Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2589

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2589



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PELLEGRINO, LION, FUNDARÒ, CAMILLO PIAZZA, CIRO ALFANO, BALDUCCI, BARANI, BARATELLA, BIANCOFIORE, BOATO, BOFFA, BUCCHINO, BUGLIO, CARTA, CASSOLA, CESINI, D'AGRÒ, DE ANGELIS, DRAGO, FADDA, FRANCESCATO, GALANTE, GIUDITTA, GIULIETTI, GRASSI, LI CAUSI, LUCCHESE, MANCINI, MORRONE, OLIVERIO, PEDICA, PEDRINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, RAITI, RAZZI, SANNA, SCHIRRU, TREPICCIONE

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli abusi sui minori e dell'Organizzazione governativa nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

Presentata il 3 maggio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet», il nostro Paese si è dotato di un ordinamento normativo completo in materia di tutela dei minori contro atti di violenza sessuale e fenomeni di pedopornografia. Tale legge si è inserita in un solco legislativo già segnato, quale quello definito da due altre leggi molto importanti, la legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale e la legge n. 269 del 1998 che punisce lo sfruttamento sessuale dei minori, giudicandolo come una nuova forma
 

Pag. 2

di schiavitù. Quest'ultima legge è stata, tra l'altro, apprezzata negli altri Paesi europei e ha portato l'Italia all'avanguardia per quanto concerne il modello proposto e gli strumenti individuati nell'azione di contrasto e di lotta alla pedopornografia.
      In questo quadro normativo del nostro Paese trova giusta collocazione, in maniera coerente e armonica, la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, su cui, peraltro, è stato costruito il fondamento della citata legge n. 38 del 2006, avendo tale decisione rappresentato il giusto pretesto per rivedere la normativa del nostro Paese e per individuare i punti di contatto necessari per consentire all'Italia di rispettare le indicazioni dichiarate nella stessa decisione quadro.
      Va evidenziato, tuttavia, che se pure il contesto normativo italiano si dimostra ampiamente esaustivo dal punto di vista delle disposizioni occorrenti a contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, e in tale senso concorre a rafforzare il principio secondo cui questi fenomeni costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, ad una educazione e ad uno sviluppo armoniosi, non altrettanto esaustivi ed efficaci sono gli strumenti operativi attualmente disponibili tramite cui poter assicurare una reale osservanza delle vigenti norme di contrasto allo sfruttamento sessuale dei bambini.
      A fronte del generale miglioramento delle condizioni di vita nel mondo occidentale si assiste a un incremento del fenomeno della pedofilia, sia in ambito extrafamiliare (prostituzione minorile, turismo sessuale, adescamenti, e così via), sia in ambito intrafamiliare.
      Sul versante intrafamiliare l'elevato «numero oscuro» caratterizza ancora questo orrendo crimine. Solo una piccola parte degli abusi viene infatti denunciata e perseguita e ciò avviene spesso a distanza di molti anni dal fatto.
      L'avvento di internet ha inoltre sottolineato da una decina d'anni il consolidarsi di una nuova dimensione organizzata della pedofilia che, grazie al web, ha posto in connessione tra di loro pedofili di tutto il mondo che, sfruttando l'anonimato del mezzo telematico, hanno costituito vere e proprie reti criminali al cui interno sono scambiati materiali pedopornografici e sono fantasticati, progettati e realizzati gli abusi.
      È opportuno considerare, infine, che in base a quanto documentato dalle indagini giudiziarie e dalla letteratura scientifica internazionale il rischio di recidiva dei pedofili rimane pressoché inalterato nel tempo e quindi ben oltre il periodo di detenzione previsto in caso di condanna penale e questo fattore suggerisce l'attivazione di interventi di prevenzione e di controllo anche al di là del mero trattamento penitenziario.
      Alla luce di quanto esposto, riteniamo che l'ipotesi di istituire un'Agenzia nazionale specializzata nella lotta alla pedofilia risponda in maniera confacente all'esigenza di potenziare gli strumenti di lotta ai fenomeni di violenza sessuale sui minori e che, in tale ambito, essa sia il mezzo più adatto per articolare in maniera più incisiva l'azione di contrasto alla pedofilia, mettendo in campo personale investigativo altamente specializzato nonché centralizzando e rendendo fruibili i dati e le informazioni su indagini maturate in tale contesto.
      La natura transnazionale delle organizzazioni di pedofili impone l'attivazione di una rete di contatti operativi tra le Forze di polizia di tutto il mondo per scambi di informazioni in tempo reale.
      La costituzione e la gestione da parte dell'Agenzia di una banca dati di soggetti e di informazioni investigative, provenienti anche da attività di contrasto all'estero e contenente elementi correlati alla pedofilia e agli abusi sui minori in genere, renderebbe possibile l'indispensabile attività di intelligence e di supporto investigativo agli organi di polizia giudiziaria.
      Importante, ad esempio, è l'opportunità di un'azione di prevenzione attuata dall'Agenzia
 

Pag. 3

e tendente a supportare l'auspicata «tracciabilità» dei pedofili nel corso dei loro cambi di residenza all'interno del territorio nazionale e all'estero.
      Questa strategia di intervento sta rappresentando in numerosi Stati (anche comunitari) una forma di prevenzione e di contrasto all'avanguardia ed estremamente efficace che dovrebbe avvenire attraverso un monitoraggio riservato e discreto dei pedofili potenzialmente pericolosi e recidivi nel corso dei loro spostamenti geografici al fine di «allertare» le Forze di polizia operanti sul territorio.
      L'attività di équipe investigative mutidisciplinari in seno all' Agenzia in grado di attuare interventi investigativi specialistici consentirebbe inoltre, già dalla fase dell'acquisizione delle testimonianze del minore abusato, la conduzione di indagini particolarmente efficaci.
      La diffusione delle competenze e della sensibilità in tema di contrasto degli abusi sui minori anche tra gli operatori di polizia «non specialisti» attraverso percorsi di training mirati rappresenterebbe, infine, una delle funzioni integrative dell'Agenzia, che concorrerebbe alla realizzazione di un'opera di contrasto qualitativamente e quantitativamente più incisiva.
      Alla luce di quanto descritto e per fare sì che l'istituenda Agenzia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli abusi sui minori possa concretamente trasformarsi in uno strumento di lotta attiva, si auspica un'approvazione il più possibile condivisa e, ad ogni modo, celere della presente proposta di legge.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli abusi sui minori).

      1. È istituita, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli abusi sui minori, di seguito denominata «Agenzia».
      2. L'Agenzia è sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che la esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
      3. L'Agenzia ha piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
      4. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Compiti).

      1. L'Agenzia ha il compito di effettuare e di promuovere attività di interesse nazionale di prevenzione e di contrasto degli abusi sui minori.
      2. L'Agenzia opera su tutto il territorio nazionale e all'estero, svolgendo, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

          a) monitoraggio quantitativo e qualitativo del fenomeno attraverso studi specialistici

 

Pag. 5

e ricerche in collegamento con organismi investigativi italiani ed esteri;

          b) formazione specialistica dei componenti dell'Agenzia e di operatori del settore appartenenti ad altri enti e istituzioni. Per tali scopi l'Agenzia provvede a rilasciare apposite certificazioni attestanti diversi livelli di competenza in materia di investigazione sugli abusi sui minori;

          c) costituzione e gestione di una banca dati di soggetti e di informazioni investigative, provenienti anche da attività di contrasto all'estero, contenente elementi correlati alla pedofilia e agli abusi sui minori in genere. Tale banca dati è finalizzata all'attività di intelligence di supporto agli organismi di polizia giudiziaria convenzionali, nonché all'attività di supporto al processo di tracciabilità dei pedofili nel corso dei loro cambi di residenza all'interno del territorio nazionale;

          d) contrasto al fenomeno del turismo sessuale attraverso attività investigativa convenzionale e di intelligence mirata anche attraverso un raccordo informativo e operativo con i vari operatori del settore turistico;

          e) supporto alla predisposizione di normative specifiche in materia di contrasto del fenomeno degli abusi sui minori e in particolare della pedofilia;

          f) progettazione di campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione basate sull'esperienza investigativa e analitica posseduta dalla stessa Agenzia.

Art. 3.
(Sedi).

      1. L'Agenzia ha la sede principale a Roma e sedi distaccate, rispettivamente, a Milano, a Napoli e a Messina.

 

Pag. 6

Art. 4.
(Statuto e ordinamento).

      1. L'Agenzia è regolata dal codice civile, nonché dal proprio statuto, deliberato dal comitato di gestione e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Lo statuto, in particolare, disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia, istituendo apposite strutture di controllo interno, e reca princìpi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con gli organismi, gli enti e le istituzioni che operano in materie analoghe o affini a quelle di competenza della stessa Agenzia.
      3. L'articolazione degli uffici dell'Agenzia, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative nonché la semplificazione dei rapporti con le istituzioni e con i cittadini.
      4. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 3 del presente articolo, ai fini dell'ordinamento dell'Agenzia, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 5.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo della stessa Agenzia;

          b) il comitato di gestione, composto da un numero massimo di sei membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

 

Pag. 7

del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
      3. Il comitato di gestione è composto da sei componenti ed è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'Agenzia designati dal direttore dell'Agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione pubblica.
      4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
      5. I componenti del comitato di gestione non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o di imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
      6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6.
(Funzioni degli organi dell'Agenzia).

      1. Il direttore rappresenta l'Agenzia e la dirige, adottando tutti i provvedimenti che non sono attribuiti, in base alle norme recate dallo statuto, ad altri organi della stessa Agenzia.

 

Pag. 8


      2. Il comitato di gestione delibera, su proposta del proprio presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'Agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.

Art. 7.
(Organismi interni).

      1. L'Agenzia è dotata di uno speciale nucleo di polizia giudiziaria composto da personale distaccato delle Forze di polizia. Il nucleo dispone di idonei mezzi tecnici per l'espletamento delle attività di cui al comma 2.
      2. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 ha il compito di effettuare accertamenti e di acquisire informazioni, anche di intelligence, monitorando, in collaborazione con gli organi di polizia locali, soggetti e organizzazioni correlati agli abusi sui minori. Le attività del nucleo sono finalizzate, in particolare, al processo di tracciabilità dei pedofili e al loro monitoraggio.
      3. L'Agenzia dispone di un gruppo di supporto per l'audizione protetta dei minori, composto da personale investigativo con formazione specifica e da operatori dell'area psico-sanitaria in grado di ricevere deleghe da parte dell'autorità giudiziaria e di intervenire in appoggio agli uffici investigativi convenzionali su tutto il territorio nazionale. Il gruppo di supporto opera in contatto con i servizi sociali.
      4. L'Agenzia dispone di un centro elaborazione dati per l'inserimento e l'analisi di informazioni connesse al fenomeno degli abusi sui minori. Il centro è interconnesso con altre banche dati istituzionali.

 

Pag. 9


      5. L'Agenzia dispone, altresì, di un ufficio studi che si occupa del monitoraggio quantitativo e qualitativo del fenomeno degli abusi sui minori attraverso studi specialistici e ricerche in collegamento con organismi investigativi italiani ed esteri.

Art. 8.
(Personale e dotazione finanziaria).

      1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede, nell'ordine:

          a) mediante l'inquadramento di eventuale personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici ai sensi delle norme vigenti allo scopo applicabili;

          b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

          c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

      2. Al termine delle procedure di inquadramento del personale di cui al comma 1 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni, degli enti e degli organismi di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
      3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di lavoro relativo al personale all'Agenzia.
      4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

          a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni, dagli enti e dagli organismi ai sensi del comma 2;

          b) mediante gli introiti derivanti da eventuali contratti stipulati con le amministrazioni,

 

Pag. 10

gli enti e gli organismi di cui al comma 2 per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;

          c) mediante un finanziamento annuo, nei limiti del fondo a tale scopo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Art. 9.
(Istituzione dell'Organizzazione governativa nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 gennaio 2006, n. 38, è sostituito dal seguente:

      «1-bis. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, l'Organizzazione governativa nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, strutturato in distretti locali regionali, con il compito di coordinare le associazioni che operano nel settore della lotta alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale dei minori, di costituirsi parte civile nei procedimenti riguardanti la pedofilia e la pornografia minorile, di svolgere attività di vigilanza sulle problematiche relative alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale dei minori, di assicurare assistenza legale ai minori vittime di atti di pedofilia o di sfruttamento sessuale, di fornire assistenza psicologica in favore delle vittime di violenza sessuale minorile, di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte dalle pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione

 

Pag. 11

della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Organizzazione di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle pubbliche amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organizzazione nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui al comma 523 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Organizzazione e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2007 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. A decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

      2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su