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PDL 2904

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2904



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato IANNUZZI

Modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di emissione delle fatture relative alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Presentata il 17 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende affrontare, sotto il profilo tributario, il problema, più volte segnalato da numerose associazioni di categoria, relativo al ritardo tra il momento dell'effettuazione dell'operazione imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il momento nel quale avviene l'effettivo pagamento del corrispettivo dovuto.
      Tale discrasia temporale determina un doppio svantaggio per il soggetto cedente, il quale, oltre a dover attendere l'incasso del corrispettivo per le operazioni effettuate, si trova costretto a fatturare ai fini dell'IVA l'operazione, prima ancora di poter acquisire i frutti economici della propria prestazione riscuotendo i crediti vantati nei confronti del soggetto cessionario.
      Si ricorda, infatti, che, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la fattura deve essere emessa dal soggetto cedente al momento di effettuazione delle operazioni imponibili ai fini dell'IVA, che è a sua volta individuato in via generale, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per i beni immobili, nella stipula del contratto di cessione, e, per i beni mobili, nel momento della consegna o della spedizione dei beni, ovvero nel momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi dell'atto di cessione. In tale contesto i soli casi nei quali l'effettuazione dell'operazione coincide con il pagamento del corrispettivo sono rappresentati dalle cessioni di beni per atto della pubblica autorità, dalle cessioni periodiche e continuative, nonché dalle prestazioni di servizi.
 

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      Appare evidente come tale regime, evidentemente volto a tutelare in via prioritaria le ragioni dell'erario, determini conseguenze paradossali, soprattutto in danno delle piccole e medie imprese, le quali, costituendo il contraente economicamente più debole sul mercato, mentre, da un lato, si vedono costrette, proprio per la propria debolezza negoziale, ad accettare pratiche commerciali per loro svantaggiose, sono sottoposte alla rigorosa applicazione degli obblighi di fatturazione imposti dalla disciplina relativa all'IVA.
      Ciò comporta frequentemente problemi assai rilevanti per l'equilibrio finanziario e per la stessa sopravvivenza di molte piccole e medie imprese che, non potendo far fronte ai propri obblighi fiscali prima di disporre della provvista finanziaria derivante dagli incassi, vengono a trovarsi in condizioni di forte difficoltà; a volte, addirittura, in condizioni di emergenza, a causa delle quali sono costrette a rifugiarsi nel mondo del sommerso e dell'evasione fiscale, finendo spesso vittime dello strozzinaggio e del racket malavitoso.
      In tale contesto la presente proposta di legge prospetta una soluzione semplice e concreta, che, senza sconvolgere l'assetto del regime dell'IVA, intende consentire ai soggetti cedenti, qualora il pagamento avvenga oltre sessanta giorni dall'effettuazione dell'operazione imponibile, di emettere la relativa fattura solo dopo l'intervenuto pagamento, entro trenta giorni dallo stesso, emettendo nel frattempo un documento provvisorio che attesta l'effettuazione dell'operazione e che costituisce titolo esecutivo, anche ai fini giudiziali, senza comportare alcun obbligo di versamento dell'imposta.
      La modifica proposta si inquadra armonicamente nel tessuto normativo della disciplina dell'IVA, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 4-bis nel corpo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza modificare la nozione di effettuazione delle operazioni imponibili e senza scardinare il regime relativo alla fatturazione delle operazioni stesse. Infatti l'intervento legislativo prevede, a tutela degli interessi dell'erario, che il documento provvisorio, il quale deve essere numerato e annotato in un apposito registro, debba comunque contenere i dati dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto dell'operazione, i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, il numero di partita IVA del cessionario, nonché i dati previsti per le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
      Si ritiene quindi che la presente proposta di legge, oltre a risolvere, o quantomeno alleviare, una problematica molto grave per le piccole e medie imprese italiane, nonché per il mondo delle professioni, costituisca un piccolo, ma significativo e concreto passo, per rendere più equo, trasparente e razionale il rapporto tra fisco e contribuenti, eliminando una evidente stortura che penalizza pesantemente gli operatori economici e rischia, fra l'altro, di costituire un incentivo a pratiche evasive o elusive particolarmente dannose per l'erario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «4-bis. In deroga alla disposizione del comma 4, nel caso in cui il pagamento del corrispettivo avvenga in una data successiva di almeno sessanta giorni a quella di effettuazione delle operazioni imponibili, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3, un documento provvisorio, il quale contiene le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 2, è numerato in ordine progressivo, è annotato in un apposito registro e costituisce prova scritta del credito, ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile. L'emissione del documento provvisorio di cui al primo periodo non comporta, in capo al soggetto che lo ha emesso, alcun obbligo di versamento dell'imposta. Entro trenta giorni dalla data di avvenuto pagamento, il soggetto di cui al primo periodo emette la relativa fattura, con indicazione degli estremi del pagamento stesso».


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