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PDL 2714

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2714



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

AURISICCHIO, ASTORE, BOFFA, AFFRONTI, BUCCHINO, BUGLIO, DE ANGELIS, LULLI, MAZZARACCHIO, PEDICA, PEDRINI, PELLEGRINO, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, RAITI, RAZZI, ROCCHI, ROTONDO, SCOTTO, SQUEGLIA

Disposizioni in favore delle persone già titolari di esattorie, assunte alle dipendenze dei concessionari della riscossione

Presentata il 31 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - A seguito della prima riforma del servizio di riscossione dei tributi, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (successivamente abrogato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che ha provveduto al riordino del servizio), i titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, avevano diritto ad essere assunti, a domanda, alle dipendenze dei concessionari della riscossione.
      L'articolo 123 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, specificava inoltre che l'assunzione comportava il riconoscimento della qualifica e del trattamento economico che il contratto collettivo nazionale di lavoro garantiva al personale dipendente da esattorie gestite da privati.
      Gli esattori privati transitati alle dipendenze dei concessionari in virtù di tale normativa sono circa cento.
      All'assimilazione economico-giuridica, prevista dal citato articolo 123, non è corrisposta un'analoga equiparazione previdenziale, dato che ai soggetti in esame non è stata riconosciuta, nel fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti
 

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dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie.
      Il medesimo articolo 125, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, disponeva, infatti, che l'anzianità del personale assunto dai concessionari per l'espletamento del servizio di riscossione dei tributi decorreva dalla data di assunzione. Restavano conseguentemente scoperti i periodi precedenti.
      L'esigenza di una copertura assicurativa che comprenda anche i periodi di titolarità delle esattorie costituisce un atto di equità nei confronti di un personale che è stato immotivatamente discriminato da una norma che, prevedendo la soppressione delle esattorie private, avrebbe senza dubbio dovuto anche prevedere, dal punto di vista previdenziale, la copertura dei periodi di titolarità delle esattorie private.
      Il costo necessario a sostenere l'accreditamento, a favore dei dipendenti, dei contributi previdenziali relativi al periodo di anzianità anteriore al 31 dicembre 1989 è posto a carico dello Stato per l'85 per cento e a carico del singolo dipendente per il restante 15 per cento. Non sarebbe equo, infatti, porre esclusivamente a carico dello Stato tali oneri in quanto va tenuto conto che la titolarità di un'esattoria privata era un'attività imprenditoriale autonoma e come tale comprensiva dei costi necessari a garantire la copertura previdenziale.
      Occorre certamente un intervento normativo.
      L'onere per lo Stato derivante dall'attuazione del provvedimento, con decorrenza dei benefìci previdenziali dalla data di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989, ammonterebbe a circa 8,5 milioni di euro, a cui si fa fronte mediante utilizzo dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2006 del Fondo di previdenza, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.
      L'avanzo patrimoniale del Fondo, esistente alla data del 31 dicembre 1998, è stato già utilizzato dall'allora Ministro del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento delle prestazioni a carico del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai titolari di esattorie private anteriormente al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, alle dipendenze dei concessionari della riscossione, agli effetti previdenziali è riconosciuta l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989.
      2. I contributi previdenziali da accreditare in favore dei dipendenti di cui al comma 1 sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori, stipulato ai sensi dell'articolo 123, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 8,5 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 2006, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.


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