Frontespizio Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2936


 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1108)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 luglio 2007


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 164.255.466 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

Pag. 2

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 107.707.218 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento

 

Pag. 3

relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.314, suddiviso in euro 31.571.438 per l'anno 2006, in euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed in euro 42.012.438 per l'anno 2008.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l'anno 2006, ad euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed ad euro 42.012.438 per l'anno 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Pag. 4

Art. 7.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del «Chernobyl shelter fund», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 8.

      1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

      1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Pag. 5

Art. 10.

      1. A decorrere dall'anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.
      2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.

Art. 11.

      1. È autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009.
      2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

 

Pag. 6

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nella relazione annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, uno schema relativo al triennio successivo all'esercizio di riferimento della suddetta relazione contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani nei rispettivi consigli di amministrazione e ad una valutazione delle  modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.    


Frontespizio Progetto di Legge
torna su