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PDL 2737

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2737


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI CENTA, ALESSANDRI, ARACU, AZZOLINI, BALDELLI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, BONIVER, BRUSCO, CARLUCCI, CESARO, COLUCCI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, D'IPPOLITO VITALE, FABBRI, FASOLINO, FORLANI, LA LOGGIA, LENNA, LICASTRO SCARDINO, MAZZARACCHIO, MAZZOCCHI, MISTRELLO DESTRO, MORMINO, PAOLETTI TANGHERONI, PICCHI, PIZZOLANTE, ROMAGNOLI, LUCIANO ROSSI, SANZA, SIMEONI, TONDO, UGGÈ, VITALI, ZANETTA

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'Albo professionale dei chiropratici

Presentata il 5 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La chiropratica è stata fondata nel 1895 a Davenport, Iowa, da Daniel David Palmer. Successivamente è cresciuta costantemente espandendosi in tutto il mondo ed è definita come una scienza, un'arte e una filosofia.
      La chiropratica è uno dei metodi di cura naturale più diffuso al mondo, terza professione sanitaria negli Stati Uniti per numero di praticanti, ed è concentrata sul trattare le cause che provocano i problemi fisici invece di trattarne i sintomi. La chiropratica si basa su un assunto molto semplice: i problemi strutturali del corpo, particolarmente i problemi che implicano la colonna spinale, possono generare disfunzioni alla funzionalità del corpo, specialmente al sistema nervoso; si occupa di curare inoltre le sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini
 

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statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico.
      La principale organizzazione nazionale che rappresenta i dottori in chiropratica che esercitano in Italia è l'Associazione italiana chiropratici ed ha lo scopo di regolare e promuovere la professione nel nostro Paese. Questa Associazione ha sempre insistito sulla necessità di dare un inquadramento legislativo alla professione chiropratica anche per prevenire l'uso improprio della professione da parte di persone non qualificate. Infatti, i trattamenti chiropratici sono una soluzione efficace e sicura per numerosi problemi di salute; tuttavia un paziente, prima di sottoporsi a tale trattamento, dovrebbe sempre assicurarsi che il chiropratico a cui si affida abbia una laurea rilasciata da un'università accreditata e riconosciuta dalla WFC (World Federation of Chiropractic) e dall'ECU (European Chiropractors' Union). Spesso persone non qualificate e non competenti s'improvvisano o si definiscono chiropratici mettendo a repentaglio la salute dei potenziali pazienti e danneggiando l'immagine della chiropratica.
      Negli ultimi dieci anni, anche a livello internazionale, vi è stata una forte espansione di questa professione, grazie alla nascita di organizzazioni mondiali di collegamento e coordinamento dell'insegnamento, della prassi e della ricerca della chiropratica. Tra queste organizzazioni, un ruolo prevalente spetta alla WFC, fondata nel 1988 con segretariati a Toronto, in Canada e in Svizzera, a Ginevra. Attualmente, fra i membri con diritto di voto, figurano tutte le associazioni di chiropratici nazionali. La WFC ha rapporti ufficiali con l'Organizzazione mondiale della sanità (WHO) ed è membro del Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS).
      La differenza tra il chiropratico e il medico è che il chiropratico non prescrive l'uso di farmaci e non effettua nessun tipo di intervento chirurgico.
      In particolare, la differenza principale che distingue la chiropratica dalle altre professioni sanitarie è rappresentata dall'utilizzo di una tecnica nota come «aggiustamento» attraverso la manipolazione. L'aggiustamento è un movimento specifico applicato ad un'articolazione al fine di ripristinarne il movimento corretto e la funzione propria ed eliminare perciò l'irritazione sul nervo. Una volta ripristinato lo stato corretto della colonna il corpo è capace di autoguarirsi.
      Questi aggiustamenti chiropratici, eseguiti da chiropratici qualificati, sono sicuri, molto efficaci e sono particolarmente utili nel caso di dolori lombari o cervicali acuti che implicano sovente anche spasmi muscolari e, dopo l'aggiustamento, il paziente recupera immediatamente una parte della mobilità e constata una notevole diminuzione del dolore.
      Questa pratica interviene sulla colonna vertebrale perché da lì si accede al sistema nervoso situato all'interno delle ossa della colonna stessa: migliore è la funzionalità della colonna e maggiormente integro risulterà essere il sistema nervoso con conseguente migliore funzionamento dell'intero organismo; da ciò deriva una migliore qualità della vita e una riduzione dei costi sanitari.
      Alcuni studi hanno determinato che un'assistenza chiropratica a lungo termine offre notevoli benefici su stress ossidativi e riparazione del DNA, e visto che la popolazione anziana è in forte aumento, risulta molto importante sperimentare nuove procedure che possano permettere di invecchiare mantenendo una qualità della vita ottimale e uno stato di buona salute generale.
      Tale scienza e arte non risulta prevista quale materia di insegnamento né in una facoltà di medicina e chirurgia di un ateneo statale, né di una università privata. Pertanto non si hanno né laureati né diplomati in chiropratica; non esiste inoltre alcuna norma che faccia riferimento al personale medico-sanitario includendovi la figura del chiropratico. Tuttavia, in Italia, svolgono la loro attività professionale numerosi chiropratici, per lo più stranieri. La presente proposta di legge ha lo scopo di definire l'attività, la formazione e l'esercizio della professione di chiropratica, prevedendo
 

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anche l'istituzione del relativo Albo professionale.
      Oggi la chiroprassi nel nostro Paese è trattata secondo due aspetti: quello amministrativo e quello giudiziario.
      Dal punto di vista amministrativo, il 25 settembre 1980, il Ministero della sanità, costituì la commissione «per l'esame e lo studio dei problemi posti dall'attività dei chiropratici e per la formulazione di proposte ai fini di una disciplina del settore», esprimendo un parere favorevole all'utilizzazione delle metodiche della chiropratica; l'interesse del dicastero continuò anche in seguito ad un parere espresso dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 21 luglio 1983, che sembrava però voler trovare una soluzione più che altro in riferimento alla posizione dei chiropratici stranieri in Italia.
      Nello stesso tempo però le autorità locali, con in testa sindaci e unità sanitarie locali, hanno sempre ritenuto l'attività del chiropratico come abusiva, in quanto coloro che la esercitano non risultano in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio professionale e quindi in contrasto con l'articolo 100 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
      Tale giudizio risulta però giuridicamente errato, soprattutto per la giurisdizione penale in riferimento alla pretesa abusività della professione di chiropratico; infatti, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 149 del 27 gennaio-2 febbraio 1988, in riferimento al caso di tre chiropratici statunitensi che erano stati posti sotto processo penale per avere esercitato in Italia la professione di chiropratici senza essere in possesso della prescritta abilitazione dello Stato, ritenne il richiamo all'articolo 348 (che nel codice penale punisce l'abusivismo della professione) assolutamente inapplicabile perché il fatto non è previsto dalle legge come reato. Infatti in Italia non esiste né un corso di laurea, né tanto meno un esame che abiliti all'esercizio della professione.
      Secondo la Corte, vi è «disinteresse della legge ordinaria» per la chiropratica e pertanto per il soggetto che esercita tale attività, per cui «non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni». Se lo Stato è assente circa la chiropratica in termini di materia, cioè oggettivamente, non si vede come poi possa richiedersi una abilitazione all'esercizio di una professione che come tale giuridicamente non è individuata e disciplinata. D'altronde, l'articolo 2229 del codice civile affida alla legge la determinazione delle professioni per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Di fronte a tale assenza, dice la Corte, l'attività del chiropratico rientra e si inquadra sotto due normative costituzionali:

          a) come un lavoro (professionale) tutelato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, della Costituzione, in tutte le sue forme ed applicazioni;

          b) come un'attività di un'iniziativa privata libera ex articolo 41 della Costituzione.

      A sostegno della chiropratica e a dimostrazione della sua sicurezza ed efficacia per il trattamento delle cause funzionali, legate anche allo stile di vita e all'ambiente in cui viviamo, che possono produrre sintomi quali lombalgie, cervicalgie, cefalee, e così via, si trova ormai una notevole documentazione scientifica.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DEFINIZIONE DELLA CHIROPRATICA E SUO INSEGNAMENTO

Art. 1.

      1. La chiropratica è una disciplina scientifica olistica e un'arte curativa in campo sanitario, che ha come scopo primario di ristabilire un equilibrio somatico comunque determinato, nell'ambito dei diritti stabiliti dall'articolo 32 della Costituzione.

Art. 2.

      1. La chiropratica concerne la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapia nonché la profilassi di disturbi funzionali, e in particolare delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico, fondandosi sul principio che la capacità innata dell'organismo di tendere verso un equilibrio di salute è regolata e condizionata dal sistema nervoso.

Art. 3.

      1. La chiropratica forma oggetto di insegnamento nelle università italiane secondo quanto specificato all'articolo 4. L'accesso al relativo corso di laurea è comunque disciplinato dalla normativa vigente in materia di studi di livello universitario.
      2. La durata del corso di laurea di cui al comma 1 non deve essere inferiore a cinque anni accademici.

 

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Art. 4.

      1. Le materie di insegnamento del corso di studi si adeguano agli standard educativi riconosciuti dal Council on Chiropractic Education (CCE - Consiglio internazionale di accreditamento per l'educazione chiropratica) e dallo European Council of Chiropractic Education (ECCE - Consiglio europeo di accreditamento per l'educazione chiropratica).

Art. 5.

      1. Al compimento del corso di studi di cui all'articolo 3 è rilasciata la laurea in chiropratica. Tale laurea è riconosciuta dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di legge e abilita all'esercizio della libera professione sanitaria di chiropratico su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato.

Art. 6.

      1. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di dottore in chiropratica.

Capo II
COMPETENZE DEL
CHIROPRATICO

Art. 7.

      1. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

 

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Art. 8.

      1. Ai sensi dell'articolo 2, il dottore in chiropratica abilitato può esaminare, analizzare, diagnosticare, curare, manipolare e trattare il corpo umano con metodiche manuali, meccaniche, energetiche e nutrizionali riconosciute da istituti, università o enti accreditati presso il CCE o l'ECCE.
      2. Sono comunque espressamente proibite al chiropratico sia la prescrizione di farmaci, sia la effettuazione di ogni intervento chirurgico.

Capo III
ISTITUZIONE DELL'ALBO
PROFESSIONALE

Art. 9.

      1. E' istituito l'ordine professionale dei chiropratici incaricato della tenuta dell'Albo professionale dei chiropratici.
      2. L'iscrizione all'Albo professionale è consentita a coloro che sono in possesso di laurea in chiropratica rilasciata da istituti, università o enti riconosciuti dal CCE o dall'ECCE e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita con il superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 5.
      3. Il chiropratico iscritto all'Albo professionale ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.
      4. L'iscrizione all'Albo professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione.
      5. L'uso del titolo di chiropratico è esclusivamente riservato a coloro che siano iscritti all'Albo professionale dei chiropratici.
      6. Alla prima formazione dell'Albo e alla sua tenuta provvede una commissione composta da chiropratici laureati presso istituti riconosciuti dal CCE o dall'ECCE.

 

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Capo IV

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 10.

      1. I soggetti in possesso di laurea in chiropratica rilasciata da istituti universitari o enti di chiropratica riconosciuti dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, per poter esercitare la professione ed iscriversi all'Albo professionale dei chiropratici, devono, altresì, superare l'esame di Stato di cui all'articolo 5 ad esclusione di coloro che:

          a) hanno esercitato in Italia l'attività di chiropratico in conformità alle disposizioni della Associazione italiana chiropratici ininterrottamente per un periodo di cinque anni prima della data di entrata in vigore della presente legge;

          b) hanno già svolto l'attività di chiropratico ininterrottamente per un periodo di tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, in un Paese membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della chiropratica è disciplinato per legge.

      2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere iscritti all'Albo professionale dei chiropratici previa presentazione di domanda all'ordine, da inoltrare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 11.

Art. 11.

      1. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato dal Ministro della salute entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


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