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PDL 2816

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2816



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA MALFA, BIANCO, MARTINO, OSSORIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi della politica

Presentata il 20 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Una serie di servizi giornalistici apparsi nel corso dell'ultimo anno ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema delle dimensioni e del costo degli apparati politici e amministrativi nei quali si articola il nostro vasto settore pubblico. Queste indagini, che hanno frequentemente assunto il tono della denuncia, hanno creato e contribuito a diffondere la convinzione che il mondo politico, pur diviso sia per linee di schieramento che per contenuti programmatici e ideali, manifesti invece un'unità sostanziale circa l'utilizzazione sempre più ampia di risorse pubbliche a beneficio proprio e tenda ad assegnare a se stesso una serie di benefìci e di privilegi che appaiono tanto più odiosi in quanto, in questo periodo, si sono andate accentuando le difficoltà di vita per ceti sempre più vasti della popolazione.
      Non importa qui considerare se o in quale misura questi convincimenti che si riscontrano nella pubblica opinione siano fondati o meno.
      Trattandosi di impressioni, di sensazioni, di giudizi complessivi, questi stati d'animo tendono a non operare distinzioni fra quelli che in qualunque sistema democratico sono e devono essere considerati come i costi necessari della vita politica e i fenomeni degenerativi che possono essersi manifestati in seno al nostro sistema politico. La reazione che in qualche ambiente politico si manifesta - quella di esprimere fastidio per un livellamento dei giudizi negativi su tutto il sistema politico, con il rischio di una
 

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condanna di tipo qualunquistico della vita politica in quanto tale - per quanto comprensibile, non è una risposta adeguata.
      L'unica risposta possibile è accettare il fatto che nella pubblica opinione si stia radicando l'idea di una separatezza del mondo politico in senso lato dal resto della società - questo è il senso della parola «casta» che, utilizzata in un libro recente, ha avuto un così significativo successo - e procedere con la massima sollecitudine ad accertare esattamente che cosa sia successo in questi anni e cosa stia ancora accadendo agli apparati lato sensu «politici», sotto il profilo delle loro dimensioni e dei loro costi, e a correggere con molta rapidità ciò che è necessario correggere.
      Per far ciò è indispensabile che intervenga direttamente il Parlamento in quanto espressione della sovranità nazionale e centro della vita democratica del Paese. Deve essere il Parlamento non solo per riaffermare la sua funzione altissima e la centralità del suo ruolo nella vita democratica, ma anche per procedere, all'esito dei propri accertamenti, a introdurre la legislazione nella quale potrebbero essere contenuti i correttivi individuati come necessari.
      Per queste ragioni, la sede per svolgere un tale compito di accertamento non può essere il Governo, che, per certi aspetti, deve essere considerato esso stesso oggetto di accertamento e di riforma, anche se ovviamente il Governo ha sempre la possibilità di proporre gli atti legislativi che ritenga necessari nell'interesse della Nazione. Non possono essere entità o istanze tecniche o sociali esterne al Parlamento, in quanto esse mancherebbero della piena legittimazione democratica per le loro proposte e dovrebbero comunque adire il Parlamento per la traduzione di quelle proposte in atti legislativi.
      Perché il Parlamento possa individuare il da farsi è necessario che esso svolga un'accurata, seppure rapida, inchiesta che faccia il punto sull'evoluzione degli apparati politico-amministrativi e dei loro costi nel corso del tempo, anche raffrontandola con le esperienze di altri Paesi che abbiano caratteristiche simili al nostro. Naturalmente il Parlamento, nello svolgere tale compito, potrebbe e dovrebbe non solo avvalersi delle risorse interne, ma attingere a tutte le fonti di conoscenza e di proposta che si possano ritrovare in seno alla società italiana.
      Da questa impostazione nasce la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli apparati politico-amministrativi pubblici in Italia e sulla evoluzione delle loro dimensioni e dei loro costi nel tempo, una Commissione di inchiesta, la quale, più che indagare, come talvolta è avvenuto in anni recenti, su specifici episodi della vita italiana, punti a cogliere nel suo insieme un problema, delinearne i contorni, e individuare le misure legislative atte a farvi fronte. Infatti, il Parlamento deve sentire come un proprio dovere quello di accertare se vi siano stati e siano in corso fenomeni patologici di crescita degli apparati politico-amministrativi e dei loro costi, quali siano le cause di tali fenomeni e quali rimedi sia indispensabile predisporre. Questo compito spetta al Parlamento, e una volta che una Commissione parlamentare abbia accertato, a maggioranza o all'unanimità, gli eventuali aspetti patologici nella crescita del settore pubblico, saranno poste basi più solide per la correzione di quanto è da cambiare. Qualunque proposta che provenisse dall'esterno del Parlamento e non fosse filtrata attraverso il lavoro di una Commissione come quella che qui si propone di istituire, infatti, non aiuterebbe il Parlamento a prendere le necessarie decisioni, anzi rischierebbe di alimentare semplicemente la discussione tra le forze politiche senza esiti legislativi, con il rischio ulteriore, già evidente nei dibattiti di queste settimane, di fomentare una progressiva sfiducia dei cittadini verso le istituzioni.
      La presente proposta di legge è composta di otto articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul problema dei costi degli apparati politico-amministrativi nazionali e locali. L'articolo 2 stabilisce che la Commissione è composta dal Presidente
 

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e da trenta membri, di cui quindici deputati e quindici senatori, nominati dai Presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la rappresentanza di ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. Il Presidente è designato congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      L'articolo 3 stabilisce i compiti della Commissione. Essi sono i seguenti:

          a) accertare i costi degli organi politico-amministrativi dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dei principali enti pubblici;

          b) ricostruire l'evoluzione della composizione e del costo di tali organismi nel tempo;

          c) effettuare confronti internazionali fra le strutture e i costi degli organi italiani e quelle di analoghi organismi di Paesi con caratteristiche simili al nostro;

          d) predisporre una relazione conclusiva nella quale, dopo avere dato conto di quanto accertato sub a), b) e c), la Commissione dovrà formulare proposte volte alla riduzione o al contenimento di tali spese, motivando le proprie proposte e indicando tempi e modalità per l'attuazione di questi impegni.

      L'articolo 5 prevede che, ai fini della conduzione più rapida possibile dei lavori dell'inchiesta, la Commissione possa assegnare a singoli suoi membri la responsabilità di svolgere gli studi su specifici capitoli, fatta salva la responsabilità per il Presidente o per il relatore da lui designato di predisporre la relazione conclusiva di cui all'articolo 3. Rimane ovviamente nella facoltà dei commissari di predisporre una o più relazioni di minoranza.
      L'articolo 6 prevede la pubblicità dei lavori della Commissione, mentre l'articolo 4 attribuisce alla Commissione, nello svolgimento dell'inchiesta, i poteri dell'autorità giudiziaria. Questa statuizione è particolarmente rilevante per assicurare che nessuna parte degli apparati politico-burocratici pubblici possa sottrarsi al dovere di prestare la piena collaborazione allo svolgimento dell'indagine. La Commissione potrà altresì avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie, ad esempio del contributo delle università, di singoli studiosi, nonché di associazioni e altri enti che possano fornire un apporto di conoscenze su questo fenomeno e di proposte sul modo di farvi fronte.
      L'articolo 7 stabilisce un termine di sei mesi per lo svolgimento dell'inchiesta, mentre l'articolo 8 fissa una copertura finanziaria pari a 100.000 euro, da porsi per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi degli apparati politico-amministrativi nazionali e locali, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta dal Presidente e da trenta membri, di cui quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente della Commissione è nominato congiuntamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti delle due Assemblee.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti.
      4. La Commissione, nella prima seduta, elegge due vicepresidenti e due segretari.

 

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Art. 3.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) accertare i costi degli organi politico-amministrativi dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dei principali enti pubblici;

          b) ricostruire l'evoluzione nel tempo della composizione e del costo degli organi di cui alla lettera a);

          c) effettuare confronti internazionali fra le strutture e i costi degli organi politico-amministrativi italiani, di cui alla lettera a), e quelli di analoghi organismi di Paesi con caratteristiche simili all'Italia;

          d) predisporre una relazione conclusiva nella quale, dopo avere dato conto di quanto accertato relativamente agli aspetti di cui alle lettere a), b) e c), formula proposte volte alla riduzione o al contenimento dei costi relativi, motivando le proprie proposte e indicando tempi e modalità per il conseguimento di tali obiettivi.

Art. 4.
(Poteri della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      3. La Commissione acquisirà inoltre gli atti e i documenti, relativi all'oggetto dell'inchiesta, che ad essa perverranno da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale.

 

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Art. 5.
(Organizzazione).

      1. Nello svolgimento dei propri lavori, la Commissione, individuati i diversi argomenti oggetto dell'inchiesta, può ripartire fra i propri componenti il compito di riferire circa ciascuno di essi, ferma restando la responsabilità del Presidente, o del relatore da questo designato, di formulare una relazione conclusiva, secondo le indicazioni di cui all'articolo 3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
      2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

Art. 6.
(Pubblicità dei lavori).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

Art. 7.
(Durata).

      1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione, e presenta entro i due mesi successivi la relazione conclusiva.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura massima di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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