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PDL 2855

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2855



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DEL BUE

Disposizioni per agevolare la costruzione, la ristrutturazione e l'alienazione delle infrastrutture sportive

Presentata il 3 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia si iniziò ad approvare per la prima volta una legislazione sugli impianti sportivi destinati al gioco del calcio solo a seguito della strage avvenuta nello stadio Heysel di Bruxelles, dove, nel 1985, trovarono la morte alcune decine di tifosi italiani, accorsi al seguito della Juventus per assistere alla finale di Coppa dei campioni contro gli inglesi del Liverpool. Molto si parlò a proposito di quella strage, della struttura di quel vecchio stadio di Bruxelles, con posti in piedi e con le due tifoserie avversarie collocate in un'identica gradinata divisa solo da transenne provvisorie.
      La riflessione sulla struttura degli stadi ha proceduto di pari passo in Italia e in Inghilterra, dove il Governo si impegnò, anche a causa di quell'avvenimento tragico, e poi, a seguito della tragedia nello stadio di Sheffield del 1989 - dove, il 15 aprile, trovarono la morte novantacinque tifosi del Liverpool, a causa del sovraffollamento della curva dello stadio che li ospitava per la finale di Coppa d'Inghilterra contro il Nottingham - a debellare il fenomeno degli hooligan, e ad intervenire direttamente sugli impianti sportivi, generalmente antiquati, in parte ancora in legno e senza minimi requisiti di sicurezza.
      In Italia nel 1989 fu approvata una normativa sulla capienza degli stadi (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi, di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1989), il primo provvedimento che stabiliva la necessità che in tutti gli stadi italiani superiori ai 10.000 posti venissero considerati solo i posti a sedere e numerati, che alla tifoseria ospite venisse assegnato un apposito spazio all'interno dello stadio, assolutamente distinto da quello della tifoseria
 

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ospitante e che gli impianti superiori ai 20.000 posti fossero dotati anche di televisione a circuito chiuso e di tabellone luminoso, oltre a varie e precise misure di sicurezza.
      Purtroppo a queste disposizioni si fece scudo con un articolo specifico della citata norma (articolo 21) che prevedeva la facoltà di deroghe. E molti stadi non a norma proseguirono a vantare una capienza calcolata anche per posti in piedi, tassativamente vietati dalla nuova normativa. Fino ad allora la normativa relativa alla capienza e alla sicurezza degli stadi italiani era delegata agli organi periferici dello Stato, alle prefetture, ai vigili del fuoco, ad apposite commissioni che, in larga parte, delegavano tali compiti alle società sportive che potevano vendere biglietti anche oltre la capienza, con una cosiddetta «supercapienza», per le partite straordinariamente «appetite» dal pubblico. Così, in Italia capitava che in impianti sportivi oggi riconosciuti, in base alle ultime norme, inferiori ai 10.000 posti, venissero ammassate anche 20.000 o addirittura 30.000 persone. Per fare un paragone interessante, e citando i tabellini apparsi sui giornali sportivi dell'epoca, risulta che lo stadio di Braglia di Modena, nella partita Modena-Juventus del campionato 1963-1964, abbia addirittura ospitato 35.000 persone, a fronte di una capienza poi riconosciuta, in base alle citate norme del 1989, inferiore ai 10.000 posti; che lo stadio di Brescia abbia ospitato, nel campionato 1965-1966, nel match con l'Internazionale, quasi 40.000 persone, a fronte di una capienza riconosciuta, sempre in base alle norme del 1989, di circa 15.000 posti; che allo stadio Fuorigrotta di Napoli, nel campionato concluso con il primo scudetto del Napoli, e cioè quello del 1986-1987, si siano superate le 90.000 presenze, a fronte di uno stadio che, poi ulteriormente ampliato con gradoni nella parte più alta, è riconosciuto capiente per 67.000 posti.
      Le esagerazioni per la vendita dei biglietti e il conseguente ammassamento del pubblico avevano in realtà già creato problemi non di poco conto (si veda il crollo di una gradinata negli anni cinquanta a Firenze). Si trattava però di episodi isolati. Ma negli anni sessanta e settanta non esisteva ancora il problema drammatico dei gruppi estremi di tifosi. Erano presenti molti club organizzati, ma le partite di calcio si disputavano in un clima, se non tranquillo, comunque mai, o quasi mai, propenso a generare aspri e incontrollati conflitti tra i tifosi. Da ricordare, a questo proposito, le trasferte spontanee di decine di migliaia di tifosi ospiti (si vedano negli anni sessanta le carovane di auto infinite sull'autostrada Napoli-Roma) che accompagnavano le grandi squadre in trasferta. Le trasferte erano in realtà anche un'occasione di gita turistica con la famiglia e di incontri conviviali con gli amici. Negli stadi i tifosi ospiti si mescolavano a quelli locali e capitava spesso che le discussioni al massimo degenerassero in qualche spinta o ceffone.
      Il primo episodio tragico si verificò in occasione del derby tra la Roma e la Lazio allo stadio Olimpico, dove un tifoso laziale, Paparelli, venne brutalmente colpito da un razzo partito dalla curva opposta e ucciso. Questo tragico avvenimento, peraltro avvenuto in uno dei pochi stadi d'Italia che non ebbe alcun problema ad essere considerato a norma con le citate norme del 1989, non determinò particolari provvedimenti legislativi.
      Dopo la ricordata tragedia dello stadio Heysel tutto è prepotentemente cambiato. Nonostante le menzionate norme del 1989, sempre, però, attenuate da deroghe e da rinvii, il fenomeno della violenza non solo non si è placato, ma è addirittura aumentato e si è prepotentemente dilatato su molte realtà italiane.
      La normativa per ciò che riguarda la sicurezza degli stadi italiani è divenuta ancora più stringente con i cosiddetti «decreti Pisanu» (del 2003 e del 2005) e con l'introduzione dei biglietti nominativi per tutti i posti all'interno degli impianti sportivi con capienza superiore ai 10.000 posti, con l'introduzione di tornelli di verifica del posto all'ingresso dei vari settori, con l'obbligo delle televisioni a circuito chiuso per tutti gli impianti sportivi oggetto del
 

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dispositivo, con la necessità di vigilanza interna per settore (la presenza dei cosiddetti «steward»), con l'introduzione del Daspo, cioè del divieto a partecipare alle partite da parte dei tifosi violenti, con la necessità di dotarsi del posto di polizia nei pressi dello stadio e con altri provvedimenti.
      Anche in questo caso l'istituto della deroga ha frenato l'attuazione dei provvedimenti e così si è arrivati, anche a seguito dei recenti tragici fatti di Catania e di Cosenza, alle disposizioni del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, (poi convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41) recante inizialmente il titolo di «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche», in cui sono state aggiunte, nel passaggio di conversione, disposizioni relative all'equipollenza delle misure repressive verso chi commette atti contro Forze di polizia negli stadi o nei pressi di questi ultimi, con chi li commette in altre manifestazioni, nonché relative alle spese di messa in sicurezza degli impianti sportivi a carico delle società che li gestiscono. Il nuovo provvedimento abbassa il limite di esenzione dei provvedimenti a 7.500 posti, annulla tutte le deroghe concesse e prescrive una legislazione speciale per gli stadi, di carattere repressivo, con reati e con pene specifici.
      In Inghilterra, intanto, era iniziata già a decorrere dai primi anni novanta una lotta senza quartiere agli «hooligan» e a tutte le organizzazioni del tifo violento sia nel territorio nazionale che nelle trasferte delle squadre di club e della nazionale (nel 1991 sono state create tre nuove fattispecie di reato relative al lancio di qualsiasi oggetto in campo, ai canti e cori ingiuriosi e razzisti nonché all'invasione del campo; poi un nuovo disciplinare nel 1999 ha innovato un gran numero di disposizioni precedenti, ampliando le stesse in ordine al tempo del periodo rilevante per l'applicazione della disciplina speciale e assicurando una migliore applicazione dell'esclusione dagli stadi). Poi, con un ulteriore provvedimento del 2000, il Governo e il Parlamento inglesi hanno ulteriormente inasprito le sanzioni e modificato le procedure in merito ai reati connessi in occasione delle partite di calcio. Contemporaneamente, il Governo inglese ha finanziato una profonda ristrutturazione degli stadi, i più vecchi del mondo, con dispositivi di sicurezza e di comodità (posti a sedere e biglietti nominativi) e con la presenza massiccia di steward all'interno degli impianti sporitivi, ma senza trascurare le misure disincentivanti. In Inghilterra non sono state poste barriere tra il campo e il pubblico e tra i tifosi di diversa provenienza, la polizia resta ai lati dello stadio e delega la sicurezza interna agli steward pagati dalle società, che sono anche proprietarie degli impianti sportivi.
      Tornando in Italia, va segnalato che il citato decreto-legge n. 8 del 2007 ha dato i suoi frutti. Come rilevato da un'indagine recentissima del Ministero dell'interno, nel giro di pochi mesi tutti gli stadi italiani in cui si giocano partite dei campionati di serie A (salvo uno, quello di Catania) e di serie B (salvo sette) sono pronti per la prossima stagione sportiva. L'obiettivo del provvedimento è stato dunque raggiunto.
      Ciò non significa, tuttavia, che gli stadi, sia pure sicuri secondo gli standard imposti dal legislatore, rispondano alle altre esigenze che lo stesso provvedimento ha evidenziato nel momento di apertura di un tavolo straordinario per la ristrutturazione e la costruzione di nuovi impianti sportivi. E cioè, soprattutto, esigenze di confortevolezza e di redditività, che allo stato non sono perseguite in alcun impianto sportivo oggi esistente sul territorio nazionale.
      La presente proposta di legge tenta di coniugare tali esigenze con quelle già esistenti in materia di sicurezza, andando a evidenziare, soprattutto, gli aspetti pratici della questione. Aspetti pratici che si concretizzano, tra l'altro, nelle procedure amministrative per la costruzione di nuovi impianti sportivi e nel passaggio in proprietà privata degli stadi già esistenti, laddove non sia possibile costruirne di nuovi, in modo da alleggerire le casse degli enti comunali e dello Stato.
      Stadi, dunque, che devono essere confortevoli, in modo da consentire un ritorno
 

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massiccio delle famiglie italiane alla fruizione diretta dello spettacolo sportivo e dare redditività, sia in termini economici, offrendo altri servizi di natura commerciale (alberghi, centri commerciali, cinema e quant'altro), sia in termini sociali, con servizi di aggregazione per i giovani e altri centri sportivi polifunzionali. Sarà la società sportiva a promuovere il progetto, ma sarà il comune, soprattutto, a decidere cosa sia più opportuno fare nell'ambito del proprio territorio, tenuto conto delle esigenze della popolazione locale e dei vantaggi che la collettività deve ricavare dagli investimenti in termini di riqualificazione del territorio.
      L'articolo l della presente proposta di legge individua la finalità della legge, che, in sintesi, è quella di consentire in tempi brevi l'ammodernamento, anche attraverso l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti, del patrimonio nazionale degli impianti sportivi rilevanti, per fare fronte alle sempre maggiori richieste ed esigenze di sicurezza e di confortevolezza, nell'interesse dello sviluppo dello sport e, conseguentemente, della vita sociale, quindi, in ultimo, nell'interesse della collettività intera.
      L'articolo 2 detta, ai fini della legge, le definizioni di infrastruttura sportiva, complesso sportivo multifunzionale, progetto di massima, progetto definitivo, soggetto proponente e comune.
      L'articolo 3 disciplina l'ambito di applicazione della legge in considerazione della capienza dell'impianto sportivo.
      L'articolo 4 disciplina la procedura per la localizzazione del complesso sportivo multifunzionale, cui si perviene attraverso l'approvazione del progetto di massima presentato dal soggetto proponente, su iniziativa propria o dello stesso comune interessato. In particolare, il comma 3 prevede una conferenza di servizi per il caso in cui nella procedura debbano essere coinvolti altri enti, espressamente prevedendo la facoltà per tali enti di emettere i pareri e i provvedimenti di loro competenza e necessari per la realizzazione del progetto, anche in deroga e in variante a tutti gli strumenti vigenti di rispettiva competenza (siano essi urbanistici, edilizi, commerciali, e via dicendo).
      Il comma 6 dello stesso articolo disciplina la particolare ipotesi in cui l'area localizzata sia, anche parzialmente, pubblica, riconoscendo al soggetto proponente la possibilità di contrattare direttamente con l'ente pubblico proprietario l'acquisizione, a qualsiasi titolo, dell'area. Ciò in quanto il soggetto proponente, una volta avvenuta l'approvazione del progetto di massima e quindi della localizzazione, si configura quale «unico contraente», non sussistendo posizioni concorrenziali da garantire e dovendosi anzi evitare interventi di terzi meramente speculativi e di disturbo alla realizzazione del progetto, dichiarato, ai sensi del comma 4, di pubblica utilità, indifferibile e urgente.
      L'articolo 5 disciplina la procedura autorizzativa per la realizzazione del complesso sportivo multifunzionale, dettando la relativa scansione temporale, nel dichiarato intento di snellire e di velocizzare l'iter di approvazione, attese l'indifferibilità e l'urgenza dell'intervento. Al fine di perseguire tale intento, il comma 5 prevede l'approvazione anche per silenzio assenso e in contrasto con gli strumenti locali (siano essi edilizi, urbanistici, commerciali eccetera), da intendere, conseguentemente variati. Il comma 6 specifica che l'eventuale diniego di approvazione da parte del comune può essere motivato soltanto con riferimento ad aspetti nuovi e diversi da quelli relativi al progetto di massima approvato e prevede, disciplinandolo, l'intervento sostitutivo del Ministro delle infrastrutture, nel caso di progetto meritevole di accoglimento.
      L'articolo 6, al fine di favorire la ristrutturazione delle infrastrutture sportive esistenti, attraverso la privatizzazione disciplinata dall'articolo 7, prevede l'inserimento delle citate infrastrutture nel patrimonio disponibile del comune di appartenenza.
      L'articolo 7 disciplina la privatizzazione delle infrastrutture sportive esistenti, prevedendo l'alienazione anche delle aree e delle strutture funzionali o pertinenziali all'infrastruttura medesima, le quali possono
 

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essere utilizzate continuativamente e non soltanto in occasione degli eventi, secondo le destinazioni che verranno specificate nell'atto di alienazione. Il comma 7 prevede comunque che, in caso di fallimento della società sportiva acquirente, entro dieci anni dall'acquisto, il bene alienato rientri nella disponibilità del comune, affinché sia garantita la finalità dell'utilizzo sportivo.
      L'articolo 8, pur nel rispetto delle competenze locali, prevede agevolazioni fiscali e tributarie, con riferimento però alle sole superfici delle infrastrutture sportive e non anche a quelle relative alle distinte attività e destinazioni consentite nell'ambito dei complessi sportivi multifunzionali.
      L'articolo 9 prevede, invece, la possibilità di sottoporre le infrastrutture sportive realizzate ai sensi della legge ad ipoteca in favore dell'Istituto per il credito sportivo, a garanzia dei finanziamenti eventualmente erogati dal medesimo istituto.
      L'articolo 10, infine, reca l'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue la finalità di favorire, anche attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, la realizzazione di nuove infrastrutture sportive e la ristrutturazione di quelle esistenti secondo adeguati criteri di sicurezza, fruibilità, confortevolezza e redditività della gestione economico-finanziaria.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «infrastruttura sportiva», l'impianto sportivo destinato all'esercizio dell'attività agonistica da parte di società sportive professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché degli spalti e di tutte le aree interne strettamente connesse, quali spogliatoi, zone di riscaldamento, aree stampa e altre, nonché delle parti collaterali destinate alle attività commerciali della società sportiva, quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo e altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

 

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          b) «complesso sportivo multifunzionale», il complesso costituito da una o più infrastrutture sportive e da una o più strutture, anche non contigue, comunque funzionali alla realizzazione del progetto, destinate queste ultime, a titolo esemplificativo, ad attività commerciali anche di terzi, ricettive, di svago e tempo libero, di servizio, nonché a insediamenti residenziali o direzionali, ove ritenuti di valore aggiuntivo al progetto o agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;

          c) «progetto di massima», un progetto comprensivo di relazione illustrativa, contenente anche le previsioni volumetriche e le relative funzioni, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici, studio di prefattibilità ambientale, studio di fattibilità economica e relazione di fattibilità che determina la configurazione dell'impianto sportivo attraverso uno studio della realtà e delle esigenze locali;

          d) «progetto definitivo», un progetto comprensivo di relazione descrittiva, relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica, relazioni tecniche specialistiche, rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico, elaborati grafici, studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, ovvero studio di fattibilità ambientale, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nonché ogni altro documento progettuale richiesto, dalla normativa vigente in ambito locale, per il rilascio del provvedimento abilitativo all'edificazione;

          e) «soggetto proponente», la società sportiva fruitrice dell'infrastruttura sportiva unitamente ai soggetti privati che, intendendo effettuare investimenti sul complesso sportivo multifunzionale, hanno stipulato un accordo con la medesima società sportiva per la cessione dell'infrastruttura sportiva ovvero per il conferimento del diritto d'uso, per una durata di almeno vent'anni anni, a qualsiasi titolo, dell'infrastruttura sportiva medesima;

          f) «comune», il comune sul cui territorio è realizzato il complesso sportivo multifunzionale o sul cui territorio è ubicata,

 

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alla data di entrata in vigore della presente legge, l'infrastruttura sportiva, ovvero il comune di appartenenza della società sportiva che fruisce dell'infrastruttura sportiva.

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle infrastrutture sportive e ai complessi sportivi multifunzionali, di nuova costruzione e già esistenti, nei quali è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 7.500.

Capo II
REALIZZAZIONE DI COMPLESSI SPORTIVI MULTIFUNZIONALI

Art. 4.
(Localizzazione).

      1. La localizzazione delle aree nelle quali realizzare il complesso sportivo multifunzionale avviene:

          a) ad iniziativa del soggetto proponente che, d'intesa con il comune su cui insiste il complesso sportivo multifunzionale, presenta il progetto di massima;

          b) ad iniziativa del comune il quale, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un complesso sportivo multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio, chiede al soggetto proponente la presentazione del progetto di massima.

      2. Il progetto di massima è approvato dal comune entro trenta giorni dalla data di ricezione.
      3. Qualora la realizzazione del progetto di massima necessiti dell'approvazione da parte anche di altri enti locali, il comune indice, entro sette giorni dalla data di ricezione del progetto di massima medesimo, una conferenza di servizi con la

 

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partecipazione degli enti locali interessati. Nell'ambito della citata conferenza, che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni, gli enti locali possono emettere pareri e provvedimenti di loro competenza, anche in deroga o in variante degli strumenti vigenti.
      4. Le approvazioni di cui ai commi 2 e 3 valgono come dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento previsto, nonché di indifferibilità e di urgenza, e determinano le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici che sono ratificate dal comune entro trenta giorni a pena di decadenza.
      5. La mancata approvazione del comune o della conferenza di servizi di cui al comma 3 deve essere motivata.
      6. Qualora la realizzazione del complesso sportivo multifunzionale ricada, anche parzialmente, su un'area pubblica, l'approvazione del progetto di massima costituisce titolo in favore del soggetto proponente per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, dell'area in questione a seguito di trattativa diretta esclusiva con l'ente proprietario, o di altro accordo economico satisfattivo dell'interesse alla realizzazione del progetto medesimo.

Art. 5.
(Procedura autorizzativa per la realizzazione del complesso sportivo multifunzionale).

      1. Approvata la localizzazione ai sensi dell'articolo 4, il soggetto proponente predispone il progetto definitivo e lo presenta al comune presso lo sportello unico per l'edilizia.
      2. Il progetto definitivo è presentato entro centottanta giorni dalla data di approvazione del progetto di massima. Il termine è eventualmente prorogabile da parte del comune per un tempo massimo di ulteriori centottanta giorni, tenuto conto della complessità dell'intervento. In caso di mancata presentazione del progetto definitivo nel termine previsto, l'approvazione

 

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della localizzazione di cui all'articolo 4 si intende decaduta.
      3. Lo sportello unico per l'edilizia cura l'istruzione della pratica e acquisisce i pareri da parte degli organi e degli enti competenti ai sensi della legislazione vigente in materia.
      4. Lo sportello unico per l'edilizia trasmette al comune il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2.
      5. Il comune si pronuncia definitivamente entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere di cui al comma 4. Decorso tale termine senza alcuna pronunzia, il progetto si intende approvato per silenzio assenso e costituisce variante agli strumenti locali eventualmente contrastanti.
      6. L'eventuale diniego di approvazione da parte del comune deve essere motivato con riferimento esclusivamente ad aspetti nuovi e diversi da quelli relativi al progetto di massima. Qualora il soggetto proponente ritenga la motivazione del provvedimento di diniego inadeguata o illegittima, può richiedere l'intervento del Ministro delle infrastrutture, il quale, entro trenta giorni, sentiti gli enti interessati, il soggetto proponente e i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche giovanili e le attività sportive, valuta l'accoglibilità del progetto, nominando, se del caso, un commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi autorizzativi, in sostituzione degli enti dissenzienti.

Capo III
RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI

Art. 6.
(Patrimonio disponibile del comune).

      1. Al fine di favorire un'efficace e trasparente attività di ristrutturazione

 

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delle infrastrutture sportive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per il quinquiennio 2008-2013, le predette infrastrutture sportive rientrano nel patrimonio disponibile del comune.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il comune inserisce nel proprio patrimonio disponibile l'infrastruttura sportiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Privatizzazione delle infrastrutture sportive esistenti).

      1. Le infrastrutture sportive, una volta divenute patrimonio disponibile del comune ai sensi dell'articolo 6, possono essere oggetto di alienazione da parte del medesimo comune.
      2. Unitamente all'infrastruttura sportiva, possono essere oggetto dell'alienazione di cui al comma 1 anche le aree e le strutture ad essa funzionali o pertinenziali, quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
      3. L'acquirente deve garantire l'uso delle infrastrutture di cui al comma 2 per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e di spettacolo.
      4. Nell'atto di alienazione il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni di uso esistenti, delle infrastrutture sportive e delle aree funzionali e pertinenziali al fine di consentire lo sfruttamento economico quotidiano delle infrastrutture e delle aree medesime.
      5. Le opere di ristrutturazione delle infrastrutture sportive, purché conformi con le destinazioni d'uso previste ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e iniziate entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e

 

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regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
      6. Qualora l'acquirente intenda eseguire lavori di ristrutturazione dell'infrastruttura sportiva si applicano le procedure di cui agli articoli 4 e 5.
      7. Nel caso di fallimento della società sportiva acquirente, ai sensi del presente articolo, entro dieci anni dall'acquisto, gli effetti dell'alienazione vengono meno e il bene rientra nel patrimonio disponibile del comune.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.
(Agevolazioni fiscali e tributarie relative alle superfici delle infrastrutture sportive).

      1. Al fine di garantire la più completa attuazione della presente legge, i comuni possono esentare, per almeno dieci anni, le superfici delle infrastrutture sportive nuove realizzate e di quelle ristrutturate dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione.
      2. Le aziende utilizzatrici di spazi o di servizi particolari funzionali all'attività espletata dalle infrastrutture sportive di cui al comma 1 possono detrarre dalle imposte sui redditi i relativi costi.

Art. 9.
(Istituto per il credito sportivo).

      1. Le infrastrutture sportive realizzate ai sensi della presente legge possono essere sottoposte ad ipoteca a favore dell'Istituto per il credito sportivo in garanzia di finanziamenti eventualmente erogati dal medesimo Istituto.

 

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Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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