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PDL 2637

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2637


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FILIPPI, GRIMOLDI, GARAVAGLIA

Disposizioni in materia di politiche giovanili

Presentata il 10 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Ilvo Diamanti in un articolo pubblicato nel gennaio 2007 su «La Repubblica» si sofferma ad analizzare come la società in cui viviamo sia affetta patologicamente dal mito di Faust, vale a dire «l'eterna giovinezza». È proprio vero in un mondo nel quale tutti in qualche modo si sentono giovani e la giovinezza si «istituzionalizza», a farne le spese sono proprio coloro che anagraficamente rientrano nei canoni oggettivi dell'essere giovani.
      La nostra società sembra condannata ad un destino di precarietà. L'incertezza e l'instabilità caratterizzano tutto. Il nobile desiderio dei giovani di voler contribuire al bene comune in piena autonomia e indipendenza si infrange dinnanzi a problematiche di difficilissima soluzione. Un'analisi estemporanea dei dati dell'Istituto nazionale di statistica mette immediatamente in evidenza come tali problemi siano di dimensioni enormi.
      Ben il 45 per cento dei giovani in un'età compresa tra i venticinque e i trentaquattro anni vive ancora con i propri genitori. La motivazione di un numero percentuale così elevato non può essere celata dietro a luoghi comuni banali che vogliono far credere che questo sia dovuto ad una tendenza generale dei giovani italiani ad essere «mammoni e viziati».
      Le maggiori difficoltà che i giovani incontrano nel vivere da soli sono dovute per il 45 per cento ad un reddito insufficiente, per il 19,7 per cento ad una instabilità del lavoro che produce periodi lunghi di disoccupazione e per il 14,6 per cento a difficoltà insormontabili nell'acquistare una casa.
 

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      Nel nostro Paese il tempo si è fermato, siamo impantanati in un sistema gerontocratico di dimensioni elefantiache.
      Basti pensare che nella prassi per assurgere alla carica di Presidente della Repubblica occorre avere almeno ottanta anni, pochi di meno per guidare il Governo. Per non parlare dell'università dove mediamente i ricercatori hanno più di quaranta anni e i professori ordinari circa sessanta. Lo stesso vale per tutti i posti di maggior prestigio: nell'editoria, nella finanza e nelle organizzazioni economiche.
      I giovani, in questo triste contesto aggravato dalla precarietà del lavoro e dall'inaccessibilità ad una vita indipendente dovuta al costo proibitivo della casa, sono sempre più confinati ed emarginati.
      È necessaria e improcrastinabile, da parte del legislatore, una presa in carico delle politiche giovanili finalizzata ad adottare iniziative concrete per garantire maggiore stabilità nel lavoro, possibilità di accedere a un credito formativo e a un credito agevolato per l'acquisto di un'abitazione dove poter iniziare una vita autonoma e indipendente dalla famiglia di provenienza.
      I giovani rappresentano il benessere di una società, il motore propulsivo della crescita economica, culturale e sociale di un Paese.
      La presente proposta di legge intende affrontare alcune tematiche specifiche che riguardano le politiche giovanili affrontando sia la necessaria promozione e incentivazione del ruolo chiave che deve essere esercitato dai giovani nel processo di sviluppo del Paese favorendone l'accesso alla cittadinanza attiva, sia cercando di trovare alcune risposte a quelle che sono le tematiche di maggiore interesse: l'acquisto dell'abitazione, il prestito d'onore ai fini formativi e gli incentivi fiscali all'imprenditoria giovanile. La tematica che riguarda l'accesso ai crediti è di fondamentale importanza considerata la scarsa propensione da parte delle banche e degli istituti di credito a garantire mutui e prestiti a giovani con contratti di lavoro atipici.
      È importante inoltre mettere in moto forme di aiuto all'imprenditoria giovanile prevedendo particolari incentivi fiscali al fine di valorizzare e incentivare il sistema di autompiego che rappresenta una valida alternativa al lavoro dipendente.
      In conclusione certi di poter trovare una sensibilità convergente da parte di tutti gli schieramenti politici sulle tematiche affrontate nella presente proposta di legge, ne auspichiamo una rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità agli articoli 3 e 31 della Costituzione, riconosce il ruolo dei giovani nel processo di sviluppo del Paese attraverso l'avvio di politiche volte allo sviluppo e al sostegno della loro autodeterminazione, favorendone la cittadinanza attiva e promuovendo interventi volti a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono l'accesso dei giovani alla prima casa di abitazione.
      2. Nell'ambito delle politiche attive della formazione e dell'autoimpiego, la Repubblica promuove, altresì, interventi a favore dei giovani al fine di contribuire a una piena e concreta attuazione del diritto allo studio nonché di favorire l'occupazione giovanile.

Art. 2.
(Obiettivi).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

          a) favorire, ai fini di una reale partecipazione attiva e consapevole, opportunità per i giovani nei seguenti ambiti:

              1) cittadinanza attiva e informazione;

              2) cultura, mobilità, istruzione e promozione sociale;

 

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              3) occupazione, formazione, crescita professionale e inserimento lavorativo;

              4) conciliazione della vita professionale con quella sociale;

          b) sostenere l'acquisto in proprietà, da parte dei giovani, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;

          c) agevolare, mediante l'istituzione del prestito d'onore a fini formativi, l'accesso al credito da parte dei giovani che intendono seguire un percorso formativo di livello accademico o professionale;

          d) incentivare l'imprenditorialità giovanile, tramite l'applicazione di un regime fiscale sostitutivo per i giovani non occupati che intraprendono un'attività d'impresa o professionale in forma associata;

          e) incentivare le regioni, le province e i comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, a promuovere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

Capo II
ACQUISTO DELL'ABITAZIONE
DA PARTE DEI GIOVANI

Art. 3.
(Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa).

      1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la piena realizzazione di una vita indipendente dei giovani dalle famiglie di provenienza, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte dei giovani per l'acquisto della prima casa.
      2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli

 

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immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 4 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 250.000 euro.
      3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con il regolamento di cui all'articolo 10, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.
      5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare, individuate con il regolamento di cui all'articolo 10.
      6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.
      7. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 10.
 

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Art. 4.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 3 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

          b) età non inferiore a ventidue anni e non superiore a trentacinque anni;

          c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 80.000 euro;

          d) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

          e) non avere percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), superiore a 20.000 euro.

      2. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera f), può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui all'articolo 3 o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      3. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro.

 

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Capo III
ISTITUZIONE DEL PRESTITO D'ONORE A FINI FORMATIVI

Art. 5.
(Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi).

      1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.
      3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 6 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in quarantotto rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.
      4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 6 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea o un master post laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati

 

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per tutta la durata del corso di studio.
      5. Gli oneri concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, stabilito con il regolamento di cui all'articolo 10, fino all'estinzione del prestito d'onore, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.
      6. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare individuate con il regolamento di cui all'articolo 10.
      7. La copertura di cui al comma 6 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.
      8. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 6.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 5 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

          b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali di cui all'articolo 5, comma 3, e per i prestiti d'onore universitari di cui all'articolo 5, comma 4, limitatamente ai soggetti inseriti in un master post laurea e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari, di cui all'articolo 5, comma 4, limitatamente ai soggetti iscritti a un corso di laurea;

          c) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo

 

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familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 30.000 euro. Il limite è aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità.

Capo IV
INCENTIVI PER L'IMPRENDITORIA
GIOVANILE

Art. 7.
(Regime fiscale agevolato per le società di persone composte da giovani).

      1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

          a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni;

          b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;

          c) i giovani di cui alla lettera a) non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

          d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e con

 

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tributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

      3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
      4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
      5. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.
(Inapplicabilità degli studi di settore
ai giovani).

      1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello della data di entrata in vigore della presente legge e che hanno un'età inferiore a venticinque anni, nel caso di titolari di imprese individuali, ovvero che hanno un'età inferiore a trent'anni, nel caso di liberi professionisti.

 

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Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.
(Istituzione di un tavolo di coordinamento nazionale tra lo Stato e le regioni).

      1. È istituito presso al Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di coordinamento nazionale sulle politiche giovanili, composto in maniera paritetica da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di politiche giovanili e da rappresentanti delle regioni competenti nella medesima materia.
      2. Le regioni contribuiscono all'individuazione delle priorità da perseguire nell'ambito del tavolo di cui al comma 1, previa opportuna e adeguata consultazione delle realtà giovanili del rispettivo territorio.
      3. Nell'ambito delle azioni di propria competenza in materia di politiche giovanili, le regioni provvedono a garantire la realizzazione di interventi intersettoriali e trasversali, mediante leggi o piani di indirizzo.

Art. 10.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, di cui 30 milioni di euro

 

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annui da erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti Spa per le finalità di cui al capo II, sono posti a carico del Fondo per le politiche giovanili, di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
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