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PDL 2892

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2892



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIOCCHETTI

Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente il riassetto del Comitato olimpico nazionale italiano, scioglimento della società CONI Servizi Spa e nuove disposizioni per il finanziamento del medesimo Comitato

Presentata l'11 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella passata legislatura, anche per fare fronte a difficoltà finanziarie, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) fu oggetto di un cambiamento concernente la sua natura giuridica e il livello di inquadramento del personale.
      Con l'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, infatti, fu definito il riassetto del CONI prevedendo, accanto all'ente pubblico, l'istituzione della società CONI Servizi Spa, avente quale oggetto sociale l'espletamento delle attività strumentali per l'attuazione dei compiti del CONI. A tale fine la società CONI Servizi Spa veniva titolata a effettuare «la prestazione di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI ed in particolare l'approntamento di mezzi e strutture necessari per lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive ed eventi collegati, nonché la gestione di impianti sportivi». Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI fu trasferito alle dipendenze della società CONI Servizi Spa, la quale successe in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.
      Allora quella scelta fu criticata soprattutto perché aveva intaccato la natura pubblica del CONI e fu vista come un attentato all'autonomia dello stesso, sancita nella sua carta fondamentale; oggi si rende necessaria una sua modifica per far ripartire il movimento sportivo italiano
 

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dopo le note traversie che lo hanno investito nelle sue principali e più diffuse discipline.
      L'apertura alla privatizzazione dell'ente non ha portato i frutti sperati ed è necessario, quindi, per il bene e per il rilancio dello sport, ritornare con maggiore slancio propositivo alla situazione precedente sopprimendo la società CONI Servizi Spa, con il contestuale ritorno presso il CONI dei beni, dei rapporti e dei poteri gestori trasferiti con il citato decreto-legge n. 138 del 2002.
      Non c'è autonomia decisionale se non preesiste un'autonomia finanziaria e allora, per svincolare l'ente dal rituale annuale dell'erogazione di fondi con la legge finanziaria, la strada da intraprendere è quella di fornire mezzi finanziari stabili e certi che consentano al CONI di attuare, programmare e rilanciare la sua «mission». Un meccanismo automatico, quindi, di finanziamento dello sport italiano, che assicuri certezza e serenità nella programmazione delle attività, senza il rischio delle acrobatiche evoluzioni delle leggi finanziarie.
      È per tali motivi che la presente iniziativa legislativa intende assegnare al CONI a valere sulle quote dei prelievi che già sono versate al medesimo CONI, un importo comunque pari a 500.000.000 di euro annui da destinare al finanziamento dello sport.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente la società CONI Servizi Spa, costituita ai sensi del medesimo articolo 8, è sciolta alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale alle dipendenze della società CONI Servizi Spa, è trasferito al CONI, il quale succede, altresì, in tutti i rapporti facenti capo alla medesima società sciolta ai sensi del comma 1.
      3. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive sono stabilite le modalità per procedere agli adempimenti correnti strettamente connessi al trasferimento al CONI dei rapporti di cui al comma 2 e a garantire la continuità delle attività e delle obbligazioni intraprese dalla società CONI Servizi Spa.
      4. È fatto salvo l'utilizzo delle risorse previste dal comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adempimento delle obbligazioni trasferite al CONI a seguito dello scioglimento della società CONI Servizi Spa e degli oneri direttamente connessi a garantire la successione nei rapporti della medesima società.

Art. 2.

      1. Il versamento al CONI da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle quote di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1o gennaio 2008 è fissato in 500.000.000 di euro annui e le relative somme sono destinate dal medesimo CONI al finanziamento dello sport.


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