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PDL 2835

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2835


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALBERTO GIORGETTI

Norme generali in materia di polizia locale

Presentata il 27 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia, come in moltissimi Paesi europei, è pressante la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Anche in presenza di dati circa i fenomeni criminali che in molte zone del Paese si possono definire allarmanti, quello di sicurezza è un bisogno sempre più percepito da parte dell'opinione pubblica.
      Come necessità primaria questo deve spingere lo Stato ad adoperarsi per rispondere nel migliore dei modi a tale richiesta.
      Richiesta che troppo spesso si scontra con la penuria di mezzi e di risorse che opprime le Forze dell'ordine nazionali.
      La sicurezza di un Paese parte dal basso, cioè dal rispetto delle più banali, ma non meno importanti, regole del vivere comune.
      I regolamenti urbani, commerciali, edilizi, stradali, e via dicendo, sono il corollario di una più estesa materia che arriva poi fino alla disciplina penale dell'ordine pubblico.
      L'Italia ha a sua disposizione una forza di oltre 60.000 uomini, con punte di estrema professionalità, che può vantare un rapporto privilegiato con il tessuto sociale delle nostre città e con le singole realtà locali, fino alle più piccole.
      Si tratta della polizia locale, così individuata da molte regioni come l'insieme delle polizie municipali e provinciali.
      Tuttavia questa forza non sempre è a dovere impiegata nel migliore dei modi per rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini, anche per la mancanza di uno strumento legislativo adeguato, fermo ancora a una legge quadro datata 1986 (legge 7 marzo 1986, n. 65) e ampiamente superato nei fatti e nelle consuetudini oltre che nelle sentenze giurisprudenziali e nelle direttive del Ministero dell'interno.
      Inoltre, la necessità di unire gli sforzi delle varie Forze dell'ordine nel territorio
 

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in un sinergico impegno nel controllo dello stesso rende sempre più necessario, non solo culturalmente ma anche tecnologicamente, un ampio utilizzo di forme di «coordinamento» fra i vari soggetti con la necessità di un dialogo comune che deve quindi mettere tutti nelle condizioni di avere ruoli definiti e chiari.
      Il processo di devoluzione e di riforma costituzionale avviato negli ultimi anni poiché ricade direttamente, tra le altre cose, sui sistemi di sicurezza, non può prescindere dall'individuare i pilastri su cui fondare la riorganizzazione delle polizie locali e dei relativi servizi regionali.
      È necessario dunque, nel rispetto delle autonomie locali, definire un quadro normativo all'interno del quale le regioni stesse debbano legiferare nella loro autonomia ma in presenza di condizioni omogenee sull'intero territorio nazionale.
      Cioè, pur lasciando alle regioni, alle province e ai comuni il loro spazio, vanno stabilite una volta per tutte alcune ben definite e precise caratteristiche, affinché un agente di polizia locale sia, da Agrigento a Bolzano, riconosciuto dal cittadino per un profilo base identico e certo dal punto di vista giuridico in genere.
      La presente proposta di legge intende, in questo senso, fornire le polizie locali e le amministrazioni locali dello Stato di uno strumento normativo che sappia adattarsi alle necessità imposte dal processo di devoluzione in atto e alle modifiche ad esso apportate dalla Costituzione.
      La legislazione vigente, incentrata sulla citata legge quadro n. 65 del 1986, in parte obsoleta, vincola gli oltre 60.000 agenti delle polizie locali italiane a una definizione insufficiente e inadeguata della loro professione e del loro ruolo.
      In particolare si trovano ad operare in condizioni professionali che variano completamente da comune a comune, sia in termini di formazione che di equipaggiamenti e dotazioni, rendendo spesso difficile il coordinamento con le altre Forze dell'ordine, con la riconoscibilità dei loro compiti da parte del cittadino ad eccezione, ovviamente, della classica attività contravvenzionale.
      Ma in particolare gli operatori delle polizie locali hanno in diverse occasioni espresso il bisogno di una chiara e moderna definizione del loro ruolo, che veda una molteplice serie di specializzazioni, che rende di conseguenza necessaria una «contrattazione separata» dal contratto nazionale degli enti locali, dai quali la tipologia professionale (turnazioni, servizi festivi e notturni, indennità di rischio, di disagio e di ordine pubblico, solo per fare alcuni esempi) nettamente si distingue.
      È assurdo infatti che attualmente, sia in sede di contrattazione nazionale, sia in sede locale, le rappresentanze sindacali unitarie, elette per l'80-90 per cento da dipendenti pubblici amministrativi, siano poi le stesse che dovrebbero tutelare gli interessi di lavoratori completamente estranei alle loro tipologie di servizio. Cosa c'entra, cioè, un dipendente operante presso il settore anagrafe, commercio, lavori pubblici e così via con un agente di polizia locale?
      In quest'ottica occorre altresì definire la funzione di polizia giudiziaria svolta ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del codice di procedura penale, dagli ufficiali e agenti della polizia locale. Il medesimo codice tuttavia qualifica gli operatori della polizia locale come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata (nel territorio del comune di appartenenza e durante lo svolgimento del servizio), e nei limiti dei compiti cui la polizia locale è demandata (polizia urbana e rurale, annonaria, edilizia, sanitaria, stradale eccetera).
      La prassi, tuttavia, ha di fatto superato i limiti imposti fin qui dal codice di procedura penale. In particolare non è inusuale che procuratori della Repubblica nominino diversi addetti al servizio di polizia municipale come pubblici ministeri di udienza anche per processi non concernenti le materie investite dalla citata legge quadro n. 65 del 1986.
      Nella prassi quotidiana, inoltre, tutte le procure d'Italia convalidano atti posti in essere da personale della polizia municipale che a stretto rigore di norma sarebbero riservati agli ufficiali di polizia giudiziaria,
 

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della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza (intercettazioni telefoniche, obbligo di firma presso i comandi per i pregiudicati, fotosegnalamenti dattiloscopici eccetera).
      Dal punto di vista delle competenze la «riforma Bassanini» e i vari processi di devoluzione in atto, hanno caricato i comuni e le altre amministrazioni locali di nuovi oneri, e i comuni in particolare hanno fatto a loro volta ricadere la gestione di queste competenze proprio sulle polizie municipali, ma neppure la riforma stessa ha voluto con più coraggio e rispetto procedere a una chiara definizione dei compiti delle stesse.
      Occorre dare avvio a una nuova fase culturale: con la sua elezione diretta, e grazie al suo rapporto privilegiato con il tessuto sociale delle città metropolitane o delle comunità più piccole, il sindaco è ormai percepito come il primo referente nelle istituzioni ed è a lui che i cittadini rivolgono le richieste concernenti i loro bisogni primari.
      Di pari passo è necessario che le polizie locali siano percepite e possano operare come le prime referenti per il bisogno di sicurezza nelle città. A questo riguardo diverse polizie municipali sono state le prime, per altro su richiesta del Ministero dell'interno, a sperimentare la polizia di prossimità, il cosiddetto «vigile di quartiere».
      La presente proposta di legge, dunque, risponde a una serie di necessità impellenti, dalla definizione dei compiti degli operatori locali a una risposta efficiente alle esigenze dei cittadini. In questa ottica risulta fondamentale individuare canoni e parametri comuni che permettano di uniformare alcuni aspetti fondamentali quali i criteri di selezione, la formazione, l'addestramento, gli equipaggiamenti e le dotazioni vari.
      L'uniformare alcuni aspetti della vita operativa delle polizie locali non significa tuttavia voler cancellare il loro profondo legame con il territorio, che va anzi salvaguardato. Per questo alcune di queste funzioni (selezione, formazione e addestramento) andranno assegnate alle regioni, attraverso le scuole di polizia, di cui ogni regione dovrà dotarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge o, per quelle già esistenti, uniformarle a tale legge, pur salvaguardando la loro autonomia organizzativa.
      La presente proposta di legge, infatti, tiene a salvaguardare profondamente il carattere municipale e provinciale che queste polizie rivestono, soprattutto per quanto concerne il comando e il controllo delle stesse.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della medesima Costituzione.
      2. La presente legge detta altresì disposizioni per le Forze di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
      3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

Art. 2.
(Politiche locali e integrate per la sicurezza).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

          b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

 

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Capo II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Art. 3.
(Promozione delle politiche integrate
per la sicurezza).

      1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

          a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

          b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione delle Forze di polizia locale, municipale e provinciale con le Forze di polizia statale per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.

      2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, e il loro coordinamento nel territorio regionale.

Art. 4.
(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza).

      1. I comuni, anche in forma associata, stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi d'intervento:

          a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

          b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle Forze di

 

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polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia statale;

          c) collaborazione tra le Forze di polizia statale e le Forze di polizia locale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

          d) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

          e) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, della polizia statale e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche locali integrate per la sicurezza.

      2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi d'intervento:

          a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e a progetti promossi dall'Unione europea;

          b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

          c) comunicazione pubblica;

          d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate per la sicurezza.

      3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi d'intervento di cui ai commi 1 e 2.
      4. Le province possono stipulare, d'intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.
      5. Specifici accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione della polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.

 

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Art. 5.
(Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza).

      1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.
      2. La conferenza regionale per la sicurezza è composta dal presidente della regione, che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, nonché dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza.
      3. La conferenza regionale per la sicurezza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.
      4. Le conferenze regionali di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.
      5. Alle conferenze regionali di cui al presente articolo possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

Art. 6.
(Attività d'informazione a livello territoriale).

      1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al

 

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di fuori degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, sono tenuti a trasmettere reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di rispettiva competenza. Per le medesime finalità i sindaci e i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle Forze di polizia statale competenti per territorio.
      2. Ai fini di cui al comma 1:

          a) il presidente della regione, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia statale competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle medesime Forze di polizia statale;

          b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul rispettivo territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

Art. 7.
(Destinazione territoriale delle
Forze di polizia statale).

      1. Ai fini dell'attività delle conferenze regionali di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.
      2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci

 

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dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.

Capo III
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA FORZE DI POLIZIA STATALE E FORZE DI POLIZIA LOCALE

Art. 8.
(Funzioni di polizia locale).

      1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita:

          a) funzioni di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, per garantire, in collaborazione e in cooperazione con le Forze di polizia statale, la sicurezza urbana e l'ordinata convivenza civile nell'ambito territoriale di riferimento;

          b) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

          c) funzioni di polizia amministrativa;

          d) funzioni di vigilanza sull'osservanza di regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;

          e) funzioni di polizia tributaria;

          f) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessarie all'espletamento delle attività istituzionali del comune;

          g) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

          h) funzioni di polizia stradale, attraverso gli agenti, i sottoufficiali, gli ufficiali e i comandanti di polizia locale, municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituita dal comma 6 dell'articolo 25 della presente legge;

 

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          i) funzioni di polizia giudiziaria disciplinate all'articolo 55 del codice di procedura penale;

          l) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

          m) funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria che si concretano nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;

          n) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

          o) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e di carenze dei servizi pubblici;

          p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

          q) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

          r) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi nonché di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;

          s) funzioni di tutela del consumatore.

      2. Al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le vigenti leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, ai sensi di quanto specificato dal presente articolo.
      3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste ultime, ai sensi di quanto disposto dalla vigente legge statale o regionale in attuazione

 

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dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
      4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia statale a competenza generale.
      5. Al fine di cui al comma 4 il personale appartenente alle Forze di polizia locale ricopre le seguenti qualifiche e funzioni:

          a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, come modificata dal comma 2 dell'articolo 25 della presente legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai comandanti, agli ufficiali e ai sottufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del medesimo codice, come modificata dal comma 2 dell'articolo 25 della presente legge;

          b) agente, sottufficiale, ufficiale e comandante di polizia locale provinciale e municipale ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituita dal comma 6 dell'articolo 25 della presente legge;

          c) agente di pubblica sicurezza;

          d) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

Art. 9.
(Forze di polizia ad ordinamento locale).

      1. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia

 

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giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia locale,»;

          b) al primo comma dell'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;

              2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) i corpi di polizia locale previa disposizione del sindaco o del presidente della provincia e su richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza».

Art. 10.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

      1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli o associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tale fine essi devono costituire corpi di polizia locale municipale, anche in forma associata o con i comuni limitrofi, e provinciale.
      2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dal comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza è esercitata anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale, municipale e provinciale.
      3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, dai sottufficiali, dagli ufficiali, dai funzionari di polizia locale e dai comandanti.
      4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti, dei sottufficiali, degli ufficiali e dei comandanti di polizia locale nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di

 

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polizia giudiziaria. In tali casi il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
      5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante o del responsabile della Forza di polizia locale.
      6. Per specifiche indagini nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza, i limiti territoriali possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha richiesto le indagini stesse. Qualora l'autorità giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga, per determinate e specifiche indagini, attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste direttamente a carico del Ministero della giustizia.
      7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, d'iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
      8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti alle Forze di polizia locale, municipale e provinciale, nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

          a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

          b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

          c) in ausilio delle altre Forze di polizia locale, municipale e provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra

 

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le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 11.
(Qualifica giuridica del personale
di polizia locale).

      1. Al personale che svolge le funzioni di polizia locale, municipale e provinciale, è attribuita, rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia, la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, di sottufficiale o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e al controllo e per il comandante, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

          a) godimento dei diritti civili e politici;

          b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente. Le unità di personale che hanno prestato servizio civile sostitutivo obbligatorio possono continuare a rivestire la qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza solo se accettano l'armamento per difesa personale; in caso contrario l'autorità competente può disporre il trasferimento ad altro servizio nell'ente preservando categoria e posizione economica;

          c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia statale o locale, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

      2. A seguito d'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica

 

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qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.
      4. Il sindaco o il presidente della provincia comunica al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche disposte ai sensi del comma 3.
      5. La regione prevede e disciplina, ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di una prova finale, diversificato per gli agenti, per i comandanti, per gli ufficiali e per i sottufficiali di polizia locale, da tenere entro il termine del periodo di prova.
      6. Il comando della polizia locale non può essere assegnato a personale non in possesso dello specifico status di appartenente alle Forze di polizia locale e che non ha seguito i corsi di formazione dell'accademia regionale di polizia locale.
      7. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia dell'addestramento, della disciplina, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
      8. Il corpo di polizia locale municipale è composto da almeno dieci operatori escluso il comandante.
      9. Agli operatori di polizia locale competono esclusivamente le funzioni, le competenze e le mansioni di cui all'articolo 8; i distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità può avvenire solo su richiesta del lavoratore.

Art. 12.
(Funzioni del sindaco e
del presidente della provincia).

      1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, impartiscono e vigilano

 

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sull'espletamento del servizio e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 13.
(Funzioni associate di polizia locale).

      1. Qualora i comuni con meno di dieci dipendenti nella polizia locale non provvedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione delle associazioni dei comandi o dei corpi unici, le province assumono la gestione della polizia locale del medesimo comune assorbendo nel proprio organico le risorse umane, economiche, i mezzi e gli strumenti in precedenza assegnati al servizio di polizia municipale del comune stesso.
      2. Il personale della polizia locale passato in organico alla provincia mantiene in partenza le medesime posizioni di categoria giuridiche e le indennità economiche, oltre al riconoscimento dell'anzianità di servizio, previste in precedenza nel rispettivo ente, nel cui territorio è comunque tenuto a iniziare e terminare il proprio orario di lavoro, salvo diverso accordo tra lo stesso dipendente e la provincia medesima.
      3. Il sindaco del comune nel quale la polizia locale è gestita dalla provincia impartisce le direttive al comandante del corpo di polizia locale, previ accordi con il presidente della provincia.
      4. Il comune nel quale la provincia gestisce il corpo di polizia locale, che successivamente decida di gestire in forma associata la polizia locale con altri comuni limitrofi, comunica al presidente della provincia e alla regione, oltre che al prefetto, l'adesione o la costituzione della forma associata o di altre forme di unione, riassumendo le risorse umane, economiche e strumentali in precedenza assorbite dalla provincia.
      5. I dipendenti di cui al comma 4 possono decidere, previo nulla osta del presidente della provincia, di non tornare in carico al comune, che pertanto provvede ad assumere personale attraverso procedure di mobilità o concorsuali, fermo restando il recupero della copertura economica

 

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per il dipendente già prevista e in precedenza trasferita alla provincia.
      6. Nei casi di cui al comma 5 la provincia provvede alle spese di copertura economica dei dipendenti rimasti in carico alla stessa.
      7. La forma associata di gestione del corpo di polizia locale, denominata «corpo di polizia locale dei comuni» seguita dai nomi dei comuni o dal nome geografico della zona, prevede i seguenti organi:

          a) consiglio dei sindaci, formato dai sindaci o dagli assessori delegati dei comuni associati che deliberano le direttive politiche da assegnare al corpo e gli stanziamenti per il raggiungimento degli scopi prefissati approvando il bilancio;

          b) presidente del consiglio dei sindaci, che può essere un sindaco o un assessore delegato dei comuni associati eletto ogni tre anni dal consiglio dei sindaci, con il compito di eseguire le delibere del medesimo consiglio e di riferire allo stesso sull'andamento del corpo;

          c) comandante, che dirige il corpo rispondendo dell'operato direttamente al presidente.

      8. Rispetto all'attività del corpo di polizia locale, il consiglio dei sindaci corrisponde alle funzioni dei consigli comunali e il presidente del medesimo consiglio corrisponde al sindaco.
      9. Si applicano alla forma associata di cui al comma 7 le norme di legge vigenti previste per le unioni dei comuni o delle associazioni.
      10. I comuni che svolgono le attività di polizia locale nella forma associata di cui al comma 7 facenti capo alla provincia nominano come responsabili del distaccamento il responsabile del servizio o il comandante che coordinava in precedenza la rispettiva polizia municipale.

Art. 14.
(Utilizzazione del volontariato).

      1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa

 

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solo nel rispetto dei princìpi e delle finalità fissati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e solo se sono rispettati i termini minimi delle assunzioni nella polizia locale sugli standard essenziali stabiliti obbligatoriamente dalla regione. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociali.
      2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:

          a) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante della polizia locale o ad altro operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato;

          b) non abbiano subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

          c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;

          d) siano adeguatamente assicurati.

      3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legge dello Stato.
      4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo agli associati che svolgono le attività di cui al presente articolo, a condizione che tali organizzazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

 

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Art. 15.
(Istituti di vigilanza privata).

      1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, possono essere utilizzati dagli enti locali a integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale e, in particolare, ai fini della tutela delle persone, a condizione che essi:

          a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o statale;

          b) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante della polizia locale o all'ufficiale o ad altro operatore della medesima polizia dallo stesso comandante formalmente incaricato.

Art. 16.
(Cooperazione tra Forze di polizia
statali e locali).

      1. Le Forze di polizia statale e le Forze di polizia locale cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tale fine, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 4, della presente legge, l'autorità tecnica di pubblica sicurezza, nella persona del prefetto competente per territorio, convoca periodicamente incontri di lavoro con i comandanti delle Forze di polizia locale e con i comandanti delle Forze di polizia statale.
      2. I responsabili delle Forze di polizia statale e delle Forze di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi

 

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interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.
      3. Il coordinamento tra le Forze di polizia locale, municipali e provinciali, è effettuato ai sensi delle disposizioni stabilite dalla legge regionale.

Art. 17.
(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e degli ufficiali di polizia locale).

      1. Gli agenti, i sottufficiali, gli ufficiali e i comandanti di polizia locale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio regionale, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio.
      2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, e successive modificazioni, e sono stabiliti:

          a) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;

          b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;

          c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle munizioni;

          d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale deve essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11, prevedendo un modello e un tipo di pistola, fra quelli iscritti nel catalogo, uguale per il personale maschile e femminile.

      3. Gli operatori di polizia locale sono inoltre dotati:

          a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche;

 

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          b) di un'arma lunga comune da sparo, in particolare per l'esercizio di controllo dell'attività ittico-venatoria;

          c) di ausili tattico-difensivi a basso deterrente visivo;

          d) del bastone estensibile;

          e) dello spray anti-aggressione a base di peperoncino naturale;

          f) delle manette;

          g) dei giubbotti antitaglio;

          h) dei giubbotti antiproiettile;

          i) dei cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio;

          l) di altri strumenti atti alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

      4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e per l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia statale.
      5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e i requisiti che le regioni osservano in sede di disciplina con legge regionale dei gradi, dei distintivi e del colore delle uniformi, nonché dei mezzi di servizio dei corpi di polizia locale, municipale e provinciale.
      6. I comuni e le province definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale e l'ordinamento che si articola in:

          a) comandante responsabile del servizio, che resta in carica fino ad esaurimento del ruolo previsto dall'articolo 11, a decorrere dal quale ricopre il ruolo di comandante o di ufficiale;

          b) ufficiali;

          c) sottufficiali;

          d) agenti.

 

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Art. 18.
(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione dei trasporti del Ministero dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

          «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito ai funzionari, agli ufficiali, ai sottufficiali e agli agenti di polizia locale e agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento.
      È escluso, per i sottufficiali e per gli agenti di polizia locale di cui al terzo comma, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati, di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
      I funzionari, gli ufficiali, i sottufficiali e gli enti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento.
      I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

      2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi

 

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automatizzati del pubblico registro automobilistico, della direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione dei trasporti del Ministero dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

          b) alla rubrica, le parole: «della polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «della polizia locale».

Art. 19.
(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale).

      1. La conduzione di veicoli a motore in dotazione alle Forze di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di servizio rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ai veicoli in dotazione alle Forze di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato con apposito decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione e automobilistiche e dal pedaggio autostradale.
      3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal

 

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pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.
      4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo.
      5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e individuato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo.

Art. 20.
(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa).

      1. Il rapporto di lavoro degli addetti alle Forze di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblicistico esclusivi per gli operatori del settore riconoscendo le specificità del personale.
      2. Al personale delle Forze di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia statale. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
      3. Al personale delle Forze di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di

 

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responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 23, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale aumentate del 40 per cento.
      4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 della presente legge, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 21.
(Enti locali diversi
dai comuni e dalle province).

      1. Gli enti locali diversi dai comuni e dalle province svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi corpi nel rispetto della disciplina stabilita dalla presente legge.

Art. 22.
(Altri compiti delle regioni).

      1. Le regioni provvedono all'istituzione di accademie regionali di polizia locale, che tengono corsi periodici di formazione e di preparazione professionali al personale neo assunto e a quello già in servizio.
      2. Le regioni indicano in maniera vincolante, per comuni e province, i requisiti minimi del personale delle Forze di polizia

 

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locale affinché i medesimi enti possano esercitare le funzioni di polizia locale.

Capo IV
NORME FINANZIARIA, TRANSITORIA E FINALI

Art. 23.
(Disposizione finanziaria).

      1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per l'attuazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della presente legge.

Art. 24.
(Disposizione transitoria).

      1. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 19, comma 1, che viene rilasciata entro due mesi dalla medesima data, anche al personale con contratto a tempo determinato.

Art. 25.
(Abrogazione e ulteriori
modificazioni legislative).

      1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, i comandanti, gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale»;

          b) al comma 2, lettera b), le parole: «le guardie delle province e dei comuni

 

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quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

      3. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e delle Forze di polizia locale».
      4. All'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato nonché dal comandante del capoluogo di provincia della polizia locale»;

          b) il quinto comma è abrogato.

      5. All'articolo 24 della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».
      6. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) la lettera d-bis) è abrogata;

              2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) ai corpi e ai servizi di polizia locale, municipale e provinciale»;

          b) al comma 2 dell'articolo 208, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della polizia locale».


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