definite le modalità di assegnazione delle predette risorse».
          5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
          «4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei

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  problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi».
 

        6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in essere, sono utilizzate:

              a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del presente articolo, nonché di quelli derivanti dalla corresponsione alle società convenzionate dei compensi per l'attività di istruttoria e di assistenza tecnica;
              b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria.
 

      7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le priorità di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonché la misura e le modalità di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.

          8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 9.
(Partecipazione italiana a missioni internazionali).

Articolo 9.
(Partecipazione italiana a missioni internazionali).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della

        Identico.


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partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation

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Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        9. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
        10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
        11. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.400.000.
        12. All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole: «(MSU),» sono inserite le seguenti: «Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),».
        13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di personale militare).

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di personale militare).

        1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

        Identico.

        «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il


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numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.».

Articolo 11.
(Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università).

Articolo 11.
(Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università).

        1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        1. Identico.

        2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, per l'anno accademico 2007-2008, si applica l'articolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.         2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008.

Articolo 12.
(Misure in materia di autotrasporto merci).

Articolo 12.
(Misure in materia di autotrasporto merci).

        1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        Identico.

        2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del

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presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 30 settembre 2007.

Articolo 13.
(Sblocco risorse vincolate su TFR).

Articolo 13.
(Sblocco risorse vincolate su TFR).

        1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.

        Identico.

        2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 14.
(Variazioni compensative).

Articolo 14.
(Variazioni compensative).

        1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


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Articolo 15.
(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti).

Articolo 15.
(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti).

        1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.

        1. Identico.

          1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, le parole: «della pesca,» sono soppresse.
          1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
        2. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.         2. Identico.
        3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2007».         3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2007».

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          3-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato».
          3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006.
          3-quater. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
 

        «14-bis. Gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.

          14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».
 

        3-quinquies. Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di cui al presente comma.

          3-sexies. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: «entro la data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 novembre 2007».
        4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,         4. Identico.

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dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
        5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».         5. Identico.
          5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) al comma 1055, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2007»;

              b) al comma 1056, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
 

        5-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

        6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica denominato: «fondo rotativo», per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operatività delle garanzie nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati.

          6-bis. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «gli articoli 24 e 26» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 24».
          6-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 484 è sostituito dal seguente:
 

        «484. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla


Pag. 84-85
  legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle società dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a disciplinare modalità, flussi informativi e tempi necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia».
 

Articolo 15-bis.
(Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali).
 

        1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 6:

                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria»;

 

                2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

 

        «1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1»;

 

                3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza l'applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1»;


Pag. 86-87
              b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: «esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «escluse».
 

        2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee,» sono soppresse.

          3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
          4. All'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) alla lettera a), dopo le parole: «dell'industria,» sono inserite le seguenti: «del credito, dell'assicurazione,»;

 

            b) alla lettera c), le parole: «del credito, assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «dei».

 

        5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2007.

          6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 e in 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
 

            a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58 milioni di euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4;

 

            b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1);

 

            c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, a seguito dell'autorizzazione accordata con decisione


Pag. 88-89
  n. 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del 27 giugno 2007, dall'applicazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
 

            d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

        7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

 

            b) all'articolo 164, comma 1, lettera b):

 

                1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio»;

 

                2) al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella suddetta misura del 40 per cento»;

 

            c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell'articolo 164 è sostituita dalla seguente:

 

            «b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».

 

        8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.

          9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 è fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 è fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 è fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre

Pag. 90-91
  2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.
          10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
          11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
          12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
          13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
          14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.
(Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

Articolo 16.
(Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

        1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

        Identico.

        «989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge


Pag. 92-93
23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

            a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

            b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;

            c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

            d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

        989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».

Articolo 17.
(Copertura finanziaria).

Articolo 17.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         2. Identico.

Articolo 18.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Pag. 94-95

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 2 luglio 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Bianchi, Ministro dei trasporti.
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture.
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Parisi, Ministro della difesa.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Mussi, Ministro dell'università e della ricerca.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

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Pag. 96-97

 
TABELLA A
(Articolo 5, comma 1)

Lavoratori dipendenti -
Anni di contribuzione
Lavoratori autonomi -
Anni di contribuzione
Somma aggiuntiva
(in euro) - Anno 2007
Somma aggiuntiva
(in euro) - Dal 2008
Fino a 15 Fino a 18 262 336
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 327 420
Oltre 25 Oltre 28 392 504

 

Pag. 98-99

ELENCO 1
(previsto dall'articolo 7, comma 1)

INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Amministrazione/
disposizione normativa
Codice
UPB
Descrizione
UPB
Capitolo
Denominazione CAP
Integrazione
2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 1 03.01.05.15

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile 2184

Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile 65.000.000
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 334 02.01.02.06

Interventi famiglia 1328

Spese connesse con la concessione dell'assegno per i figli nati nell'anno 2005 e per i secondi ed ulteriori figli, per ordine di nascita, nati nell'anno 2006, ovvero adottati 40.000.000
Decreto legislativo 165 del 2001, art. 46 12.01.02.16

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 5223

Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 1.100.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - art. 6, comma 1 03.02.10.03

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile 7446

Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze, ecc. 80.000.000
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 50 04.01.05.19

Fondo estinzione debiti pregressi 3084

Fondo da ripartire per l'estinzione dei debiti pegressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari 100.000.000
Legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5 04.02.03.08

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie 7493

Somme da versare al conto corrente infruttifero, ecc. 411.000.000
Legge 230 del 1998, art. 19 03.01.05.16

Servizio civile nazionale 2185

Fondo nazionale per il servizio civile 40.000.000
Legge n. 303 del 1999 03.01.05.02

Presidenza del Consiglio dei Ministri 2115 Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (somme destinate al contrasto della violenza sulle donne) 2.000.000

ELENCO 1
(previsto dall'articolo 7, comma 1)

INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Amministrazione/
disposizione normativa
Codice
UPB
Descrizione
UPB
Capitolo
Denominazione CAP
Integrazione
2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 1 03.01.05.15

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile 2184

Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile 65.000.000
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 334 02.01.02.06

Interventi famiglia 1328

Spese connesse con la concessione dell'assegno per i figli nati nell'anno 2005 e per i secondi ed ulteriori figli, per ordine di nascita, nati nell'anno 2006, ovvero adottati 40.000.000
Decreto legislativo 165 del 2001, art. 46 12.01.02.16

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 5223

Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 1.100.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - art. 6, comma 1 03.02.10.03

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile 7446

Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze, ecc. 80.000.000
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 50 04.01.05.19

Fondo estinzione debiti pregressi 3084

Fondo da ripartire per l'estinzione dei debiti pegressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari 100.000.000
Legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5 04.02.03.08

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie 7493

Somme da versare al conto corrente infruttifero, ecc. 411.000.000
Legge 230 del 1998, art. 19 03.01.05.16

Servizio civile nazionale 2185

Fondo nazionale per il servizio civile 40.000.000
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1261 03.01.05.02

Presidenza del Consiglio dei Ministri 2115

Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (somme destinate al contrasto della violenza sulle donne) 2.000.000
Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, art. 6, comma 8-quinquies         700.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 09.01.02.02

Paesi in via di sviluppo
2180,
2181,
2182,
2183,
2184,
2195
  10.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 - art. 22, comma 6 03.01.01.00 Funzionamento 1805/03 Spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizi idrici 100.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Legge n. 910 del 1986 - art. 7, comma 8 03.02.03.09 Fondo unico per l'edilizia universitaria 7304 Fondo da ripartire per l'edilizia universitaria 10.000.000
Legge n. 537 del 1993 - art. 5, comma 1 03.01.02.09 Finanziamento ordinario università statali 1694 Fondo per il finanziamento ordinario delle università, ecc. 5.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 - art. 22, comma 6 03.01.01.00 Funzionamento 1805/03 Spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizi idrici 100.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Legge n. 910 del 1986 - art. 7, comma 8 03.02.03.09 Fondo unico per l'edilizia universitaria 7304 Fondo da ripartire per l'edilizia universitaria 10.000.000
Legge n. 537 del 1993 - art. 5, comma 1 03.01.02.09 Finanziamento ordinario università statali 1694 Fondo per il finanziamento ordinario delle università, ecc. 5.000.000
 

Pag. 100-101

Amministrazione/
disposizione normativa
Codice
UPB
Descrizione
UPB
Capitolo
Denominazione CAP
Integrazione
2007
Legge n. 488 del 1999 - art. 6 comma 20 03.01.02.02 Borse di studio post-laurea 1686/2 Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato, ecc. 10.000.000
 
           
  TOTALE 764.200.000

Amministrazione/
disposizione normativa
Codice
UPB
Descrizione
UPB
Capitolo
Denominazione CAP
Integrazione
2007
Legge n. 488 del 1999 - art. 6 comma 20 03.01.02.02 Borse di studio post-laurea 1686/2 Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato, ecc. 10.000.000
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 14 04.01.02.04 Organismi non lucrativi di attività sociali (ONLUS) 3526 Spese di funzionamento dell'organo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS 1.000.000
TOTALE 775.900.000
 

Pag. 102-103

ELENCO 2
(previsto dall'articolo 7, comma 2)

Somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Codice UPB
Descrizione UPB
Capitolo
Denominazione CAP
2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 877.211.899
03.01.05.02 Presidenza del Consiglio dei Ministri 2115 Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30.000.000
03.01.05.14
03.02.10.02
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria 2183
7442
- Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria - Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria 15.000.000
03.01.05.20 Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese 2197 Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese, ecc. 251.078.909
04.01.05.02 Altri fondi di riserva 3001 Fondo di riserva per le spese impreviste 100.000.000
06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 3555 Spese per i compensi dovuti a Riscossione SpA 29.541.002
06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 3565 Spese per la remunerazione di Riscossione SpA, ecc. 21.370.087
06.01.02.05 Centri autorizzati di assistenza fiscale 3845 Spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, ecc. 28.912.470
06.01.02.08 Agenzia delle Entrate 3890 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione 216.321.666
06.01.02.09 Agenzia del Demanio 3901 Somma da erogare all'ente pubblico economico «Agenzia del Demanio» 11.354.953
06.01.02.10 Agenzia del Territorio 3911 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione 44.721.570
06.01.02.11 Agenzia del Dogane 3920 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione 51.601.811
12.01.02.02 Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza 5107 Fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonché per le spese riservate, ecc. 77.309.431
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 431.350.172
04.02.03.04 Ente Nazionale Energia e Ambiente 7630 Contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.). 24.638.453
06.02.03.12 Aree sottoutilizzate 8425 Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate 404.449.004
03.02.03.08 Fondo incentivi alle imprese 7421 Interventi agevolativi per il settore aeronautico 2.262.715
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21.420.369
4.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti 1761/03 Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico 12.444.933
4.1.2.2 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti 1761/05 Spese per mercedi ai detenuti 8.975.436
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 70.616.714
03.02.03.01 Occupazione 7202 Fondo per l'occupazione 70.616.714
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 27.796.789
02.01.01.03 Istituzioni scolastiche 1204 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 18.602.803
02.01.05.09 Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese 1292 Fondo da destinare alle scuole non statali 9.193.986
MINISTERO DELL'INTERNO 17.034.190
04.01.02.05 Immigrati, profughi e rifugiati 2351 Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri 16.255.127
04.01.02.05 Immigrati, profughi e rifugiati 2358 Spese per l'assistenza economica e sanitaria in favore degli stranieri 779.063

ELENCO 2
(previsto dall'articolo 7, comma 2)

Somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Codice UPB
Descrizione UPB
Capitolo
Denominazione CAP
2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 877.211.899
03.01.05.02 Presidenza del Consiglio dei Ministri 2115 Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30.000.000
03.01.05.14
03.02.10.02
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria 2183
7442
- Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria - Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria 15.000.000
03.01.05.20 Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese 2197 Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese, ecc. 251.078.909
04.01.05.02 Altri fondi di riserva 3001 Fondo di riserva per le spese impreviste 100.000.000
06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 3555 Spese per i compensi dovuti a Riscossione SpA 29.541.002
06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 3565 Spese per la remunerazione di Riscossione SpA, ecc. 21.370.087
06.01.02.05 Centri autorizzati di assistenza fiscale 3845 Spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, ecc. 28.912.470
06.01.02.08 Agenzia delle Entrate 3890 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione 216.321.666
06.01.02.09 Agenzia del Demanio 3901 Somma da erogare all'ente pubblico economico «Agenzia del Demanio» 11.354.953
06.01.02.10 Agenzia del Territorio 3911 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione 44.721.570
06.01.02.11 Agenzia del Dogane 3920 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione 51.601.811
12.01.02.02 Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza 5107 Fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonché per le spese riservate, ecc. 77.309.431
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 431.350.172
04.02.03.04 Ente Nazionale Energia e Ambiente 7630 Contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.). 24.638.453
06.02.03.12 Aree sottoutilizzate 8425 Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate 404.449.004
03.02.03.08 Fondo incentivi alle imprese 7421 Interventi agevolativi per il settore aeronautico 2.262.715
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21.420.369
4.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti 1761/03 Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico 12.444.933
4.1.2.2 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti 1761/05 Spese per mercedi ai detenuti 8.975.436
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 70.616.714
03.02.03.01 Occupazione 7202 Fondo per l'occupazione 70.616.714
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 27.796.789
02.01.01.03 Istituzioni scolastiche 1204 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 18.602.803
02.01.05.09 Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese 1292 Fondo da destinare alle scuole non statali 9.193.986
MINISTERO DELL'INTERNO 17.034.190
04.01.02.05 Immigrati, profughi e rifugiati 2351 Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri 16.255.127
04.01.02.05 Immigrati, profughi e rifugiati 2358 Spese per l'assistenza economica e sanitaria in favore degli stranieri 779.063

 

Pag. 104-105

Somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Codice UPB
Descrizione UPB
Capitolo
Denominazione CAP
2007
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 14.871.066
02.01.02.05 Difesa del mare 1644 Spese per il servizio di protezione dell'ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di, etc. 4.399.724
07.01.02.01 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 3621 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 6.848.484
07.02.03.02 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 8831 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 3.622.858
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 18.009.955
01.02.10.02 Fondo opere strategiche 7060 Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse, ecc. 18.009.955
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 42.565.945
03.01.02.10 Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) 2083 Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 11.676.113
03.02.03.03 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario 7438 Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale 5.748.553
03.02.03.03 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario 7439 Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi 23.884.215
05.01.02.04 Economia montana e forestale 3081 Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale nelle attività antincendi boschivi 1.257.064
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 32.815.494
03.02.10.01 Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale 7410 Fondo unico per gli investimenti da ripartire 23.726.123
11.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo 8570 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica 3.086.218
11.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo 8571 Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche 2.468.874
11.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo 8573 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica 2.165.795
12.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo 8721 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi, ecc. 560.525
06.01.02.01 Enti ed attività culturali 3631/01 Contributo statale a favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza 502.826
06.01.02.01 Enti ed attività culturali 3631/03 Centro nazionale libro parlato 275.918
06.01.02.01 Enti ed attività culturali 3631/04 Centro nazionale libro parlato di Feltre 29.215
MINISTERO DELLA SALUTE 61.883.839
03.01.02.10 Ricerca scientifica 3392 Fondo occorrente per il finanziamento delle attivita' di ricerca corrente e finalizzata, nonché di, etc. 33.877.873
03.01.02.10 Ricerca scientifica 3405/02 Trasferimenti ad istituzioni sociali private 2.514.128
03.01.02.16 Istituto Superiore di Sanità 3443 Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità 9.500.000
03.01.02.17 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 3447 Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 6.500.000
03.01.02.20 Croce Rossa Italiana 3453 Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana. 3.818.960
03.01.02.22 Agenzia italiana del farmaco 3458 Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco 5.672.878

Somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Codice UPB
Descrizione UPB
Capitolo
Denominazione CAP
2007
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 14.871.066
02.01.02.05 Difesa del mare 1644 Spese per il servizio di protezione dell'ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di, etc. 4.399.724
07.01.02.01 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 3621 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 6.848.484
07.02.03.02 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 8831 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 3.622.858
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 18.009.955
01.02.10.02 Fondo opere strategiche 7060 Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse, ecc. 18.009.955
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 42.565.945
03.01.02.10 Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) 2083 Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 11.676.113
03.02.03.03 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario 7438 Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale 5.748.553
03.02.03.03 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario 7439 Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi 23.884.215
05.01.02.04 Economia montana e forestale 3081 Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale nelle attività antincendi boschivi 1.257.064
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 32.815.494
03.02.10.01 Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale 7410 Fondo unico per gli investimenti da ripartire 23.726.123
11.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo 8570 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica 3.086.218
11.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo 8571 Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche 2.468.874
11.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo 8573 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica 2.165.795
12.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo 8721 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi, ecc. 560.525
06.01.02.01 Enti ed attività culturali 3631/01 Contributo statale a favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza 502.826
06.01.02.01 Enti ed attività culturali 3631/03 Centro nazionale libro parlato 275.918
06.01.02.01 Enti ed attività culturali 3631/04 Centro nazionale libro parlato di Feltre 29.215
MINISTERO DELLA SALUTE 61.883.839
03.01.02.10 Ricerca scientifica 3392 Fondo occorrente per il finanziamento delle attivita' di ricerca corrente e finalizzata, nonché di, etc. 33.877.873
03.01.02.10 Ricerca scientifica 3405/02 Trasferimenti ad istituzioni sociali private 2.514.128
03.01.02.16 Istituto Superiore di Sanità 3443 Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità 9.500.000
03.01.02.17 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 3447 Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 6.500.000
03.01.02.20 Croce Rossa Italiana 3453 Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana. 3.818.960
03.01.02.22 Agenzia italiana del farmaco 3458 Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco 5.672.878

 

Pag. 106-107

Somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Codice UPB
Descrizione UPB
Capitolo
Denominazione CAP
2007
MINISTERO DEI TRASPORTI 15.843.985
02.01.02.01 Fondo per i trasferimenti correnti a imprese 1360 Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi, ecc. 15.000.000
04.01.01.07 Sicurezza della navigazione 2201 Spese per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare 843.985
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 155.260.111
03.01.02.07 Piani e programmi di sviluppo dell'università 1690 Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche, etc. 15.336.180
03.01.02.08 Università ed istituti non statali 1692 Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti 6.836.000
03.02.03.04 Ricerca scientifica 7236 Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca 112.754.000
03.01.02.02 Borse di studio post laurea 1686/02 Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso universita' italiane e straniere a favore di laureati 20.333.931
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE 186.237.792
04.01.05.02 Fondo per le politiche sociali 3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali 186.237.792
  TOTALE MINISTERI 1.972.918.320

Somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Codice UPB
Descrizione UPB
Capitolo
Denominazione CAP
2007
MINISTERO DEI TRASPORTI 15.843.985
02.01.02.01 Fondo per i trasferimenti correnti a imprese 1360 Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi, ecc. 15.000.000
04.01.01.07 Sicurezza della navigazione 2201 Spese per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare 843.985
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 155.260.111
03.01.02.07 Piani e programmi di sviluppo dell'università 1690 Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche, etc. 15.336.180
03.01.02.08 Università ed istituti non statali 1692 Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti 6.836.000
03.02.03.04 Ricerca scientifica 7236 Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca 112.754.000
03.01.02.02 Borse di studio post laurea 1686/02 Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso universita' italiane e straniere a favore di laureati 20.333.931
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE 186.237.792
04.01.05.02 Fondo per le politiche sociali 3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali 186.237.792
  TOTALE MINISTERI 1.972.918.320


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato
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