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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2637 |
1. La Repubblica, in conformità agli articoli 3 e 31 della Costituzione, riconosce il ruolo dei giovani nel processo di sviluppo del Paese attraverso l'avvio di politiche volte allo sviluppo e al sostegno della loro autodeterminazione, favorendone la cittadinanza attiva e promuovendo interventi volti a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono l'accesso dei giovani alla prima casa di abitazione.
2. Nell'ambito delle politiche attive della formazione e dell'autoimpiego, la Repubblica promuove, altresì, interventi a favore dei giovani al fine di contribuire a una piena e concreta attuazione del diritto allo studio nonché di favorire l'occupazione giovanile.
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) favorire, ai fini di una reale partecipazione attiva e consapevole, opportunità per i giovani nei seguenti ambiti:
1) cittadinanza attiva e informazione;
2) cultura, mobilità, istruzione e promozione sociale;
3) occupazione, formazione, crescita professionale e inserimento lavorativo;
4) conciliazione della vita professionale con quella sociale;
b) sostenere l'acquisto in proprietà, da parte dei giovani, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
c) agevolare, mediante l'istituzione del prestito d'onore a fini formativi, l'accesso al credito da parte dei giovani che intendono seguire un percorso formativo di livello accademico o professionale;
d) incentivare l'imprenditorialità giovanile, tramite l'applicazione di un regime fiscale sostitutivo per i giovani non occupati che intraprendono un'attività d'impresa o professionale in forma associata;
e) incentivare le regioni, le province e i comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, a promuovere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.
1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la piena realizzazione di una vita indipendente dei giovani dalle famiglie di provenienza, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte dei giovani per l'acquisto della prima casa.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli
1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 3 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;
b) età non inferiore a ventidue anni e non superiore a trentacinque anni;
c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 80.000 euro;
d) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;
e) non avere percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), superiore a 20.000 euro.
2. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera f), può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui all'articolo 3 o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro.
1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.
3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 6 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in quarantotto rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.
4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 6 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea o un master post laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati
1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 5 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;
b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali di cui all'articolo 5, comma 3, e per i prestiti d'onore universitari di cui all'articolo 5, comma 4, limitatamente ai soggetti inseriti in un master post laurea e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari, di cui all'articolo 5, comma 4, limitatamente ai soggetti iscritti a un corso di laurea;
c) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo
1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni;
b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;
c) i giovani di cui alla lettera a) non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e con
3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello della data di entrata in vigore della presente legge e che hanno un'età inferiore a venticinque anni, nel caso di titolari di imprese individuali, ovvero che hanno un'età inferiore a trent'anni, nel caso di liberi professionisti.
1. È istituito presso al Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di coordinamento nazionale sulle politiche giovanili, composto in maniera paritetica da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di politiche giovanili e da rappresentanti delle regioni competenti nella medesima materia.
2. Le regioni contribuiscono all'individuazione delle priorità da perseguire nell'ambito del tavolo di cui al comma 1, previa opportuna e adeguata consultazione delle realtà giovanili del rispettivo territorio.
3. Nell'ambito delle azioni di propria competenza in materia di politiche giovanili, le regioni provvedono a garantire la realizzazione di interventi intersettoriali e trasversali, mediante leggi o piani di indirizzo.
1. Con regolamento da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, di cui 30 milioni di euro
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