PDL 2933
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2933
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PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 18 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1614)
d'iniziativa dei senatori
TREU, PETERLINI
Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 luglio 2007
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari).
1. Per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, i parlamentari possono avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori parlamentari.
2. Il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari ha natura fiduciaria e ad esso si applica, sulla base degli accordi tra le parti, e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo.
3. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore» sono inserite le seguenti: «, i senatori e i deputati».
4. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti di cui al comma 2 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. I contratti medesimi si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.
5. Nel rispetto delle leggi, i parlamentari possono avvalersi di altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori.
6. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della
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Repubblica, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, adottano le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della presente legge.
7. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
8. I princìpi di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.