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PDL 2850

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2850


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZONI, ADOLFO, CIRO ALFANO, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, D'ALIA, DELFINO, LUCCHESE, MEREU, RUVOLO, TUCCI

Modifiche all'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di definizione del contratto di subappalto nell'ambito degli appalti pubblici, per l'estensione del campo di applicazione dei controlli antimafia

Presentata il 29 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Numerose indagini, dagli anni ottanta ad oggi, hanno rilevato la presenza massiccia della criminalità organizzata nel settore delle costruzioni di opere pubbliche; risulta, infatti, che le associazioni criminali, attraverso le loro aziende, riescano ad imporsi sul mercato, aggirando la normativa antimafia, inserendosi in settori strategici per la realizzazione delle opere pubbliche quali la fornitura di pietrisco da cava, di calcestruzzi, e il nolo di mezzi per il movimento terra.
      La normativa vigente, infatti, impone i controlli antimafia per i contratti di subappalto e per i contratti di fornitura in opera e di nolo a caldo solo nell'ipotesi in cui il valore degli importi sia superiore al 2 per cento dei lavori affidati o comunque superiore a 100.000 euro e nell'ipotesi in cui l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del sub-affidamento, mentre, tutte le altre forme di rapporto contrattuale che esistono all'interno del processo produttivo di realizzazione di opere pubbliche sono esenti dal controllo antimafia.
      Nella prassi le forniture di pietrisco da cava, di calcestruzzi e il nolo a caldo delle macchine per il movimento terra, sono contratti che non possiedono le caratteristiche sopra richiamate; pertanto, le aziende controllate dalle organizzazioni
 

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criminali possono imporre le loro attività alle imprese appaltatrici di lavori pubblici, attraverso sub-contratti che sfuggono al controllo delle leggi antimafia sul subappalto.
      L'ingerenza della criminalità organizzata nel processo di realizzazione delle opere pubbliche è stata più volte evidenziata al Parlamento sia dalla Commissione parlamentare antimafia, con la relazione «Mafia e politica» del 6 aprile 1993 e con la relazione «Camorra e politica» del 21 dicembre 1993, che dalla cosiddetta «Commissione Scalfaro», istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, con la relazione specifica sulla ricostruzione in Campania e in Basilicata consegnata al Parlamento il 5 febbraio 1991.
      Al fine di incidere più efficacemente sulla presenza di organizzazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici la presente proposta di legge intende estendere i controlli antimafia anche alle attività di fornitura effettuate senza posa in opera, tra le quali rientrano la fornitura di materiale proveniente da cava, la fornitura dei cementi e il nolo a caldo per la movimentazione delle terre. L'ampliamento dello spazio di operatività della certificazione antimafia, andrà sicuramente ad incidere sull'apparato burocratico, causandone un appesantimento, ma è uno strumento indispensabile per perseguire la lotta alla criminalità organizzata.
      Si propone, pertanto, di modificare il comma 11 dell'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attraverso l'eliminazione della dicitura relativa alla posa in opera, poiché tale modifica consentirebbe di assimilare ai contratti di subappalto tutti i contratti di vendita con valore economico superiore al 2 per cento dell'importo dell'appaltato e comunque superiore ai 100.000 euro, includendo così i contratti relativi alla fornitura del pietrisco da cava e del cemento che raramente includono la posa in opera.
      Si propone, inoltre, di eliminare il parametro di riferimento in base al quale i contratti di fornitura in opera sono assimilati ai contratti di subappalto solo se l'incidenza di manodopera è superiore all'aliquota del 50 per cento, in quanto tale parametro risulta spesso di dubbia determinazione, soggetto a diverse valutazioni e di conseguenza facilmente aggirabile per eludere l'assimilazione del contratto di fornitura o di nolo quale contratto di subappalto.
      In sostanza, con tali modifiche ogni contratto di fornitura o di nolo a caldo con un importo lavori superiore al 2 per cento dei lavori affidati e comunque superiore a 100.000 euro sarà assimilato al contratto di subappalto con l'obbligo, quindi, di accertamento antimafia da parte della committenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo periodo del comma 11 dell'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «con posa in opera» sono soppresse;

          b) le parole da: «e qualora l'incidenza del costo» fino alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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