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PDL 2897

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2897


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DEIANA

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria

Presentata il 12 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il crescente impegno del nostro Paese nell'ambito delle operazioni internazionali di mantenimento e di imposizione della pace nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria ha determinato negli ultimi anni la necessità di definire un quadro normativo più adeguato a tali esigenze. In particolare, con la presente proposta di legge è prevista la necessità di una stringente definizione legislativa degli ambiti di intervento delle operazioni e delle missioni in modo da garantire, da un lato, un più incisivo controllo del Parlamento e, dall'altro, la disciplina della materia da parte di una fonte di rango primario. Affinché tali operazioni e missioni si svolgano nel rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali, con particolare riguardo allo Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge n. 848 del 1957, l'articolo 2 della presente proposta di legge, nel definire la natura delle diverse operazioni e missioni, stabilisce le regole che la legge deve osservare ai fini della loro autorizzazione. Regole che garantiscono e danno dignità ai testi di rango primario prima richiamati.
      L'articolo 3 contiene, poi, un precetto normativo diretto a definire con precisione il quadro di riferimento all'interno del quale le nostre Forze armate e le nostre Forze di polizia ad ordinamento militare o civile sono chiamate a svolgere i loro compiti, nell'ambito delle operazioni e delle missioni autorizzate ai sensi dell'articolo 2. In particolare, nell'articolo 3 si sottolinea la necessità che il rispetto di tali vincoli, derivanti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni
 

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internazionali di cui l'Italia è parte, è dovuto anche nel caso, negli ultimi anni sempre più frequente, in cui le nostre Forze armate e le nostre Forze di polizia si trovino a svolgere il loro compito sotto il comando internazionale o di un altro Stato.
      L'articolo 4 istituisce un Comitato parlamentare di controllo, composto da sei senatori e da sei deputati nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità. La ratio di tale istituto è determinata dalla necessità di operare un monitoraggio continuo delle operazioni e delle missioni autorizzate. Al fine di permettere un corretto svolgimento del compito loro assegnato, il Governo deve fornire ai membri del Comitato elementi di conoscenza e di valutazione anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni e delle missioni autorizzate. I componenti del Comitato sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.
      L'articolo 5 definisce le disposizioni relative alle dotazioni finanziare necessarie al mantenimento delle operazioni e delle missioni autorizzate e alla frequenza del loro rinnovo.
      L'articolo 6, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. La partecipazione delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria, è autorizzata con legge.

Art. 2.
(Autorizzazione).

      1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 87 della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, esclusivamente le seguenti operazioni e missioni internazionali:

          a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso Statuto, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

          b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;

          c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio

 

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di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;

          d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati.

Art. 3.
(Disciplina dell'attività delle Forze armate).

      1. Le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, sono soggette all'osservanza delle norme e dei princìpi del diritto dei conflitti armati stabiliti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
      2. Nel caso in cui i contingenti delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile siano sottoposte a comando internazionale o di altro Stato, resta fermo il disposto di cui al comma 1.

Art. 4.
(Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo).

      1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
      2. Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

 

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      3. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al comma 1.
      4. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al finanziamento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
      2. Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2.
      3. Ad esclusione delle operazioni e delle missioni internazionali la cui durata prevista è inferiore a dodici mesi, l'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rinnovata annualmente.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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