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PDL 2836

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2836



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PELLEGRINO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la razionalizzazione dell'organizzazione degli enti locali, e norme per il contenimento delle indennità e degli altri compensi spettanti ai consiglieri e agli amministratori regionali

Presentata il 27 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi mesi si è sviluppato un intenso dibattito sui cosiddetti «costi della politica» e sulla necessità di un intervento legislativo finalizzato al loro contenimento.
      Il sentimento di sfiducia e distacco montante tra i cittadini e le sedi istituzionali della politica è in costante aumento, ed è anche compito della politica e del legislatore assumere posizioni e decisioni che eliminino questo sentimento negativo da parte della società civile.
      Ma riduzione dei costi non è solo riduzione dei privilegi, che sono spesso privilegi economici, ma anche e forse soprattutto lotta agli sprechi, alle duplicazioni e alle inefficienze.
      La proposta di legge che si sottopone alla Vostra attenzione non vuole affatto ridurre la rappresentanza, che è il fondamento democratico del nostro Paese, ma solamente contribuire a recuperare efficienza e ad evitare sprechi, con una riforma parziale del sistema istituzionale e amministrativo che consenta di razionalizzare risorse e competenze.
      Non si tratta solo di una riorganizzazione burocratica o di una più oculata gestione di denaro pubblico, ma del necessario accoglimento delle istanze dei cittadini elettori e contribuenti, nella cui richiesta di riduzione dei costi va letta una domanda di credibilità, di senso civico e di impegno pratico da parte di chi li rappresenta.
      È una richiesta che il mondo politico non può non ascoltare e alla quale è necessario dare risposte concrete.
      Non si propongono «tagli» indiscriminati, ma un tentativo di razionalizzazione
 

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delle rappresentanze che tenga conto del necessario equilibrio tra cittadini e rappresentanti istituzionali. Le modifiche proposte riguardano in particolare gli enti locali, quindi province e comuni, e gli enti strumentali da essi costituiti.
      Sono inoltre previste norme per ridurre le indennità e i compensi degli amministratori regionali.
      Le misure di razionalizzazione che si propongono consentiranno, se attuate, un risparmio di 800-900 milioni di euro.
      Comunità montane. In questi anni si è assistito a un incremento eccessivo del numero e dell'estensione delle comunità montane. Attualmente in Italia ve ne sono 355, che raccolgono ben 3.546 comuni montani, e molti comuni parzialmente montani. Insomma, un numero elevatissimo se si pensa che in Italia ci sono 8.100 comuni.
      Molti di questi comuni, in realtà, non rientrano affatto in zone montuose, e quindi non si giustificherebbe la loro appartenenza alla comunità montana.
      Questo è stato possibile anche in virtù dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, al comma 5, stabilisce che «(...) La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (...)». Ciò ha comportato spesso l'inclusione di comuni che non avevano in realtà alcuna caratteristica propria del comune montano.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si sopprime il citato periodo del comma 5 relativo alle comunità montane, che ha consentito un'interpretazione eccessivamente estesa, e si ridefiniscono le caratteristiche in base alle quali un comune può essere considerato montano.
      Infine, sempre con l'articolo 1, si prevede che ai presidenti e agli assessori delle comunità montane siano riconosciute le indennità di funzione, in una misura che non sia superiore al 60 per cento di quella prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.
      Circoscrizioni comunali. In base alla legislazione vigente, i comuni possono ripartire il proprio territorio in circoscrizioni o in municipalità al fine di assicurare alla popolazione una più diretta partecipazione all'amministrazione.
      Alla circoscrizione sono delegati poteri che vanno al di là della mera funzione consultiva (per la quale possono essere previsti nello statuto del comune, ai sensi della legge n. 59 del 1997, cosiddetta «legge Bassanini», appositi comitati o consulte di quartiere). La suddivisione in circoscrizioni è obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
      Nell'ambito di una riorganizzazione della struttura istituzionale del Paese, con l'articolo 2 della presente proposta di legge, si prevede la possibilità di istituire circoscrizioni o municipalità solo per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, riducendo in questo modo a sei il numero di città dove sarà possibile istituirle.
      Comuni. La legislazione vigente prevede la presenza di 118.836 consiglieri comunali che siedono per lo più nei consigli comunali dei centri con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, nei quali vi è un rapporto tra abitanti e consiglieri di 1 ogni 420, mentre nei centri con popolazione superiore a 50.000 abitanti il rapporto è di 1 ogni 1.937. Pertanto, nell'ottica di un riequilibrio, è necessario ridurre soprattutto il numero di membri nei consigli comunali dei centri più piccoli. La presente proposta di legge, con le disposizioni contenute nell'articolo 3, porterà a una riduzione del 59 per cento dei consiglieri comunali con una riduzione altrettanto evidente delle spese.
      Province. Anche nel caso delle province si assiste alla stessa anomalia riscontrata nei comuni, con un rapporto tra abitanti e rappresentanti eccessivamente alto per le più piccole, nelle quali si ha un consigliere ogni 11.395 abitanti, mentre nelle grandi province il rapporto è di 1 ogni 35.000 abitanti circa.
 

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      Anche in questo caso si propone - con l'articolo 4 - una riduzione del numero dei consiglieri provinciali privilegiando comunque il rapporto tra cittadini e rappresentanti. Anche in tale ipotesi, la normativa proposta porterà un taglio del 27 per cento dei consiglieri provinciali e una conseguente riduzione dei costi complessivi.
      Indennità di funzione. L'articolo 5 della presente proposta di legge prevede una revisione delle indennità percepite dai consiglieri e dagli amministratori regionali nonché dei compensi a loro spettanti per la partecipazione ad organi collegiali.
      Al fine di giungere ad una razionalizzazione e ad una revisione condivise delle indennità suddette con gli enti locali interessati, si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, proprio per individuare quei criteri omogenei di riferimento a cui le regioni e le province autonome saranno tenute ad uniformarsi, attraverso la propria autonoma azione legislativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di comunità montane).

      1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «parzialmente montani,» sono inserite le seguenti: «e comunque situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare,»;

          b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «8-bis. L'indennità di funzione prevista dall'articolo 82 per il presidente e i componenti dell'organo esecutivo della comunità montana è determinata in misura non superiore al 60 per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana interessata».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni comunali).

      1. L'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17 - (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le

 

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circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
      2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
      3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli comunali).

      1. Il comma 1 dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

          a) da 80 membri nei comuni con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti;

          b) da 70 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

          c) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore a 750.000 abitanti;

          d) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          e) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          f) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

          g) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti;

          h) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti;

 

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          i) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

          l) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;

          m) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          n) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

          o) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

          p) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          q) da 8 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

          r) da 6 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

          s) da 4 membri negli altri comuni».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli provinciali).

      1. Il comma 2 dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

          a) da 50 membri nelle province con popolazione residente superiore a 2.500.000 abitanti;

          b) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 2.000.000 di abitanti;

          c) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.500.000 abitanti;

          d) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;

 

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          e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 600.000 abitanti;

          f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

          g) da 16 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;

          h) da 14 membri nelle province con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;

          i) da 12 membri nelle altre province».

Art. 5.
(Indennità e retribuzioni degli amministratori locali).

      1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri omogenei e le modalità attuative per il contenimento e la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri e agli amministratori regionali, e i compensi comunque dovuti, in ragione della carica rivestita, ai medesimi soggetti per la partecipazione ad organi collegiali, a cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a uniformarsi.
      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai criteri individuati dal medesimo decreto, secondo le modalità ivi previste.


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