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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2833 |
1) strumenti che incentivino l'iscrizione all'anagrafe dei cani di proprietà;
2) le caratteristiche minime delle strutture dei canili;
3) l'istituzione ex novo di strutture di accoglienza intermedie come le case famiglia per cani;
4) la promozione di una cultura zoofila attraverso la responsabilizzazione dei proprietari;
5) l'ampliamento delle possibilità di accesso con i cani nei luoghi pubblici e nei servizi di trasporto pubblico e privato;
6) sanzioni più severe per i trasgressori;
7) strumenti per la sensibilizzazione dei proprietari riguardo alla sterilizzazione dei propri animali.
Solo agendo con politiche integrate è possibile aggredire un fenomeno che stenta a ridursi; per questo, oltre all'importante funzione di un'anagrafe canina e di campagne di sterilizzazione più efficaci, determinanti risultano essere, per il contrasto del randagismo, l'istituzione di case
1. All'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato disciplina i livelli essenziali per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
b) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina e la protezione dei gatti in libertà;
c) l'adeguamento delle strutture di accoglienza dei cani vaganti da parte dei comuni singoli o associati e delle comunità montane;
d) l'istituzione delle case famiglia per cani ai sensi dell'articolo 2-ter;
e) la responsabilizzazione collettiva nei confronti degli animali».
2. All'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina l'ammontare delle spese detraibili per le spese veterinarie, sostenute dai proprietari, ivi comprese quelle per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore ai sensi dell'articolo 2-bis e per l'iscrizione all'anagrafe canina»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I cani vaganti catturati e identificati mediante tatuaggio o microprocessore sono restituiti al proprietario o detentore previo pagamento delle spese di cattura e di mantenimento»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I cani vaganti non identificati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 2 dell'articolo 4 devono essere identificati ai sensi dell'articolo 2-bis; se non reclamati entro il termine di trenta giorni, essi possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, alle case famiglia per cani di cui all'articolo 2-ter o ad associazioni protezioniste, previa sterilizzazione chirurgica, trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi, altre malattie trasmissibili ed eventuali terapie necessarie»;
d) al comma 10, dopo le parole: «Gli enti e le associazioni protezioniste» sono inserite le seguenti: «che presentano i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e regolarmente iscritti ai relativi albi regionali o che siano riconosciuti enti morali».
1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. - (Identificazione dei cani). - 1. L'iscrizione presso l'anagrafe canina è obbligatoria. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e dell'identificazione dell'animale.
2. L'identificazione dei cani deve essere effettuata entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo
1. Dopo l'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 2-ter - (Case famiglia per cani). - 1. Qualsiasi cittadino che intende adottare cani, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, nel numero minimo di tre e massimo di dieci, può richiedere al comune di residenza l'iscrizione all'elenco comunale delle case famiglia per cani.
2. Il richiedente, all'atto della domanda, deve specificare il numero di cani che intende adottare, nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma 1, e allegare una dichiarazione di conformità degli spazi e dei locali disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere b) e c), nonché di accettazione delle condizioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3.
3. Il comune, previa verifica da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali dell'idoneità del richiedente valutata con riferimento alla conoscenza della corretta detenzione degli animali e degli obblighi cui i proprietari devono attenersi ai sensi della normativa vigente in materia, iscrive il richiedente medesimo nell'elenco delle case famiglia per cani del proprio territorio di competenza e provvede a contattare la casa famiglia prescelta ai fini del comma 5 dell'articolo 2, senza nessun obbligo di affido per il titolare, tranne nel caso in cui la struttura abbia superato la capacità di cui alla lettera a) del comma 5 all'articolo 3.
1. Dopo l'articolo 2-ter della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 2-quater. - (Libretto d'identità). - 1. All'atto dell'identificazione e della registrazione all'anagrafe canina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o i medici veterinari accreditati rilasciano un libretto d'identità, recante i dati dell'animale e del proprietario, che è utilizzato anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale e che contiene le informazioni sulla corretta detenzione e sugli obblighi cui i proprietari dei cani devono attenersi.
2. Il libretto d'identità deve essere conservato anche in caso di passaggio di proprietà del cane e rappresenta l'unico documento ufficiale attestante l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina.
2. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo modificata dalla presente legge, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
1. Dopo l'articolo 2-quater della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 2-quinquies. - (Disposizioni per la facilitazione degli accessi dei cani da compagnia nei luoghi pubblici e privati). - 1. Le strutture ricettive, i locali e gli esercizi pubblici, nonché i servizi di trasporto pubblico e privato non possono vietare l'ingresso ai cani salvo nei casi di violazione delle condizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e previo pagamento del titolo d'ingresso ove previsto. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cani guida delle categorie protette.
2. Le capitanerie di porto, le regioni e i comuni consentono l'accesso dei cani al seguito dei proprietari sulle spiagge demaniali».
1. L'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Competenze delle regioni). - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di
a) ricovero temporaneo dei cani vaganti catturati sul territorio;
b) adempimenti sanitari sui cani ricoverati;
c) servizio di pronto soccorso con reperibilità degli operatori durante l'arco delle ventiquattro ore tramite il servizio di urgenza ed emergenza medica 118;
d) adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
e) osservatorio epidemiologico;
f) eventuale ricovero di gatti o di altri animali di affezione.
5. Le regioni provvedono altresì a disciplinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di rifugi per cani tenendo conto dei
a) numero massimo di 200 cani per struttura;
b) fissazione di uno spazio minimo vitale di 10 mq per cane e di 5 mq per ogni cane in aggiunta;
c) predisposizione obbligatoria di spazi esterni adeguati;
d) apertura al pubblico per controlli e per adozioni;
e) specializzazione del personale delle strutture nella cattura e nel trattamento degli animali;
f) preparazione anche comportamentale dei cani all'adozione da parte di personale anche volontario formato a tal fine;
g) presenza di volontari di almeno un'associazione di cui all'articolo 2, comma 10.
6. Le strutture, pubbliche e private, di ricovero dei cani che hanno favorevolmente superato il periodo di osservazione e ai quali sono stati applicati i trattamenti previsti presso il canile sanitario od ospedale veterinario devono garantire buone condizioni di vita ai medesimi animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo trimestrale dei medici veterinari specializzati dell'azienda sanitaria locale competente.
7. La legge regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli elenchi comunali delle case famiglia per cani, per agevolare l'accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2-quinquies, nonché per la concessione e il rinnovo della licenza per ogni rifugio privato in base ai criteri minimi strutturali e gestionali di cui al comma 5 e alla verifica dell'attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani. La legge regionale provvede, altresì, alla costituzione e alla disciplina di una specifica area della medicina veterinaria pubblica presso le aziende sanitarie
a) la diffusione della pratica della sterilizzazione chirurgica e farmacologica, della registrazione anagrafica e della microchippatura, l'incentivazione delle adozioni dei cani ospitati nei rifugi, il miglioramento delle condizioni dei canili;
b) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto con gli animali, basato sul rispetto della vita animale e sulla difesa del loro habitat;
c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale delle regioni, degli enti locali, delle forze dell'ordine e delle aziende sanitarie locali addette ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le aziende sanitarie locali e con gli enti locali.
11. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti,
1. L'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Competenze dei comuni). - 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili municipali esistenti, che assumono la denominazione di "canile sanitario" o di "ospedale veterinario" ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono alla costruzione di strutture di ricovero per cani nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi 5 e seguenti dell'articolo 3 e dalla legge regionale, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
3. I comuni, singoli o associati, predispongono regolamenti comunali per la corretta detenzione e tutela degli animali di affezione sui rispettivi territori.
4. I comuni, singoli o associati, adottano formule assicurative per garantire l'assistenza veterinaria di base».
1. Dopo l'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Competenze dei servizi veterinari). - 1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali:
a) sono preposti alla gestione dell'anagrafe canina e dei canili sanitari o ospedali veterinari;
b) garantiscono gli interventi di reperibilità per le emergenze e di pronto soccorso per ventiquattro ore al giorno;
c) provvedono ad attuare quanto previsto all'articolo 1, comma 1-bis, lettera d);
d) esercitano la vigilanza sulle strutture ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-ter e dall'articolo 2-quinquies;
e) partecipano ai programmi di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria;
f) effettuano controlli periodici nei rifugi anche sulla base di una lista di attività da monitorare approvata dalla regione».
1. L'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 5 - (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto non integri le fattispecie previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina e di sottoporlo alle contestuali procedure di identificazione di cui agli articoli 2 e 2-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 300.
1. Dopo l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo sostituto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Cimiteri per animali di affezione). - 1. I cimiteri per animali di affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.
2. I siti cimiteriali per animali di affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
3. Il trasporto delle spoglie di animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali di affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi
1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - (Imposta). - 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di euro 20.
2. L'acquisto di un cane per il quale risulta già assolta l'imposta di cui al comma 1 non dà luogo a nuove imposizioni nell'anno di riferimento.
3. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 1:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi;
b) i cani appartenenti ad individui non residenti, né domiciliati nel comune, la cui permanenza non si protrae oltre due mesi o che già pagano l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito e a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche, senza fini di lucro e ospitati nelle case famiglia o nei rifugi;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni;
g) i cani con certificazione di avvenuta sterilizzazione.
4. I comuni individuano con propri provvedimenti le sanzioni per il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1».
1. L'articolo 9 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri posti a carico dello Stato derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse a tale fine stanziate dalla legge 2 dicembre 1998, n. 434.
2. Ai maggiori oneri gravanti sulle regioni e sugli enti locali in attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante gli introiti derivanti dall'imposta prevista dall'articolo 5-ter e dai trasferimenti effettuati dallo Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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