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PDL 2875

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2875


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANZA

Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale, agli articoli 444 e 656 del codice di procedura penale, nonché all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e altre disposizioni in materia di violenza sessuale

Presentata il 6 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I «delitti sessuali» sono attualmente previsti e disciplinati dal codice penale negli articoli da 609-bis a 609-decies e collocati nel titolo XII del libro secondo, dedicato ai delitti contro la persona. Peraltro, come si evince agevolmente dalla numerazione, gli articoli testé indicati non figuravano nell'originaria edizione del codice del 1930: la materia era infatti collocata in un diverso titolo, l'XI, dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Dopo circa settant'anni di applicazione e venti anni di dibattiti giuridici e di istanze sociali molto sentiti, la normativa originaria del cosiddetto «codice Rocco» è stata abrogata con l'approvazione della legge 15 febbraio 1996, n. 66, che, oltre a cambiare collocazione ai reati sessuali, ha anche modificato profondamente i modelli di illecito e la disciplina di questi reati. In tale modo, i reati in parola sono stati compresi nell'alveo dei delitti contro la persona, in quanto lesivi dell'incolumità, della libertà e della volontà degli individui e, al contempo, se ne è commisurato il trattamento sanzionatorio alla gravità.
      Di grande importanza è stata l'eliminazione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti, in quanto sono sempre la dignità e la libertà della persona ad essere offese, qualunque sia la forma dell'aggressione sessuale, senza che siano individuabili differenze qualitative fra di esse e fattispecie diverse per ogni tipo di violenza.
 

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      Orbene, a distanza di dieci anni da questa importante novella legislativa, i sempre più frequenti fatti di cronaca, che denunciano una recrudescenza dei delitti sessuali, dimostrano come sia ormai tempo d'intervenire nuovamente nella materia, con delle modifiche che rendano le fattispecie criminose più aderenti alle esigenze emerse nel tessuto sociale. In quest'ottica si spiegano le disposizioni della presente proposta di legge, che possono essere suddivise in due gruppi: il primo è composto dalle norme che focalizzano l'attenzione sul soggetto attivo dei reati, il secondo da quelle che, invece, si concentrano sulla tutela della vittima e sulla prevenzione dei reati sessuali.
      In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale: l'attuale formulazione specifica le modalità della condotta delittuosa, stabilendo che la costrizione a compiere o a subire atti sessuali avviene «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità». A ben guardare però, tale indicazione appare non solo riduttiva, potendo la condotta assumere le forme più diverse, ma anche superflua, in quanto scopo dell'incriminazione è la tutela della libertà e della dignità della persona, sia nell'interesse del singolo, che costituisce il bene supremo, sia nell'interesse della collettività. Del resto, nel reato di sequestro di persona, che apre la sezione dei delitti contro la libertà personale (sezione II del capo III del citato titolo XII), nella quale si colloca anche quello di violenza sessuale, non viene specificata la modalità della condotta delittuosa, in quanto viene punito «chiunque priva taluno della libertà personale», senza che rilevi il modo in cui questo risultato viene ottenuto: cosicché non si vede per quale motivo giuridico nel delitto di sequestro di persona non sia specificata la modalità della condotta delittuosa, mentre nel reato di violenza sessuale, che presenta identica ratio di tutela, la modalità debba invece essere specificata.
      L'articolo 2 propone una modifica all'articolo 609-ter del medesimo codice penale, che prevede numerose circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale. Tra queste si ritiene opportuno comprendere, come ulteriore fattispecie, l'aver commesso il fatto contro persona in stato di gravidanza, e ciò sia in ragione del fatto che in tali casi il reato appare ancora più odioso, sia in ragione del fatto che la donna in stato di gravidanza si trova in condizioni di ulteriore debolezza fisica e psichica.
      L'articolo 3 estende l'inapplicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale (concernente il cosiddetto «patteggiamento», cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti) al reato di corruzione di minorenne, inspiegabilmente escluso dall'ambito delle diverse fattispecie che impediscono l'accesso al procedimento speciale in oggetto, nonostante la gravità e l'allarme sociali che desta risultino analoghi rispetto a quelli delle altre figure di reato già contemplate dall'articolo 444.
      L'articolo 4 modifica l'articolo 656 del codice di procedura penale, inserendo tra i casi in cui non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, quello del condannato per i delitti di violenza sessuale semplice o aggravata, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo, salvo che il detenuto medesimo non si sottoponga a un trattamento terapeutico-riabilitativo. Ciò per contemperare il diritto del detenuto di accedere al beneficio in parola con le esigenze di tutela della collettività di fronte a reati che, nella maggior parte dei casi, vengono ripetuti.
      L'articolo 5 estende a tutte le persone vittime dei reati di violenza sessuale semplice o aggravata, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo, il patrocinio a spese dello Stato, senza che sia richiesto che il beneficiario sia cittadino non abbiente. Si tratta di una disposizione di natura squisitamente politica, che intende dare un segnale forte e concreto di sostegno da parte dello Stato alla posizione della persona offesa, che risulta meritevole di una tutela più incisiva e concreta rispetto a quella attualmente accordata.
 

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      Gli articoli 6 e 7 sono rivolti al contrasto e alla prevenzione dei reati sessuali, il primo attraverso l'istituzione del «Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane», destinato a finanziare progetti di contrasto e di prevenzione della microcriminalità, del racket e della violenza sessuale; il secondo attraverso l'istituzione di un apposito numero di chiamata di emergenza, costituito da un'unica cifra per rispondere a ragioni di speditezza della chiamata, collegato con i presidi di pubblica sicurezza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale).

      1. Al primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale, le parole: «, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità,» sono soppresse.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale, concernente le circostanze aggravanti il reato di violenza sessuale).

      1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis) nei confronti di persona in stato di gravidanza».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l'applicazione della pena su richiesta delle parti).

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo le parole: «609-quater» sono inserite le seguenti: «, 609-quinquies».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle pene detentive).

      1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 609-bis,

 

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609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, fatta eccezione per coloro che si sottopongono a un trattamento terapeutico-riabilitativo».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il patrocinio a spese dello Stato per le vittime di reati di violenza sessuale).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

      «1-bis. È altresì assicurato, in ogni caso, il patrocinio nel processo penale per la difesa delle persone offese dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale».

Art. 6.
(Istituzione del Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane», destinato a finanziare progetti di contrasto e di prevenzione della microcriminalità, del racket e della violenza sessuale.
      2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      3. Il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché di verifica del diritto di accesso al medesimo Fondo, da parte delle città metropolitane che presentano progetti di sicurezza, predisposti sulla base

 

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di apposite mappature delle zone del rispettivo territorio considerate a rischio.

Art. 7.
(Istituzione del numero
di chiamata di emergenza).

      1. Per il potenziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati sessuali è istituito un apposito numero di chiamata di emergenza collegato con i presìdi di pubblica sicurezza sull'intero territorio nazionale.
      2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le modalità di istituzione del numero di chiamata di emergenza di cui al comma 1 nonché le modalità dei conseguenti interventi da parte delle autorità di pubblica sicurezza. In particolare, stabilisce che il numero sia costituito da un'unica cifra, per facilitarne l'uso in caso di emergenza.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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