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PDL 2857

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2857


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, GARAGNANI

Nuova disciplina dello spettacolo dal vivo

Presentata il 3 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le modifiche introdotte al titolo V della parte seconda della Costituzione ed in particolare all'articolo 117 (legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno suggerito un adeguamento della disciplina in materia di spettacolo dal vivo ai princìpi ispiratori di tali modifiche. L'orientamento federalista dell'articolo 117 e il nuovo assetto dei rapporti tra Stato e regioni trovano adeguato riscontro nella formulazione con cui la proposta di legge si presenta, avendo come obiettivo la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione del panorama legislativo dello spettacolo dal vivo quale bene culturale e strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale. Dopo l'approvazione della legge «madre» del 1985 (legge n. 163), istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), provvedimento di carattere economico che rinviava a leggi «figlie», mai varate dal Parlamento, la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo, la presente proposta di legge rappresenta un organico e snello strumento normativo, di princìpi e indirizzi, che pone al centro dell'attenzione non più gli operatori culturali, bensì la collettività, unica destinataria dell'intervento pubblico.
      La proposta di legge, che prevede il coinvolgimento di diverse istituzioni per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo, dall'educazione alla formazione, dalla informazione alla omogenea diffusione sia in Italia che all'estero, rappresenta una concreta risposta al riformato articolo 117 della Costituzione. Delinea, infatti, un modello istituzionale fondato sulla pari dignità dello Stato, delle regioni, dei comuni e delle province, chiamati a realizzare un modello di «federalismo» sussidiario e solidale che trova applicazione attraverso: l'accordo di programma, ovvero una convenzione pluriennale tra lo Stato e ogni singola regione, in cui fissare gli obiettivi e le priorità, l'elenco di iniziative, il livello di investimento economico statale e locale;
 

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l'introduzione di un fondo perequativo per la realizzazione di interventi in favore di aree meno servite e per sostenere la presenza omogenea delle attività dello spettacolo.
      Altro elemento cardine della proposta di legge è quello relativo alla sussidiarietà orizzontale, ovvero alla creazione dei presupposti necessari per attrarre capitali privati e per agevolare ed incentivare fiscalmente le attività dello spettacolo. Particolare attenzione viene riservata alla istituzione di un soggetto intermediario per la cultura, quale strumento economico del Ministero per i beni e le attività culturali per il sostegno e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo e volano per gli investitori, anche finanziari, che vogliano destinare risorse al settore.
      La proposta di legge persegue altresì l'obiettivo di riformare e semplificare gli organi consultivi, la cui funzione è quella di esprimere pareri sulle attività. Se ne propone il drastico ridimensionamento e l'istituzione di un Consiglio dello spettacolo dal vivo, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e composto da ventiquattro membri scelti tra esperti dei diversi ambiti dello spettacolo.
      Con gli interventi previsti dalla presente proposta di legge si vuole perseguire l'obiettivo di riformulare il sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo, in base all'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la collettività, per la valenza artistica dei progetti, per il servizio sociale garantito e per i livelli occupazionali assicurati.
      Tra gli obiettivi che la proposta di legge intende altresì conseguire vi è quello di prefigurare nuovi modelli gestionali, nonché di riorganizzare, semplificare e sburocratizzare gli enti, gli organismi e le istituzioni pubblici nonché le iniziative la cui attività sia prevalentemente sostenuta dalla mano pubblica, di cui si ridefiniscono, altresì, le finalità.
      La parte settoriale della proposta di legge è volutamente scarna ed essenziale per l'intento di delineare princìpi di carattere generale la cui esplicazione viene demandata ad appositi regolamenti di attuazione che consentano periodicamente la revisione delle disposizioni tecniche alla luce delle incessanti modificazioni della realtà dello spettacolo.
      Tra le novità introdotte dalla legge segnaliamo (articolo 6) l'istituzione di un Fondo perequativo e di sostegno per lo spettacolo dal vivo (accanto al FUS), che, oltre a consentire la partecipazione dello Stato a diverse attività tra quelle promosse dalle regioni e a perequare la presenza di attività di spettacolo dal vivo sul territorio nazionale, contribuisce a sostenere singole iniziative che rivestono interesse nazionale o iniziative finalizzate alla diffusione della cultura italiana all'estero attraverso lo spettacolo dal vivo. Per il finanziamento di tale Fondo (articolo 14) sono state individuate una serie di fonti tra le quali una quota dei proventi del gioco del lotto.
      Nella proposta di legge vengono infine definiti, anche se sotto forma di delega al Governo per gli evidenti problemi di coordinamento con le esigenze di finanza pubblica, alcuni interventi di sostegno e di incentivo alle attività dello spettacolo dal vivo che rappresentano le novità rilevanti:

          a) la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore delle attività di spettacolo dal vivo, che stimola l'afflusso di risorse private verso di queste;

          b) la tax shelter e la detassazione degli utili reinvestiti, che nei Paesi in cui sono stati introdotti hanno consentito il rilancio delle imprese del settore e, già dopo qualche anno, il recupero del gettito fiscale;

          c) la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che comporterà una significativa riduzione dei prezzi;

          d) la possibilità di dedurre dall'imponibile, per gli operatori dello spettacolo dal vivo, tutte le spese che concorrono alla creazione del reddito;

          e) la riduzione degli oneri pubblicitari e di comunicazione per le imprese di settore.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e princìpi fondamentali).


      1. La presente legge determina i princìpi fondamentali e detta norme di competenza dello Stato in materia di spettacolo dal vivo, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni, definite ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      2. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione:

          a) musica;

          b) teatro;

          c) danza;

          d) circo e spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare e contemporaneo.

      3. Costituiscono princìpi fondamentali della materia di cui al comma 1, in particolare:

          a) il sostegno e la promozione dello spettacolo dal vivo quale elemento fondamentale dell' identità nazionale, del patrimonio artistico e culturale italiano, nonché della promozione dell'immagine italiana all'estero, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee;

          b) la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;

 

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          c) la promozione della massima collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, per lo sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo, nonché con specifiche intese, accordi e convenzioni tra Ministeri, regioni, università, istituzioni nazionali di formazione per l'alta specializzazione, associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          d) la garanzia del pluralismo e delle libertà creative ed espressive, assicurando, anche in ambito regionale, la concorrenza e la parità di condizioni tra le imprese di ciascun settore nonché le condizioni necessarie a favorire pari opportunità di fruizione dello spettacolo dal vivo, attraverso strumenti di perequazione a favore di regioni e aree meno servite;

          e) il sostegno dei soggetti e dei progetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella formazione dei nuovi talenti, nella promozione delle attività creative ed espressive, nell'avviamento al lavoro degli artisti, nella produzione, nella distribuzione e nell'innovazione dei linguaggi, con specifica attenzione alla contemporaneità, alla sperimentazione e alla ricerca, all'attività verso l'infanzia e i giovani, all'interdisciplinarietà, alla multimedialità e alle nuove forme di spettacolo che attivano l'interazione con il pubblico, nonché all'integrazione multietnica della cultura;

          f) la garanzia di uno sviluppo armonico ed equilibrato sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo, promuovendone e sostenendone la diffusione, anche a livello europeo;

          g) la promozione dell'insegnamento delle discipline concernenti i diversi aspetti dello spettacolo dal vivo, nell'ambito del sistema scolastico e di quello dell'alta formazione artistica e musicale;

          h) la promozione e il sostegno di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di

 

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lucro, rivolti alla formazione e alla selezione delle diverse figure professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo;

          i) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto di risorse private in favore dei diversi settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 2.
(Compiti della Conferenza unificata).

      1. In attuazione delle finalità della presente legge, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», provvede tra l'altro, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, a promuovere e a sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze, per:

          a) provvedere alla programmazione pluriennale dell'attività e degli interventi sul territorio, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione, della fruizione e di insediamento, nonché di affermazione dell'identità culturale nazionale e regionale e delle minoranze linguistiche;

          b) provvedere alla individuazione dell'allocazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), integrato dalle risorse delle regioni e degli enti locali, nonché dei criteri di riparto del Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 3;

          c) definire gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

          d) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso la definizione di programmi di interventi rivolti al mondo della scuola e dell'università, nonché di protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali e locali per riservare spazi

 

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di informazione specializzata allo spettacolo dal vivo;

          e) definire linee di indirizzo comune ai fini della programmazione degli interventi relativi alla costruzione, al recupero, all'adeguamento funzionale e tecnologico, alla ristrutturazione e alla eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo;

          f) definire, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, gli obiettivi e le modalità di utilizzo della quota parte degli investimenti destinati dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa alle attività e alle strutture dello spettacolo;

          g) dettare gli indirizzi per la conservazione del patrimonio storico anche attraverso la costituzione di un archivio nazionale, quale sistema di rete degli archivi regionali;

          h) individuare i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di efficacia ed efficienza tra l'investimento delle risorse pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio da realizzare in collaborazione fra il livello statale, quello regionale e quello locale.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. In base ai princìpi di sussidiarieta e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e nel rispetto della potestà legislativa delle regioni, lo Stato provvede tra l'altro a:

          a) promuovere e sostenere la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un'effettiva integrazione culturale;

 

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          b) promuovere il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, comprese le figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie, attraverso interventi in campo fiscale e previdenziale e nelle altre materie di propria competenza, nonché tutelandone la libertà artistica ed espressiva e la proprietà intellettuale;

          c) promuovere l'insegnamento della musica, nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia scolastica, è favorito l'inserimento delle relative discipline tra le materie di studio delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione;

          d) sostenere l'istruzione e l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, nel rispetto dell'autonomia di tali istituzioni, anche in relazione alle nuove figure professionali legate allo sviluppo tecnologico;

          e) sottoscrivere protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo dal vivo. Spazi di informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo sono altresì previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

          f) assegnare le risorse del FUS destinate ai diversi settori dello spettacolo dal vivo, attraverso criteri e modalità stabiliti con decreti di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata;

          g) attuare le attività di monitoraggio e osservatorio sull'impiego delle risorse

 

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finanziarie statali a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h);

          h) assicurare la conservazione del patrimonio storico ed artistico e promuovere la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano, anche attraverso accordi di cooperazione culturale con i Paesi dell'area mediterranea;

          i) promuovere accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi appartenenti alle aree geografiche culturali di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di promuovere l'integrazione multietnica delle culture;

          l) costituire l'archivio nazionale per lo spettacolo dal vivo;

          m) favorire lo sviluppo dello spettacolo dal vivo anche attraverso agevolazioni fiscali, fatto salvo quanto stabilito in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Nel rispetto delle funzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le regioni promuovono e valorizzano le attività culturali dello spettacolo dal vivo.
      2. Spettano alle regioni, in particolare:

          a) l'attuazione dei princìpi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari;

          b) la programmazione regionale degli interventi in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali interessati;

          c) l'istituzione con risorse proprie di un fondo di garanzia per il ricorso agevolato al credito e di un fondo per i prestiti d'onore per la nuova imprenditoria

 

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e per le ristrutturazioni e gli adeguamenti delle sale;

          d) la promozione di nuovi talenti e dell'imprenditoria giovanile e femminile, anche con la graduale e qualificata estensione alle diverse forme dello spettacolo dal vivo degli strumenti a tale fine previsti dalla legislazione vigente;

          e) la tutela della tradizione collegata alle lingue e ai linguaggi locali;

          f) il sostegno di scambi culturali e di iniziative socio-culturali in favore delle comunità regionali presenti all'estero, al fine di promuovere la conoscenza, la cooperazione, la solidarietà e l'integrazione tra i popoli;

          g) la promozione del turismo culturale;

          h) la stipula di protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per la realizzazione di forme integrate di collaborazione;

          i) l'attuazione delle attività di monitoraggio e di osservatorio sull'impiego delle risorse finanziarie regionali a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).

      3. Le regioni, anche attraverso la stipula di accordi e di intese con comuni, province e città metropolitane, al fine di conseguire un'adeguata valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse professionali e artistiche dello spettacolo dal vivo presenti sul loro territorio, svolgono azioni relative:

          a) alla costruzione, restauro, adeguamento, innovazione tecnologica e qualificazione di sedi e di spazi multimediali;

          b) alla tutela del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, attraverso progetti di catalogazione e conservazione di audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative

 

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regionali e locali, anche in rete con l'archivio nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l);

          c) alla predisposizione di progetti finalizzati alla integrazione europea dello spettacolo e alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali e locali;

          d) alla formazione e all'aggiornamento professionali degli operatori dello spettacolo dal vivo, nonché alla creazione di nuovi profili professionali in tale campo.

      4. Ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.
      5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria stabilita dall'articolo 119 della Costituzione, provvedono ad adeguare ai nuovi compiti ad esse spettanti le risorse finanziarie a favore dello spettacolo dal vivo.

Art. 5.
(Compiti dei comuni, delle province
e delle città metropolitane).

      1. In materia di promozione e fruizione dello spettacolo dal vivo, i comuni, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle ad essi conferite con legge statale o regionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
      2. I comuni, le province e le città metropolitane concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività culturali dello spettacolo dal vivo, tra l'altro:

          a) partecipando, con le modalità stabilite dalla normativa regionale, alla definizione della programmazione regionale per lo spettacolo dal vivo;

 

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          b) partecipando, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, della distribuzione di spettacoli e delle residenze multidisciplinari e al sostegno di altri soggetti operanti nel proprio ambito territoriale, con erogazione di servizi anche in relazione a finalità turistiche;

          c) realizzando interventi di costruzione e di recupero, restauro o adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di loro proprietà da destinare ad attività di spettacolo dal vivo multidisciplinari;

          d) favorendo, nell'attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, con gli operatori economici e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale e, in generale, con le comunità locali;

          e) attuando le attività di monitoraggio e di osservatorio sull'impiego delle proprie risorse finanziarie a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).

Art. 6.
(Disciplina transitoria del Fondo unico per lo spettacolo e istituzione del Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo).

      1. Per l'assegnazione della quota del FUS destinata alle attività cinematografiche, si applica la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreti non aventi natura regolamentare, definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza unificata, da emettere entro un mese, decorso il quale il parere si intende acquisito positivamente.

 

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      3. Ai fini del riequilibrio territoriale dell'offerta e della fruizione dello spettacolo dal vivo è istituito un Fondo perequativo destinato a sostenere la partecipazione dello Stato alla crescita dello spettacolo dal vivo nelle aree meno servite o marginali del Paese, nonché alle attività in tal senso promosse dalle regioni, ivi comprese le attività che possono essere riconosciute di interesse nazionale. Il Fondo perequativo di cui al presente comma è ripartito annualmente in sede di Conferenza unificata.

Art. 7.
(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

      1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Consiglio».
      2. Il Consiglio, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da ventiquattro esperti in possesso di comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche e manageriali, di cui otto designati dal medesimo Ministro, otto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quattro dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e quattro dall'Unione delle province d'Italia (UPI).
      3. I componenti del Consiglio sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali del Consiglio e dei comitati di cui al comma 7.
      4. Il Consiglio e i comitati di cui al comma 7 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e possono essere confermati.
      6. Il Consiglio, riunito in seduta plenaria, è integrato da quattro membri designati dalle associazioni rappresentative di categoria e da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori

 

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del settore. Esso svolge i compiti già attribuiti al Comitato per i problemi dello spettacolo dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delegato per lo spettacolo 10 giugno 1998, n. 273. Al Consiglio in seduta plenaria partecipa anche, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali.
      7. Il Consiglio si articola in quattro comitati tecnico-scientifici per ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, presieduti dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali. A tali comitati sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni consultive per la musica, per la prosa, per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante e per la danza, di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      8. I comitati sono composti ciascuno da sei esperti, scelti tra quelli di cui al comma 2, proporzionalmente rispetto all'istituzione che li ha designati.
      9. Il Consiglio esprime pareri su:

          a) la ripartizione della quota parte del FUS tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo;

          b) le convenzioni triennali tra Stato e regioni in sede preventiva e consuntiva;

          c) le proposte di utilizzo del Fondo perequativo e gli obiettivi perseguiti;

          d) l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e di temi prospettati da una o più regioni.

      10. I comitati esprimono pareri su:

          a) la valutazione preventiva e consuntiva dell'attività settoriale prevista nelle convenzioni triennali;

          b) l'esame di questioni inerenti il settore di riferimento e di temi prospettati da una o più regioni.

 

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      11. Il Consiglio e i comitati si avvalgono, anche ai fini dell'espletamento delle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e del personale del Ministero per i beni e le attività culturali. Ai costi di funzionamento del Consiglio e dei comitati si provvede nei limiti degli stanziamenti destinati al funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59, 60 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      12. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto non avente natura regolamentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio e dei comitati.

Capo II
PRINCÌPI CONCERNENTI
I SINGOLI SETTORI

Art. 8.
(Attività musicali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal capo I, alla musica si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione e lo sviluppo delle istituzioni che, nello svolgimento di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale, perseguono, con carattere di continuità, una o più delle seguenti finalità:

          a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli

 

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archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e statistiche di interesse musicale;

          b) il sostegno alla produzione musicale di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali;

          c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;

          d) l'incontro tra domanda e offerta musicale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          e) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile;

          f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

          g) lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

          h) la costituzione di complessi e di bande musicali di carattere professionale;

          i) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

          l) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale.

      3. In particolare, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri storici, l'attività lirica

 

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minore, le istituzioni concertistico-orchestrali, le associazioni musicali, le residenze multidisciplinari, i festival nazionali e internazionali, i complessi bandistici e corali costituiscono lo strumento per il perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 9.
(Attività teatrali).

      1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal capo I, al teatro si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività teatrali professionali, compreso il teatro di figura, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

          b) la ricerca, la sperimentazione, il teatro per le nuove generazioni;

          c) l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale e a sostenere l'attività produttiva ad essa connessa;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

 

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          f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

          g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

      3. In particolare, i teatri stabili, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e di formazione del pubblico, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali e internazionali, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale, il teatro di figura e di strada e le residenze multidisciplinari costituiscono lo strumento per il perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 10.
(Attività di danza).

      1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal capo I, alla danza si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

          b) la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

          c) l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

 

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          d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

          f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

          g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

      3. In particolare, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e di formazione del pubblico, le attività di ospitalità, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne e i festival nazionali e internazionali, ivi compresi i progetti relativi alla danza negli spazi urbani, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale e le residenze multidisciplinari costituiscono lo strumento pubblico per il perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 11.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti
di strada e spettacolo popolare).

      1. La Repubblica sostiene e promuove la tradizione circense, gli spettacoli viaggianti, gli artisti di strada e lo spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale. Fermo restando quanto disposto dal capo I, alle attività di cui al periodo precedente si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al presente articolo nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne asseconda lo sviluppo attraverso il sostegno a:

          a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo,

 

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realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali, e attività editoriali;

          c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

          d) la diffusione della loro presenza all'estero;

          e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

          f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

          g) la ristrutturazione di aree attrezzate;

          h) la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante, anche attraverso appositi sistemi di attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio di tali attività.

      3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, lettera h), con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti minimi essenziali delle imprese che svolgono attività di spettacolo viaggiante e gestiscono parchi di divertimento, nonché le singole attrazioni e attività dello spettacolo viaggiante.
      4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

 

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Art. 12.
(Riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche e trasformazione in fondazione di teatri stabili ad iniziativa pubblica).

      1. Il Governo, sentita la Conferenza unificata, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina concernente le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri stabili ad iniziativa pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

          b) adeguamento dalla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

          c) omogeneità di organizzazione, anche sotto il profilo delle procedure di nomina e del riassetto delle competenze e del funzionamento degli organi, tra i quali sono obbligatoriamente previsti:

              1) il presidente, che svolge la funzione di legale rappresentante della fondazione e di presidente del consiglio di amministrazione, eletto a maggioranza dall'assemblea dei fondatori;

              2) il consiglio di amministrazione, costituito fino a un massimo di nove membri, designati dai fondatori, anche privati, in proporzione alle risorse corrisposte al patrimonio della fondazione, con poteri di indirizzo e di gestione, cui spetta l'approvazione del programma di attività e dei bilanci, la nomina e la revoca del direttore generale e del direttore artistico, rispondendo della gestione all'assemblea dei fondatori;

              3) il collegio dei revisori dei conti, che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla legge e dal codice civile;

              4) il direttore generale, che predispone i bilanci per la loro presentazione al consiglio di amministrazione, dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio, le attività

 

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della fondazione e il personale, e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

              5) per le fondazioni lirico-sinfoniche, il direttore artistico, individuato tra direttori d'orchestra e compositori di comprovata professionalità, ovvero tra registi o personalità di comprovata competenza teatrale, che predispone i programmi di attività artistica ed è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione degli obiettivi del programma artistico e del prodotto finale;

          d) previsione, per gli organi di cui alla lettera c), della più ampia autonomia decisionale e di adeguati requisiti di professionalità per i componenti;

          e) razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e nuova disciplina del commissariamento;

          f) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti, ovvero di organi;

          g) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle risorse umane;

          h) attribuzione della personalità giuridica di diritto privato ai teatri stabili ad iniziativa pubblica.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro due mesi dall'assegnazione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Eventuali disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui

 

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al presente articolo, entro due anni dalla loro entrata in vigore.
      4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.
(Delega al Governo per la razionalizzazione della disciplina fiscale e previdenziale in materia di attività di spettacolo dal vivo e interventi diversi).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo e di favorire la diffusione della cultura musicale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare la disciplina fiscale e previdenziale concernente i diversi settori dello spettacolo dal vivo, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica, tenendo conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti fiscali relativi ai diversi settori e soggetti dello spettacolo dal vivo;

          b) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, di persone fisiche e giuridiche in favore di soggetti che operano nello spettacolo dal vivo e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione di spazi ed immobili da adibire all'attività del settore e per la realizzazione di nuove strutture;

          c) introduzione di un regime di defiscalizzazione di almeno l'80 per cento degli utili delle imprese e delle istituzioni di settore reinvestiti negli spettacoli, nel recupero di spazi e nell'innovazione tecnologica;

 

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          d) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle attività di spettacolo dal vivo;

          e) riduzione dell'imposizione fiscale dei costi pubblicitari e di affissione;

          f) deducibilità delle spese dei lavoratori dello spettacolo inerenti lo svolgimento delle loro attività;

          g) introduzione di specifiche agevolazioni e incentivazioni fiscali in favore delle attività della musica leggera e popolare.

      2. All'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
      3. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono adottati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
      5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di garantire l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo».
      6. Ai destinatari di contributi in favore delle attività dello spettacolo il Ministero per i beni e le attività culturali può concedere anticipazioni sui contributi da assegnare nella misura del 50 per cento

 

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del contributo percepito con riferimento all'anno precedente, qualora le competenti Commissioni non abbiano reso il prescritto parere entro il 15 marzo dell'anno di riferimento. Le anticipazioni sono concesse solo a soggetti che abbiano presentato regolare istanza nei termini previsti, che siano destinatari del contributo per almeno tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività svolta. Il Ministero per i beni e le attività culturali può disporre il recupero totale o parziale delle somme anticipate.

Art. 14.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri previsti dall'articolo 6, comma 3, pari a 40 milioni di euro annuali a decorrere dal 2008, si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Confluisce nel Fondo di cui all'articolo 6, comma 3, una quota parte, non superiore a 20 milioni di euro, delle entrate derivanti dalle estrazioni settimanali del gioco del lotto nonché i fondi non ripartibili incassati dalla società italiana degli autori e degli editori (SIAE).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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