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PDL 2891

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2891



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA RUSSA, AIRAGHI, FOTI

Concessione di un credito d'imposta in favore dei rivenditori di generi di monopolio e dei gestori di impianti di distribuzione di carburante per l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza e di apparecchiature per l'uso di mezzi di pagamento elettronici

Presentata l'11 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nonostante il costante ed encomiabile impegno delle Forze dell'ordine nell'azione di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, il numero dei reati e dei fatti criminosi, anche violenti, continua ad essere rilevante.
      Ai reati contro il patrimonio si affiancano inevitabilmente i reati contro le persone; anzi, molto spesso, i delitti contro il patrimonio si risolvono in veri e propri delitti contro la persona, in special modo quando questi sono effettuati all'interno di esercizi commerciali.
      La cronaca nera riporta con inesorabile regolarità il susseguirsi di sanguinosi assalti ad esercizi commerciali spesso conclusi con l'assassinio del gestore ad opera di criminali senza scrupoli che, per portare a compimento la loro azione rapinosa, non esitano a colpire la vittima, non avendo alcuna considerazione della vita umana.
      Il più delle volte, poi, i danni non sono subiti solo dai proprietari, ma ricadono anche sulla clientela.
      Il compimento di un furto, di una rapina o peggio il ferimento e l'uccisione di qualcuno, non sono eventi che riguardano solo le vittime del delitto, ma, nel loro complesso, assumono rilevanza sociale sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto quello dell'ordine e della sicurezza pubblici.
      Il dovere primario dello Stato è, dunque, garantire la sicurezza dei cittadini.
      In particolar modo, riteniamo doveroso porre un'attenzione particolare alle categorie professionali che, nello svolgere un'importante funzione per lo Stato italiano,
 

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sono particolarmente esposte ai rischi delle azioni criminose.
      Ci riferiamo, soprattutto, alle categorie dei tabaccai, dei gestori di impianti di monopolio, nonché dei benzinai che operano in regime di concessione.
      Gli operatori di tali categorie, quotidianamente esposti al rischio delle rapine a mano armata, oltre ad un grave danno patrimoniale, subiscono, con drammatica frequenza gravi lesioni personali, fino a perdere, spesso, la vita per mano di criminali senza scrupoli.
      Poiché queste categorie erogano servizi in regime di monopolio o di concessione, controllano il commercio di beni particolarmente critici e fungono da veri e propri esattori di imposte o accise statali, lo Stato avrebbe il dovere di riconoscere l'importante funzione che svolgono e, quindi, di contribuire, in modo concreto, alla loro messa in sicurezza.
      In particolar modo, con la presente proposta di legge si vuole tutelare queste categorie che sono al servizio dello Stato, tramite l'erogazione di contributi per il finanziamento dell'acquisto e dell'installazione di impianti di sicurezza, come la videosorveglianza o gli allarmi, nonché per favorire la diffusione delle apparecchiature per l'uso di mezzi di pagamento elettronici che, facendo diminuire l'uso e la circolazione del denaro contante, riducono di fatto, per questi esercizi commerciali, la possibilità di subire azioni criminose.
      Non dubitiamo che l'intero Parlamento condividerà questa nostra proposta di legge e ne favorirà una rapida approvazione, nell'interesse dei cittadini e dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di prevenire il compimento di illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di tabacchi lavorati e valori bollati e di altri rivenditori di generi di monopolio, nonché dei gestori di impianti di distribuzione di carburante operanti in base a concessione amministrativa, è concesso, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza, nonché per favorire la diffusione delle apparecchiature per l'uso di mezzi di pagamento elettronici.

Art. 2.

      1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e dei servizi indicati al medesimo articolo e, comunque, fino a un importo massimo di 3.000 euro, per ciascun beneficiario, per il primo anno, e dell'importo di 1.000 euro per il secondo e il terzo anno. La fruizione del credito d'imposta spetta, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
      2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore

 

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della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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